Abbondano le insidie per i risparmiatori, dalle spese aggiuntive alle modifiche dei contratti all'insaputa del correntista. Sono ancora pochi, però, quelli che fanno ricorso contro gli istituti, perché spesso non conoscono i diritti di cui godono
Modifiche dei contratti all’insaputa del contraente, spese aggiuntive a sorpresa e tassi usurai. Abbondano le insidie per chi apre un conto corrente o chiede un finanziamento. Così come i tranelli sono evidenti, però, non mancano i diritti di cui godono i risparmiatori, anche se quasi nessuno se ne avvale, perché gli istituti di credito fanno di tutto per tenerli nascosti.
Quando le banche modificano i contratti “di nascosto”
Gli istituti inseriscono quasi sempre una frase generica nel contratto, del tipo “la banca si riserva di modificare unilateralmente le condizioni qualora particolari situazioni lo richiedano”. E sono così liberi di ritoccare le condizioni stabilite inizialmente, ovviamente a loro favore, dal tasso d’interesse alle spese di prelievo o di bonifico. “Non c’è alcuna reciprocità in quanto il cliente non ha possibilità di modificare a suo favore le condizioni contrattuali”, spiega Antonio Ortolani, presidente della commissione banche e intermediari finanziari dell’Ordine dei commercialisti di Milano, sottolineando che “le banche non informano quasi mai i clienti quando le novità introdotte sono a loro vantaggio. Gli istituti sono infatti obbligati a mettere le voci che variano in grassetto nelle comunicazioni al cliente, ma lo fanno ripetendo l’intero elenco di clausole, un malloppo enorme, e senza ricordare le condizioni originarie, in modo che sia difficile individuare le novità introdotte”.
Oneri impropri e tassi usurai consentiti fino al 19%
Bisogna poi fare attenzione, perché alcune delle spese aggiuntive introdotte dalla banca dopo aver firmato il contratto sono illegittime. “Le più frequenti – precisa Ortolani – sono commissioni di massimo scoperto, spese amministrative di gestione dello scoperto e scoperto di valuta (qualora il cliente abbia effettuato un versamento a fronte di un pagamento rispettando la stessa data contabile, ma la data valuta di quest’ultimo precede quella del primo, ndr) che per legge non si può addebitare se non sono superati almeno tre giorni”.
Ma gli oneri impropri rischiano di essere un boomerang per le banche. “Alcune sentenze, tra cui quella più clamorosa della Corte di appello di Venezia, sono molto dannose per gli istituti di credito. I giudici hanno stabilito che le varie commissioni chieste dalle banche sono forme indirette di oneri e per questo vanno ricondotte al costo di finanziamento. Il risultato è che un tasso del 7% può arrivare al 9%, superando facilmente il tasso usuraio definito periodicamente per legge (il limite massimo oltre il quale si configura il reato di usura, ndr)”, prosegue Ortolani. E aggiunge: “L’usura, in alcuni casi, è consentita per legge. Il tasso usuraio, che varia in base alle tipologie di fido, può infatti arrivare al 19% per le forme di finanziamento più pericolose. Il tasso di usura, tra l’altro, è sempre più difficile da raggiungere. Quando il rischio del prestito è nella media viaggia attorno al 12%, mentre fino a un paio di anni fa era al 7 per cento”.
Quattordici giorni per annullare il prestito
Non mancano, quindi, i tranelli per chi vuole aprire un conto corrente. Ma ai correntisti, altre a guardarsi le spalle, conviene informarsi sui diritti di cui godono. La banca, per esempio, indica un termine per l’approvazione dell’estratto conto, generalmente di 30 giorni. La contestazione, però, è sempre valida nel caso di errore materiale dell’istituto, anche quando il termine indicato è scaduto. Se la banca addebita più del dovuto per un pagamento, il correntista ha quindi diritto al risarcimento anche se sono trascorsi i 30 giorni previsti.
Alcune tutele sono previste anche per chi vuole tirarsi indietro dopo avere concordato un prestito. Tra i diritti più utili (e meno noti) c’è quello di ripensamento, che consiste nella possibilità per il contraente di sciogliere unilateralmente il contratto di credito entro 14 giorni, estinguendo tutte le obbligazioni che ne derivano, senza motivazioni, senza il consenso della controparte e senza andare incontro a oneri o penali. “Inizialmente questo diritto riguardava soltanto i casi per contratti stipulati fuori sede o a distanza, mentre ora è valido sempre, anche se in pochi lo esercitano perché non lo conoscono”, spiega Flavio Cusani, magistrato presso il Tribunale Benevento, sottolineando che “per legge dovrebbe entrare nelle indicazioni che la banca deve dare al cliente, ma di fatto non viene mai dato, oppure viene nascosto nei moduli prestampati, che non vengono quasi mai letti”.
Attenzione alle penali per rimborso anticipato
Ma anche se il termine dei quattordici giorni è scaduto è ancora possibile fare un passo indietro. Come? Rimborsando anticipatamente tutto il capitale prima della naturale conclusione del contratto di credito, in modo da poterne stipulare un altro a condizioni migliori. In tal caso il finanziatore ha diritto di ricevere una somma per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. “L’addebito di spese amministrative deve essere una cifra contenuta e proporzionale al finanziamento residuo”, precisa Ortolani, sottolineando che per il rimborso anticipato “non sono invece previste vere e proprie penali, che sono un abuso da respingere prima della sottoscrizione del contratto”.
Fare causa costa troppo? Ecco come risparmiare
Le norme a tutela del correntista, quindi, non mancano. Ma le azioni legali, secondo i magistrati, sono ancora troppo poco frequenti. “Chi ritiene di essere stato ingannato spesso non fa causa perché è pressato, crede che rivolgersi a un avvocato o a un commercialista sia troppo costoso e si rassegna”, spiega ancora Cusani. I costi di un’azione legale, in effetti, non sono trascurabili. Ma c’è un modo per risparmiare. “Per ovviare a questo problema la soluzione è l’Arbitro bancario finanziario (Abf) – spiega Ortolani – sottolineando che le decisioni dell’Abf, che nel 70% dei casi sono contro le banche, stanno diventando dei punti di riferimento per gli istituti di credito, perché pur non essendo vincolanti vengono quasi sempre confermate dal giudice”. La procedura è semplice. “Il correntista che ha qualcosa da contestare prima si rivolge alla banca, facendo richiesta formale. E se questa viene respinta, oppure se l’istituto non risponde, presenta un’istanza all’Abf, che nel giro di 3-4 mesi esamina il caso e decide. E il verdetto è quasi sempre definitivo. Soltanto in un caso su 20, infatti, la decisione è impugnata dagli istituti”.
L’unione fa la forza, anche contro le banche
Cusani sottolinea infine che “è auspicabile un’azione collettiva finalizzata a inibire i soggetti del credito, introdotta da poco nella nostra legislazione, anche se non è ancora molto diffusa perché in pochi ne conoscono l’esistenza e perché c’è la tendenza a non associarsi”. E ricorda che per valutare le probabilità di successo in tribunale bisogna vedere prima di tutto le nullità inserite nel contratto, che determinano il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti. Si può così “ricostruire il rapporto tra banca e consumatore, in modo da passare a situazioni di recupero crediti oppure individuare eventuali tassi usurai”.