Corruzione in atti giudiziari: è questo il reato ipotizzato nei confronti di Silvio Berlusconi e dei suoi legali Niccolò Ghedini e Piero Longo, oltre che di alcune ragazze ospiti ad Arcore, dai giudici di Milano nelle motivazione del cosiddetto processo Ruby bis, nel quale sono stati condannati Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. Secondo i magistrati il Cavaliere è “gravemente” indiziato del reato “di corruzioni in atti giudiziari” in qualità “di soggetto che elargiva il denaro e le altre utilità” alle ragazze-testimoni. Berlusconi per il processo principale è stato condannato a 7 anni per concussione e prostituzione minorile con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici Tra le varie ragazze che ammisero durante le udienze del processo di aver ricevuto denaro da Berlusconi ci sono Elisa Toti, Aris Espinoza, Ioana Visan e Marysthelle Polanco. Prima di loro, durante l’inchiesta, erano state la stessa Nicole Minetti e Imma ed Eleonora De Vivo. Ma ci furono anche i casi di Mariano Apicella e Danilo Mariani (il pianista di Arcore) ai quali l’ex presidente del Consiglio avrebbe acquistato le rispettive abitazioni. Gli avvocati Longo e Ghedini si difendono e parlano di motivazioni “totalmente sconnesse dalla realtà e dai riscontri fattuali”. Le ragazze per le quali il tribunale ordina di procedere sono Diana Iriarte Osorio, Aris Espinosa, Marysthell Garcia Polanco, Barbara Faggioli, Ioana Visan, Elisa Toti, Lisney Barizonte, Francesca Cipriani, Alessandra Sorcinelli, Manuela e Marianna Ferrera, Concetta ed Eleonora De Vivo, Roberta Bonasia, Raissa Skorkina, Barbara Guerra, Ioana Claudia Almarghioale e Giovanna Rigato. Stessa accusa (falsa testimonianza) viene mossa dai giudici nei confronti di Karima El Mahroug, Luca Risso (marito di Ruby), Serena Facchineri, M’hamed El Mahroug, Giorgio Puricelli, Renato Cerioli, Carlo Rossella, Danilo Mariani, Simonetta Losi e Mariano Apicella.

“Berlusconi era l’utilizzatore finale”
E i giudici prendono in prestito dallo stesso avvocato Ghedini la definizione di “utilizzatore finale” per Berlusconi, mentre l’ex consigliera regionale Minetti “il tramite, per il pagamento di “una parte del corrispettivo corrisposto per il meretricio”. Il tribunale nelle motivazioni ha spiegato che Nicole Minetti avrebbe avuto un ruolo di “intermediazione affinché le ragazze (…) avessero la disponibilità di abitare in appartamenti in via Olgettina a titolo completamente gratuito, ossia non dovendo pagare né il canone di affitto” né le altre spese. Pertanto per il collegio “il dato che i canoni di locazione e le bollette varie venissero per il tramite della Minetti, pagati dall’utilizzatore finale delle prostitute denota come tali pagamenti costituissero, in concreto, una parte del corrispettivo corrisposto per il meretricio stesso”.

L’incontro del 15 gennaio 2011 tra B, gli avvocati e le ragazze
In un passaggio delle motivazioni della sentenza a carico di Fede e Mora, condannati a 7 anni, e di Minetti, condannata a 5 anni, i giudici della quinta sezione penale (presidente del collegio Annamaria Gatto) ricostruiscono la riunione avvenuta ad Arcore il 15 gennaio 2011, quando dopo le perquisizioni del giorno precedente molte delle ragazze ospiti alla serate vennero convocate a Villa San Martino. “Tutti i soggetti partecipanti alla riunione e, quindi, anche tutte le ragazze, sono gravemente indiziati”, secondo i giudici del reato di corruzione in atti giudiziari. Le ragazze, infatti, “che poi rendevano false testimonianze (…) in qualità di testimoni e, quindi, pubblici ufficiali, ricevevano denaro ed altre utilità, sia prima che dopo aver deposto come testimoni”. Berlusconi viene indicato dai giudici come “colui che elargiva (e tuttora elargisce) le somme” alle ragazze. Gli avvocati Ghedini e Longo “in qualità di concorrenti” avrebbero “partecipato, nella loro qualità di difensori di Berlusconi, alla riunione del 15 gennaio 2011”.

“Le dichiarazioni delle ragazze con le stesse parole, di cui non sapevano il significato”
Peraltro le ragazze ospiti alle serate di Arcore, che hanno preso 2.500 euro al mese da Berlusconi mentre erano testi nei processi sul caso Ruby, “rendevano” in aula “dichiarazioni perfettamente sovrapponibili, anche con l’uso di linguaggio non congruo rispetto alla loro estrazione culturale”. I giudici sottolineano, dunque, la “ricorrenza” nelle deposizioni “di frasaggi identici” e “terminologie” di cui le giovani “a precisa domanda” non “sapevano riferire il significato”.

