Schifani, Nitto Palma, Gelmini, Brunetta, Carfagna e Capezzone interpretano così le motivazioni della sentenza con cui i giudici hanno inflitto due anni di interdizione dai pubblici uffici a Berlusconi. Ma dal Palazzo di Giustizia fanno sapere: "Poiché è una sanzione amministrativa non vale la regola della irretroattività"
“L’incandidabilità derivante dalla legge Severino è una sanzione amministrativa e pertanto irretroattiva”. Il Pdl, capitanato dal capogruppo al Senato Renato Schifani, ha ripetuto per tutto il giorno questa convinzione citando una frase delle motivazioni della sentenza con cui è stata fissata a due anni l’interdizione dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi. Convinzione, ripetuta dall’ex Guardasigilli Nitto Palma e da Gelmini, Carfagna, Capezzone e naturalmente il capogruppo alla Camera Renato Brunetta, che però non trova riscontri e viene smentita dagli stessi ambienti giudiziari milanesi.
Come spiegano dal Palazzo di Giustizia di Milano: “Se la decadenza fosse stata una sanzione penale sarebbe non retroattiva. Ma poiché è una sanzione amministrativa non vale la regola della irretroattività”. Inoltre, quasi a replicare a quanto sostenuto da Francesco Nitto Palma, si sostiene che nelle motivazioni non si parla assolutamente di “irretroattività” ma solo di “sanzione dell’incandidabilità, discendente dalla sentenza di condanna (penale, ndr), riservata (…) all’Autorità Amministrativa”. Il presidente della Commissione giustizia aveva detto: “La Corte di appello di Milano ha appena detto che l’incandidabilità è una sanzione amministrativa con la conseguenza della sua irretroattività, quindi dà ragione a noi e non c’è ragione di andare avanti”.
Ma non è così, come conferma anche il vice presidente della commissione Giustizia ed ex magistrato Felice Casson: “La Corte d’appello di Milano non ha assolutamente scritto che la decadenza sarebbe una sanzione amministrativa; anzi, ha ribadito quanto già motivato più volte dalla Corte Costituzionale(fin dal 1994), dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato (anche nel 2013), e cioè che l’istituto della decadenza è perfettamente costituzionale e che attiene allo status giuridico di qualsiasi condannato per reati gravi. Non si tratta dunque – spiega Casson – di una sanzione penale, né di una sanzione amministrativa, ma di una norma che concerne un requisito di eleggibilità, legato al requisito della dignità morale e dell’onore menzionati nella nostra Costituzione. È per questo – conclude il parlamentare Pd – che non si pone il problema della retroattività”.
Sulla questione interviene anche il presidente della Giunta: Sarebbe opportuno dare alle motivazioni della Corte d’Appello di Milano sulla pena accessoria dell’interdizione una lettura precisa e non provare a fare il gioco delle tre carte – dice Dario Stefano – Nella sentenza della Corte di Appello di Milano si dice molto meno di quello che qualcuno legge o crede di intravedere e molto più di quello che allo stesso qualcuno non piace vedere. La sentenza – spiega il senatore di Sel – chiarisce che ‘non si verte sull’applicazione o meno della disciplina della cosiddetta legge Severino che per altro ha un ambito di applicazione distinto’ ma precisa anche che ‘la condanna penale è presa in considerazione come presupposto per l’incandidabilità del soggetto ovvero per la valutazione della sua decadenza dal mandato elettorale conferitogli e che la sussistenza o la sopravvenienza della condanna penale per determinati reati creano una sorta di status negativo del soggetto che ne impediscono la candidabilità… in un ambito in cui la questione della legge Severino è solo marginalmente sfiorato (a differenza invece di altre pronunce direttamente vertenti sulla legge in questione) la Corte ricorda a tutti come il tema dell’irretroattività abbia poco a fare con la legge Severino e l’uno e l’altro, ancor meno, con il recinto della sua decisione”.