Tra l’incudine della peggiore crisi economica di sempre, con il settore dell’edilizia in stallo e la sempiterna attesa di riforme utili (o inutili), e il martello della pressione fiscale, dei minimi Inarcassa, dell’assicurazione obbligatoria, del Pos; molti architetti ed ingegneri (con incauto ed inspiegabile ottimismo) avevano ritenuto di aver toccato e raschiato il fondo del barile. Ebbene, è giunto il momento di rivedere al ribasso le proprie aspettative: ci pensa Inarcassa stessa ad eliminare ogni residuo di speranza agli oltranzisti della fiducia, che si ostinano a voler vedere la luce in fondo al tunnel.
In questi giorni infatti, gli architetti e gli ingegneri che non hanno avuto un fatturato, si sono visti recapitare una lettera che li informa che Inarcassa, dopo aver proceduto alla verifica del reddito il cui volume d’affari risulta nullo, qualora non fossero in grado di confutare l’evidente assenza di continuità professionale entro 30 giorni, provvederà a ridurre gli anni di anzianità di iscrizione, così come indicato all’art. 7 del Nuovo Statuto* (2012 ) che recita 7.6 – La Giunta Esecutiva di INARCASSA può provvedere alla revisione degli iscritti con riferimento ai requisiti di continuità dell’esercizio professionale nell’ultimo quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianità di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuità non risulti dimostrata.
Che tradotto in soldoni vuol dire: se non hai guadagnato (poco importa se per colpa della recessione, della crisi economica, della manifesta incapacità di una classe politica che non riesce a far ripartire il Paese con le riforme), non riuscirai a raggiungere gli anni di contribuzione minima per avere la pensione, tenendo conto che si entra nel mondo del lavoro mediamente intorno ai 28 anni. Facile prevedere che saranno i giovani ad essere i più colpiti dall’interpretazione (tutta a svantaggio degli iscritti) di questo provvedimento del quale si deve ringraziare ancora una volta, la presidenza Muratorio.
Strappa un sorriso poi, l’astrusità dell’art.7.1 che tratta della continuità e del possesso dei requisiti da dichiarare in via preliminare rispetto all’iscrizione:
“Per la sussistenza del requisito della continuità dell’esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l’iscritto dovrà, con le modalità della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445”.
Come si fa a dichiarare preventivamente che si avrà un guadagno? E siamo certi poi, che la continuità sia invalidata dall’assenza di reddito o che la stessa continuità si identifichi con il solo reddito, quando siamo in presenza dell’obbligo di pagamento del contributo minimo? E dov’è scritto e sancito?
Di fronte a questa gestione della previdenza che ha dimenticato i principi di solidarietà e di unione di categoria in favore del bilancio per il bilancio, che fanno Revisori e Sindacati? Cosa si aspetta a mettere in discussione la legittimità di tale provvedimento?
*Deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 24 e 25 maggio 2012 e approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto interministeriale del 23 novembre 2012.