L’Italia, terra di poeti navigatori e santi, è sempre stata anche la patria del diritto. Nel diritto romano la “legis actio” era la procedura che doveva essere utilizzata nel momento in cui si agiva in giudizio davanti ad un magistrato, procedura formalizzata nel quarto libro delle Istituzioni del giurista Gaio.
Segnalo, però, che recenti fatti di attualità impongono quattro urgenti aggiornamenti alla legis actio e al corpus delle XII Tavole.
1. Actio Mancinis : è l’actio dell’indagato. Deve il suo nome all’ex-ministro Nicola Mancino e può essere espedita presso il Quirinale.
2. Actio Rubis: è l’actio del fermato (o della fermata). Necessita di numeri cellulari di prostitute e primi ministri ma sembra che funzioni. Può essere espedita in questura ed è stata ratificata dal Parlamento italiano con il voto palese di 314 deputati nell’aprile del 2011.
3. Actio Cancellieris: actio dell’arrestato. E’ la più recente, ha ancora bisogno della ratifica del Parlamento, viene espedita dal ministro della Giustizia e può essere utilizzata solo per casi “umanitari”. (Ecco perché è considerata da illustri giureconsulti di dubbia efficacia).
4. Actio Berlusconis: actio del condannato. E’ la più complessa, richiede il sequestro di una intera nazione, viene espedita da diversi volatili (colombe, falchi) ma può essere utilizzata solo da proprietari di un partito.
Se il diritto romano era stato in grado di formulare nei secoli solo cinque leges actiones (sacramentum, iudicis postulatio,condictio, manus iniectio, pignoris capio) negli ultimi due anni siamo riusciti ad aggiungerne ben quattro (mancinis, rubis, cancellieris, berlusconis).
Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (Giustiniano) sarebbe orgoglioso di noi.