Oggi sono state rese note due decisioni molto importanti per l’odierna battaglia delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) per la conquista della piena cittadinanza.

La prima viene dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e riguarda il diritto di asilo negli Stati europei per gli stranieri che risultano perseguitati nel loro Paese d’origine in virtù della loro omosessualità in quanto membri di un gruppo sociale particolare.

Quello ad essere qualificati come rifugiati in virtù del rischio di persecuzione a motivo dell’appartenenza a un gruppo è un diritto stabilito fin dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato, e più recentemente ribadito dalla Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (Direttiva recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Rispetto a questo tema, però, nessuna corte sovranazionale aveva finora chiarito se nella dizione “particolare gruppo sociale” potessero ricomprendersi le persone con orientamento omosessuale, mentre va ricordato che molte corti di Paesi occidentali (tra cui il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Australia) hanno invece attribuito, alcune da tempo, lo status di rifugiato a persone omosessuali che fuggivano dai loro Paesi a causa della loro omosessualità. (Qui un mio commento alla sentenza della Corte Suprema del Regno Unito del 2010)

Nella propria sentenza la Corte di giustizia risponde positivamente: le persone gay e lesbiche rappresentano un “particolare gruppo sociale” e quindi possono trovare rifugio in Europa.

Ma la Corte non si ferma qui. Essa si chiede se sia sufficiente che l’omosessualità costituisca reato (cosa che avviene in un’ottantina di Paesi, in alcuni con la pena di morte) oppure occorra che tale reato sia in effetti perseguito in pratica. La Corte stabilisce al riguardo che l’esistenza di una legge penale che punisce gli atti omosessuali non costituisce di per sé persecuzione, a meno che non non sia accompagnata dalla pena della detenzione effettivamente applicata.

Infine, la Corte esclude, forse in contraddizione con quanto appena detto, che si possa negare accoglienza a rifugiati LGBT giustificandosi con il fatto che questi potrebbero sempre vivere “di nascosto” il loro orientamento sessuale una volta tornati nel loro Paese. “Non è lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente nasconda la propria omosessualità nel suo Paese d’origine” (par. 71).

L’altra decisione è della Corte europea dei diritti umani nel caso Vallianatos & Others v. Greece (n. 29381/09 e 32684/09). Nella pronuncia la Corte si occupa della legge greca del 2008 che, introducendo una forma di unione civile, la conferisce solo alle coppie eterosessuali.

Si tratta di un’illegittima discriminazione. Per la Corte, infatti, “le coppie dello stesso sesso sono capaci di formare relazioni stabili al pari delle coppie di sesso diverso”, e pertanto devono poter godere degli stessi diritti di queste ultime. A nulla sono valse le giustificazioni opposte dal governo greco, per cui l’esclusione sarebbe dettata 1)  dal fatto che le coppie gay possono sempre ricorrere al diritto dei contratti e 2) dall’esigenza di proteggere la famiglia, il matrimonio e i figli.

Da un lato, la disponibilità del rimedio contrattuale non è esattamente lo stesso che riconoscere giuridicamente l’unione, perché nel secondo caso si ha un “riconoscimento ufficiale della relazione” che non si ha nel primo (par. 81). Dall’altro, la Corte evidenzia come la tutela dei figli e il riconoscimento delle coppie same-sex non sono incompatibili (par. 89), e anzi le coppie gay “hanno un interesse particolare ad accedere a un’unione civile, che attribuirebbe loro, diversamente dalle coppie di sesso diverso, l’unica base giuridica nel diritto greco idonea a rendere la loro relazione riconoscibile” (par. 90). Nessuna ragione valida, dunque, per escludere le coppie gay dalla tutela offerta dalla legge.

Nella sua sentenza, la Corte nota infine che la Grecia è “isolata” (assieme alla Lituania) nel riconoscimento di unioni civili alle sole coppie etero. Si è dimenticata che ci siamo anche noi italiani. I quali ai gay non riservano unioni civili o leggi contro l’omofobia, bensì solo botte

PS. A volte noi italiani sappiamo essere più avanti di altri. Come ho scritto qui, la Cassazione ha per esempio stabilito l’anno scorso che la semplice previsione degli atti omosessuali come reato nel Paese d’origine conferisce il diritto alla protezione internazionale in Italia. Ben di più di quanto ha deciso oggi la Corte di giustizia.

 

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