Il premio di maggioranza previsto dal Porcellum “è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione” e può produrre “una distorsione”, perché non impone “il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista”. Così la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza sulla legge elettorale. La Consulta ha depositato la sentenza che il 4 dicembre scorso ha bocciato due punti del Porcellum: l’attribuzione del premio di maggioranza e le liste bloccate. Quanto alle preferenze gli alti magistrati spiegano che “eventuali apparenti inconvenienti, che comunque non incidono sull’operatività del sistema elettorale”, “possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione” e “mediante interventi normativi secondari”. Ma la Consulta di fatto “apre” alle liste bloccate, anche se molto più “corte” di quelle previste dalla legge ideata da Roberto Calderoli. Le liste bloccate lunghe previste dal Porcellum, sostengono i giudici costituzionali, “rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei seggi, né con altri” che prevedono un “numero dei candidati talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi”. E nel frattempo? Resta comunque in vigore un sistema proporzionale depurato da qualsiasi premio di maggioranza e le Camere restano operative secondo il principio di continuità delle istituzioni. La prima reazione politica è quella del Pd, con la responsabile per le Riforme Maria Elena Boschi: “Dopo il deposito delle motivazioni della sentenza della consulta non ci sono più alibi – dice – possiamo, anzi dobbiamo procedere spediti per riformare la legge elettorale”. La Boschi evidenzia che la sentenza “conferma la legittimità” delle tre proposte Pd (sistema spagnolo, doppio turno stile sindaci e Mattarellum rivisitato). “La sentenza – sottolinea la deputata- conferma la legittimità delle tre proposte avanzate dal Pd. Adesso non resta che chiudere prima possibile su uno dei modelli”.
Resta in vigore un sistema proporzionale puro
La legge elettorale che rimane in vigore dopo gli interventi della Consulta consiste in “un sistema proporzionale depurato del premio di maggioranza”. “Ciò che resta, invero – scrive la Consulta – è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall’art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dell’attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza”. “Non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l’opportunità e/o l’efficacia di tale meccanismo – sottolinea la Consulta – spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di ‘legge costituzionalmente necessaria’”.
Il premio di maggioranza “incompatibile con la Costituzione”
Dunque il premio di maggioranza. La Corte Costituzionale lo boccia perché la norma “non è proporzionata” rispetto all’obiettivo perseguito, quale è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali”. “Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare – scrive la Consulta – dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti”, ponendosi in contrasto con specifiche norme costituzionali. In definitiva – rileva la Corte – “detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente”.
In altri termini – precisa ancora la Corte – le disposizioni del Porcellum “non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali”.
Il premio di maggioranza al Senato: “Risultato casuale di una somma di premi regionali”
Le stesse argomentazioni – osserva la Corte – vanno svolte anche riguardo al premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica. Nell’attribuire il premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, le norme “contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto”, in violazione di specifiche norme costituzionali. Il premio di maggioranza per il Senato, inoltre – sottolinea la Consulta – ha mostrato “l’inidoneità al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati”. La norma, infatti, “stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 della Costituzione attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato”.
Le liste bloccate
Scrivono i giudici costituzionali che le liste bloccate, come previste dal Porcellum, sono tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti e coartano la libertà degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, pertanto queste condizioni “rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.
L’operatività e la legittimità delle Camere
Ma la Consulta si sofferma a lungo sulla legittimità delle Camere dopo la sentenza della Corte che ha smontato l’attuale sistema elettorale. “Il principio fondamentale della continuità dello Stato”, si legge, “non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento” e tale principio prevale. “Le Camere – scrivono i giudici – sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare”. “È evidente – prosegue la Corte Costituzionale – che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale”. Insomma “la normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale” del Porcellum “è ‘complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo’, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte”.
“Gli effetti con le nuove elezioni, gli atti delle Camere tutti legittimi”
La Consulta spiega così la non retroattività degli effetti della sentenza che boccia il Porcellum: “Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti”. Allo stesso modo, sono escluse dall’illegittimità le decisioni prese dal Parlamento. “Del pari, non sono riguardati – scrive la Corte costituzionale nelle sue motivazioni – gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali“.
“La decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere”. La sentenza “pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto”.