Quando si ha a che fare con mutui, carte di credito o prestiti, l’occhio vigile e attento del risparmiatore non deve mai mancare. Ma, la soglia di attenzione, dovrebbe addirittura crescere nel caso in cui si decida di investire in azioni o fondi d’investimento, anche laddove ci si avvalga dell’aiuto di un professionista. Vista la complessità della materia e dei numerosi pericoli che si incorrono, la sicurezza non è mai scontata. Troppo spesso, infatti, si resta coinvolti in colossali truffe che hanno la conseguenza di far perdere parecchi soldi.
Il pensiero corre subito alle centinaia di risparmiatori (tra cui vip e professionisti romani) che l’ex consulente finanziario Gianfranco Lande ha truffato per circa 300 milioni di euro. Il ‘Madoff dei Parioli‘ è stato ora condannato a 7 anni di carcere. Poi ci sono i casi di risparmio tradito come la vicenda Parmalat, quella Cirio e i bond argentini, ma anche lo scandalo delle presunte manipolazioni dell’Euribor, il tasso di riferimento per i mutui a tasso variabile. In proposito, partiranno entro la fine di gennaio le richieste di rogatoria della Procura di Trani verso Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania. Paesi dove risiedono i general manager di Barclays, Deutsche Bank, Hsbc, Rbs e Societé Generale che, insieme a sette trader, sono accusati di aver alterato il tasso. Intanto l’Unione Europea ha già sanzionato le banche per 1,7 miliardi di euro.
Trasparenza delle condizioni contrattuali – Per difendersi da possibili errori o truffe, il primo punto da cui iniziare per trattare il tema della correttezza delle relazioni tra banche e clienti sono le condizioni contrattuali. Meglio ricordare che dal 2009, la Banca d’Italia ha affiancato al Testo Unico della Finanza (TUF) un insieme di regole che dovrebbero assicurare un’informazione corretta, chiara ed esauriente che agevola la comprensione delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei prodotti finanziari offerti e ne consente la facile confrontabilità con altre offerte.
In particolare, le disposizioni attuali impongono alle banche di fornire documenti leggibili, mettendo al bando il linguaggio burocratese e proponendo informazioni essenziali sull’acquisto di prodotti bancari e finanziari tradizionali (come i conti correnti, i finanziamenti o gli strumenti di pagamento). E questo in tutte le sue fasi: prima della sottoscrizione del contratto vanno consegnati i documenti sui diritti del cliente, il foglio informativo, l’Indicatore sintetico di costo (Isc) espresso in euro e le modalità di prevenzione di un eventuale contenzioso. Nella fase di stipula il cliente deve ricevere il documento di sintesi e la forma dei contratti, mentre in quella post-contrattuale la documentazione periodica e la gestione del contenzioso.
Inoltre, i fogli informativi o gli avvisi con le condizioni generali devono essere sempre affissi all’interno di ogni banca, così da essere facilmente reperibili dai clienti. E va, altresì, ricordato che chiedere all’istituto bancario delle informazioni non comporta poi l’obbligo di accettarne la proposta. La materia dei prodotti finanziari è decisamente molto complessa e si evolve in un modo così veloce che risulta difficile da disciplinare gettando molte ombre sui mancati controlli di Consob e Bankitalia. Tanto che anche l’Unione Europea sta lavorando a un unico mercato di servizi e attività finanziarie.
Mifid – Dal novembre 2007 è in vigore la direttiva comunitaria ‘Market in financial instruments directive‘ (Mifid) che regolamenta la vendita degli strumenti finanziari. Vari gli ambiti d’interesse: la vigilanza sugli intermediari, il rinnovamento dei servizi e delle attività di investimento, le modifiche sulla disciplina dei mercati e sulle regole di condotta degli intermediari.
In particolare, le banche non possono vendere dei prodotti senza prima avere informato il cliente sui rischi a cui potrebbe andare incontro. Così, chi investe in uno strumento finanziario deve conoscere quali sono le probabilità di perdere o di guadagnare. E, per accertarsi che il cliente abbia compreso l’importanza di quell’investimento, è obbligato a compilare un questionario (la cui validità è di 2 anni), finalizzato a conoscere e capire meglio le sue esigenze. In questo modo le banche dovrebbero proporre soluzioni di investimento adeguate al profilo finanziario.
L’Arbitro bancario finanziario – Capita, inoltre, troppo spesso che le banche accreditino una spesa in più, conteggino interessi a loro favore o non consegnino la documentazione di trasparenza. Casi in cui a parte l’iniziale indignazione è, comunque, possibile riscattarsi e ottenere giustizia attraverso l’Arbitro bancario finanziario (Abf). Si tratta di un sistema di risoluzione delle liti in tutte le controversie relative ai servizi bancari e finanziari (diversi da quelli di investimento), tra cui le operazioni di prestiti per l’acquisto della casa. È un organismo, indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto senza l’intervento di avvocati. L’Arbitro bancario finanziario – che opera attraverso i Collegi di Milano, Roma e Napoli – è in grado di offrire un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. Per rivolgersi all’Abf il cliente deve prima tentare di risolvere il problema direttamente con la banca presentando un reclamo. E, solo nel caso in cui non riceva una risposta entro 30 giorni o non sia soddisfatto della riposta, può prendere carta e penna e scrivere all’Arbitro. Tuttavia le decisioni dell’Abf non sono vincolanti come quelle del giudice. Ma se la banca o l’intermediario finanziario non le rispettassero, il loro inadempimento sarà reso pubblico. Insomma, si tratterebbe di una pessima pubblicità. E le parti coinvolte hanno sempre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Le questioni da sottoporre all’Arbitro non possono riguardare operazioni o comportamenti precedenti il primo gennaio 2009. E, se il cliente chiede una somma di denaro, non si possono avanzare richieste per operazioni che superano 100.000 euro. Non ci sono, invece, limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà. È il caso, ad esempio, della mancata cancellazione di un’ipoteca dopo aver estinto un mutuo. Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato con un bonifico bancario a favore dell’Abf o in contanti presso tutte le filiali della Banca d’Italia. Se il ricorso viene accolto, anche solo in parte, i 20 euro saranno restituiti. Numeri alla mano, nel 2012 i ricorsi all’Abf sono aumentati del 58% con una percentuale di accoglimento delle istanze dei cittadini del 45% dei casi, mentre le istanze respinte sono il 35 per cento. In media all’arbitro arrivano 500 ricorsi al mese, per un totale di 5.653 nuovi ricorsi nel 2012.