Nei giorni scorsi è stata annunciata con grande enfasi la notizia che per le coppie di fatto è finalmente possibile registrare dal notaio un contratto di convivenza. Un passo in avanti per la tutela di quei cittadini (oltre un milione di coppie in Italia) che sempre più numerosi scelgono di metter su famiglia senza sposarsi? Così parrebbe dalla campagna lanciata dal Consiglio nazionale del Notariato: “Vogliamo – ha detto Arrigo Roveda, Presidente del Consiglio Notarile di Milano – dare risposta a quanti intendono tutelare alcuni loro diritti per quelle forme di convivenza non ancora riconosciute dalla legislazione italiana”.
Bellissimo. Poi mi sono ricordata che, almeno a Milano, dove da circa un anno la giunta Pisapia ha aperto il registro delle unioni civili, un aiuto in questo senso alle coppie di fatto già c’è: il Comune distribuisce gratuitamente a chiunque lo richieda un vademecum sui diritti dei conviventi dalla A alla Z redatto da una giovane avvocata, Laura Logli, specializzata in Diritto di famiglia. La quale è molto critica sull’iniziativa dei notai: “Tutto questo battage sta creando un’enorme ambiguità sul tema dei contratti di convivenza, dando informazioni che rischiano di fuorviare i cittadini su un tema già privo di ogni punto di riferimento normativo come quello della famiglia di fatto”.
Secondo l’avvocata Logli e il suo collega Alessando Simeone, che nel merito hanno diffuso una loro nota, viene proposto come nuovo uno strumento già utilizzato da molti anni, il contratto di convivenza, che per la sua stipula non richiede assolutamente la presenza del notaio (e neppure dell’avvocato) ma può essere redatto in carta libera dai contraenti sotto forma di semplice scrittura privata: un atto che ha lo stesso valore legale di quello stipulato dal notaio ma che non costa nulla.
Certo, il contratto di convivenza può prevedere solo reciproci obblighi di carattere patrimoniale dei conviventi, per esempio su come suddividere tra le parti le spese per il ménage di una famiglia o su eventuali contributi economici in favore del partner più debole in caso di rottura dell’unione. L’atto dal notaio è invece indispensabile se si vuole intestare un immobile o (lasciarlo in usufrutto) al partner come a chiunque altro non sia inserito nell’asse ereditario. Ed è consigliabile, per evitare spiacevoli sorprese, per autorizzare ognuno dei componenti della coppia ad assistere il partner e ad avere accesso alle informazioni sulle sue condizioni sanitarie in caso di ricoveri e malattie.
Ma per tutto il resto basta una semplice scrittura privata: “I conviventi hanno sempre avuto la possibilità di redigere accordi privati su come disciplinare alcuni aspetti della loro vita, senza incorrere in pagamenti di tasse di registro o altre parcelle professionali” dice l’avvocato Logli. “E comunque è bene ricordare che in presenza di figli i patti di convivenza – siano essi scritture private o atti registrati dal notaio – sono destinati a soccombere di fronte alle decisioni dei tribunali: per fare un esempio, se ci sono figli varrà molto poco, per non dire nulla, il patto per cui la casa, dopo la rottura dell’unione resterà in uso a uno dei due partner”.