Non ci fu alcun mancato arresto di Bernardo Provenzano, ma soltanto una scelta operativa discutibile di Mario Mori e Mauro Obinu. Almeno secondo la quarta sezione penale del tribunale di Palermo che il 15 luglio scorso ha assolto i due alti ufficiali  del Ros dall’accusa di aver favorito Cosa Nostra. Più di milletrecento pagine per spiegare che nel mancato blitz del 31 ottobre 1995 manca, infatti, il dolo.  Sottolineando la mancanza di una prova schiacciante che testimoni la volontà di preservare la latitanza del  boss corleonese, la corte presieduta da Mario Fontana non risparmia critiche alle scelte operate dei due militari.

“Si deve rilevare – scrivono i giudici nelle motivazioni della sentenza –  che, benché non manchino aspetti che sono rimasti opachi  la compiuta disamina delle risultanze processuali non ha consentito di ritenere adeguatamente provato come le scelte operative in questione, giuste o errate, siano state dettate dalla deliberata volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza di  Provenzano o di ostacolarne la cattura”. I giudici insomma biasimano la condotta dei due imputati, ma alla fine non credono al racconto del colonnello Michele Riccio, il primo accusatore di Mori e Obinu che con le sue dichiarazioni aveva dato l’avvio all’inchiesta.

A portare Riccio fino al casolare di Mezzojuso era stato Luigi Ilardo, mafioso infiltrato alla corte di Binnu. Mori e Obinu però decisero di non effettuare alcun blitz, per non mettere in allarme Provenzano, bruciando la loro fonte: i giudici hanno creduto alla tesi dell’avvocato Basilio Milio, legale del generale, sottolineando che  “la prudente gestione degli accertamenti sui luoghi non può ritenersi del tutto ingiustificata e non può, pertanto, essere assunta a elemento sintomatico della volontà degli imputati di salvaguardare la latitanza del capomafia”.

Aspre critiche da parte della corte non sono risparmiate nemmeno all’accusa e alla ricostruzione del quadro probatorio, definito come “incerto, talora confuso ed anche contraddittorio” e  “formato da indicazioni frammentarie che in molti casi possono essere ricondotte a una sintesi solo con il ricorso ad elaborati ragionamenti”. Secondo la procura di Palermo il mancato arresto di Provenzano è un pezzo fondamentale del complesso puzzle che compone la Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e Cosa Nostra e  matura già nell’estate nel 1992, quando Mori inizia i colloqui con Vito Ciancimino.

Nessuna credibilità viene però riconosciuta dalla corte al testimone che ha narrato nei dettagli gli incontri tra l’ex sindaco mafioso di Palermo e il generale del Ros: ovvero Massimo Ciancimino. “Priva di ogni riscontro e perfino contraddetta da inoppugnabili dati di fatto è l’affermazione di Massimo Ciancimino secondo cui, grazie all’accordo concluso con esponenti delle istituzioni, il Provenzano era al sicuro da ogni ricerca e, ancora all’inizio del secolo corrente, si muoveva liberamente, tanto da recarsi a rendere visita a Ciancimino, ristretto agli arresti domiciliari nella sua abitazione romana”. Secondo la corte presieduta da Fontana, Ciancimino non è credibile, perché mosso “dall’irresistibile spinta di una narcisistica propensione ad affermazioni eclatanti che gli facessero guadagnare la ribalta mediatica con il velleitario tentativo di conquistare una posizione di forza che preservasse il patrimonio messo in pericolo dalle iniziative giudiziaria”. I verbali di Ciancimino Junior e quelli di Riccio sono stati rispediti dalla corte alla procura, che dovrà decidere se indagarli per calunnia.

Per i giudici non è provato, come raccontato da Ciancimino Junior, che i colloqui di Don Vito con Mori siano precedenti all’agosto del 1992.  E in ogni caso “non vi e’ comunque sufficiente prova che l’imputato Mori, nell’intraprendere i contatti con Vito Ciancimino, abbia agito nella consapevolezza di essere strumento di detto, presunto disegno politico”. Il disegno politico è la stessa Trattativa Stato – mafia, che per i magistrati è soltanto “immaginabile”, dato che “non è sufficientemente provata l’ esistenza di un disegno di personaggi di spicco della Democrazia cristiana, avallato o meno dal generale Subranni, volto ad aprire un dialogo con i vertici di Cosa nostra al fine di evitare ulteriori, cruente manifestazioni di violenza dirette contro propri esponenti”.

La data che cambia la storia d’Italia è certamente il 30 gennaio del 1992, quando le sentenze del Maxiprocesso diventano definitive e Cosa Nostra decide di dichiarare guerra allo Stato. Non c’è la prova, però, che  dopo l’omicidio di Salvo Lima, venne aperto un contatto con Cosa Nostra su input di alcuni esponenti politici, minacciati dalla furia omicida di Riina. E anche in seguito, quando nel novembre del 1993 non vennero prorogati oltre 300 provvedimenti di 41 bis per detenuti mafiosi, non è riscontrabile l’esistenza di un patto formale tra Cosa Nostra e le istituzioni. “Se anche nell’autunno del 1993 – spiegano i magistrati – si scelse di lanciare a Cosa Nostra un segnale di distensione, non rinnovando, per alcune centinaia di detenuti, il regime differenziato previsto dall’art. 41 bis, dovrebbe, comunque, ritenersi che tale momentaneo cedimento sia avvenuto anche per cercare di evitare i colpi di un terrorismo mafioso che sembrava, in quel momento, incontrollabile”. 

I giudici bocciano anche la tesi accusatoria che collega l’assassinio di Paolo Borsellino con la trattativa in corso. “Resta senza riscontro – scrivono – l’ eventualità che Paolo Borsellino abbia in qualche modo manifestato la sua opposizione ad una trattativa in corso. In questa sede può soltanto dirsi che la eventualità che la strage di via D’Amelio sia stata determinata dall’esigenza di eliminare un ostacolo ad una trattativa in corso fra lo Stato e la mafia è rimasta una mera ipotesi, non sufficientemente suffragata dagli elementi acquisiti”.

Non c’è la prova insomma che l’eliminazione di Borsellino venne progettata a tappe forzate per fare in modo che i contatti tra Stato e mafia arrivassero a compimento. Al contrario, per la corte, “sembra che la Strage di via d’Amelio fosse già programmata da tempo e non sia stata frutto di una decisione estemporanea, dettata da contingenze del momento”. Nelle corpose motivazioni stese dalla corte, a essere messo in discussione non è quindi soltanto il mancato arresto di Provenzano, ma anche una cospicua porzione del quadro accusatorio su cui si basa l’altro processo in cui Mori imputato: ovvero quello sulla trattativa in corso a Palermo e che vede alla sbarra  altre dieci persone tra boss mafiosi, politici e ufficiali dei carabinieri. È lì che l’accusa dovrà cercare di provare l’esistenza Trattativa, che i giudici palermitani della quarta sezione hanno definito oggi soltanto come “immaginabile”.

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