La Commissione giustizia ha deciso che chi si presta alla scambio elettorale politico mafioso rischia dai 7 ai 12 anni di carcere, invece che dai 4 ai 10 come deciso inizialmente dalla Camera. Stesso discorso anche per chi si offre di procurare consensi a condizione di ricevere favori o vedere soddisfatte esigenze personali. Grasso: "Testo da calendarizzare al più presto"
La commissione Giustizia del Senato dice “si” al testo che introduce il reato di voto di scambio e alza la pena, rispetto al testo licenziato dalla Camera, da 7 a 12 anni di carcere (invece che 4-10). E passa anche il principio della punibilità del politico che “si mette a disposizione” dell’organizzazione mafiosa. La decisione di aumentare la pena da 7 a 12 anni, rispetto al testo licenziato dalla Camera, spiega il senatore del M5S Michele Giarrusso, nasce dal fatto che “molti processi soprattutto in Campania rischiavano di finire in prescrizione”. A commentare la decisione è stato il presidente del Senato Pietro Grasso: “Mi impegno a calendarizzare il testo al più presto in Aula, in modo da passarlo velocemente alla Camera”. Festeggia anche don Luigi Ciotti(Libera): “E’ un primo passo importante, per arrivare a una legge sul voto di scambio più forte ed incisiva. Una risposta concreta alla sollecitazione di oltre 340 mila cittadini che hanno firmato l’appello della Campagna Riparte il futuro di Libera e Gruppo Abele e all’impegno dei tanti parlamentari che hanno aderito alla iniziativa indossando i braccialetti bianchi”.
L’allarme venne lanciato nei mesi scorsi anche dal capogruppo del Pd a Palazzo Madama Luigi Zanda. Alla fine, aggiunge Giarrusso, sull’emendamento firmato da M5S-Pd-Sel, si è raggiunta “un’ampia convergenza e c’è stato anche il parere favorevole da parte del governo”. A favore della norma ha votato infatti tutta la maggioranza compatta insieme ai 5 stelle e alla Lega. Con il senatore Nico D’Ascola (Ncd) che ha sottoscritto l’emendamento. Hanno votato contro invece Forza Italia e Gal. “Ma noi abbiamo votato contro – spiega il relatore Giacomo Caliendo (FI) – solo perché con questa norma, così com’è stata scritta, si inserisce di fatto nell’ordinamento il reato di concorso esterno, che, come si sa, non è mai stato tipizzato prima avendo solo una natura giurisprudenziale. E inserito in questo modo, invece, se ne riduce la portata…”.
“Ho chiesto al presidente del Senato – avverte ancora Giarrusso – di mettere al più presto nel calendario dell’Aula l’esame del provvedimento sul voto di scambio perché vorremmo che si arrivasse al più presto ad un’approvazione definitiva”. Grande soddisfazione per il via libera alla norma la esprime anche il senatore del Pd Giuseppe Lumia, primo firmatario dell’emendamento. Questo il testo approvato: “Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”.