Fede e Mora “agivano in tandem e avevano paura che il sistema si interrompesse”
Emilio Fede e Lele Mora sono stati “compari”, anche se il “burattinaio” (definizione del tribunale) era il direttore del Tg4. I due avrebbero agito “costantemente in tandem (…), in totale sinergia per procurare al “produttore” i “programmi che gli piacevano”, scrivono i giudici parlando anche dei “servigi” di Mora “per procurare a Silvio Berlusconi ospiti di suo gradimento”. Attività per cui Fede “trattava con l’ex premier la dazione di denaro a Mora pretendendo da questi un rilevante compenso per la mediazione”. Ma c’è di più: entrambi hanno di che guadagnare dalle serate di Arcore. Non solo per la presenza delle ragazze: “Fede, verosimilmente, ambisce a mantenere la posizione di prestigio da egli detenuta, nonostante l’avanzata età anagrafica, in Mediaset”, mentre Mora “ambisce a risollevare le sue disperate condizioni imprenditoriali mediante gli aiuti economici che Silvio Berlusconi gli può dare. Il presupposto (…) è la intraneità al ‘sistema prostitutivo’, l’accesso ai suoi segreti, la potenzialità implicitamente ricattatoria che gliene deriva, il perseverante funzionamento, la costante operatività del sistema stesso”. Tanto è vero, aggiunge il tribunale, che l’allora direttore del Tg4 “attacca e discredita, con Mora, Roberta Bonasia (una delle partecipanti alle cene, ndr) quando si accorge che la suddetta ‘sta prendendo possesso’, ovvero che la predetta inizia ad intrattenere un rapporto speciale con Silvio Berlusconi, tale da poter bloccare il collaudato meccanismo prostitutivo. Situazioni come quella temuta da Emilio Fede, infatti, ‘incepperebbero’ il funzionamento del ‘sistema’, estromettendovi i suoi organizzatori”.

Tanto che coinvolgono Ambra Battilana e Chiara Danese proprio “in funzione ‘anti Bonasia’” (parole dei magistrati): “Gli imputati (Fede e Mora, ndr) erano a tal punto certi della capacità persuasiva che erano in grado di esercitare da non mettere neppure in conto il fatto che le due ragazze, una volta capito cosa ci si aspettava da loro, declinassero l’offerta. Neppure la realtà di quanto era accaduto durante la ‘cena elegante’ (le due giovani si erano tenute in disparte ed erano andate via non appena possibile) aveva scalfito la sicumera degli imputati che, il giorno successivo, così commentavano tra loro la vicenda”. Segue intercettazione con Fede che dice: “Abbiamo spazzato via com’era prevedibile, spero, quella Roberta che è una stronza di merda” e Mora risponde “E’ arrivista”. 

Ruby accusata anche di rivelazione di segreti
I giudici di Milano nelle motivazioni della sentenza del processo Ruby bis hanno ipotizzato il reato di corruzione in atti giudiziari anche per la stessa Karima El Mahroug e il suo ex legale Luca Giuliante. L’avvocato si sarebbe interessato “ai vari pagamenti in contanti e bonifici” che la giovane marocchina avrebbe ricevuto “periodicamente”. Per Ruby e Giuliante i magistrati ipotizzano anche il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Il riferimento è al “misterioso” interrogatorio della notte tra il 6 e il 7 ottobre 2010 della giovane davanti al legale, a Mora e “un emissario di lui”. I giudici hanno parlato di “anomalo interrogatorio” le cui modalità “indicano come l’atto fosse finalizzato non solo ad apprendere notizie destinate a rimanere secretate fino alla discovery” e coperte dal segreto istruttorio “ma anche a farne uso diffondendole e rivelandole”. In quell’interrogatorio Ruby avrebbe raccontato quanto aveva riferito ai pm l’estate precedente sulle feste di Arcore, ricostruzione tra quelle al centro delle indagini della procura di Milano e a quell’epoca non ancora resa pubblica.

Non solo: secondo il tribunale Ruby “prima di deporre come testimone” rese “pubbliche dichiarazioni” mettendo in atto “un’attività di possibile contaminazione probatoria”. Lo scrivono i giudici di Milano riferendosi alla protesta che inscenò la ragazza davanti al tribunale convocando la stampa lo scorso aprile per difendere se stessa e Berlusconi. Il collegio fa notare come Ruby lesse un testo dal “linguaggio particolarmente tecnico”, per sua stessa ammissione “preparato da altri”, non “è noto da chi”. Infine Giuliante. L’ex avvocato di Ruby per il tribunale rivelò proprio a Berlusconi il contenuto “dell’anomalo interrogatorio” a cui la giovane venne sottoposta nell’ottobre 2010. Il Cavaliere “a sua volta rendeva partecipi delle notizie apprese vari personaggi del suo entourage, tra cui Nicole Minetti”. Nell’interrogatorio a Karima vennero chieste notizie coperte da segreto istruttorio.

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