Le bugie sul sesso? “Illazioni dei giudici”. La concessione delle attenuanti? Doverose o quasi “Per il ruolo pubblico rivestito per quasi un ventennio come presidente del Consiglio in quattro governi e come personaggio politico di spicco”. Le intercettazioni? “Sono state effettuate da parte della Procura di Milano al precipuo scopo di cercare di reperire prove e riscontri anche e innanzitutto a carico dell’onorevole Berlusconi e, solo marginalmente, a carico di Mora, Fede e Moretti, giudicati in separato giudizio”. La difesa Silvio Berlusconi, che ha presentato ricorso contro la condanna in primo grado a 7 anni per concussione e prostituzione minorile, in oltre 400 pagine depositate il 2 gennaio in un passaggio ha voluto sottolineare che la carica più volte ricoperta dall’attuale leader di Forza Italia, assieme all’età dell’imputato, che ha compiuto 77 anni (…), sono tutte circostanze di altissimo pregio ai fini sia della quantificazione della pena finale sia della concessione delle circostanze attenuanti generiche”.
Secondo gli avvocati “non vi alcuna prova agli attiche” Ruby (la giovane marocchina spacciata per la nipote di Mubarak e che per i giudici ha avuto rapporti sessuali con l’allora premier) “sia stata destinataria di ingenti somme di denaro, salve quelle accertate nel processo con causale di mera liberalità a titolo di aiuto economico a un soggetto in difficoltà”. Nei motivi di appello non si nega che il Cavaliere abbia versato soldi alla giovane marocchina ma “non certo per ‘comprare la teste’, nemmeno con la ipotizzata ma non provata promessa di ricompensa per fare la pazza”. Gli avvocati Niccolò Ghedini e Piero Longo, difensori dell’ex premier, hanno inoltre sottolineato che nell’ormai noto ‘misterioso’ incontro, datato 6 ottobre 2010, tra l’avvocato Luca Giuliante e la ragazza (quella sera accompagnata dal suo attuale compagno Luca Risso) “non risulta affatto né per prova diretta né per prova indiretta che l’imputato si sia attivato per attuare il supposto inquinamento delle prove”. I giudici del processo principale e quello bis hanno rinviato gli atti alla Procura perché venissero valutate le dichiarazioni dei testi della difesa e anche le stesse indagini difensive dei legali.
”Nessuna prova di atti sessuali a pagamento tra l’imputato e la persona offesa è stata raggiunta”. E l’ipotesi che Karima El Mahroug “abbia mentito su questa circostanza è fondata su mere illazioni non supportate da validi elementi di prova”, come “parimenti fantasioso è l’assunto che vi sia stato un accordo economico” tra la ragazza e l’ex presidente del Consiglio “per passare per pazza”.
Per gli avvocati Berlusconi infine è stato vittima “del più clamoroso caso di intercettazione indiretta di un parlamentare, peraltro già presidente del Consiglio, mai avvenuto”. Nei motivi di appello si sottolinea come sia “assolutamente certo che tutte le captazioni di conversazioni o le acquisizioni dei tabulati sono state effettuate da parte della Procura di Milano al precipuo scopo di cercare di reperire prove e riscontri anche e innanzitutto a carico dell’onorevole Berlusconi e, solo marginalmente, a carico di Mora, Fede e Moretti, giudicati in separato giudizio”.
La ricostruzione del tribunale di Milano che ha portato a contestare a Berlusconi il reato di concussione per costrizione “si dimostra del tutto sconnessa dalla realtà probatoria e non trova nessun riscontro nelle dichiarazioni rese a dibattimento dai funzionari di Polizia che non sono né dipendenti né commensali” dell’allora presidente del Consiglio, sostengono gli avvocati. Nei motivi di appello si sottolinea che durante l’ormai nota ‘notte in Questura’, quando cioè nel maggio del 2010 la giovane marocchina venne trattenuta per via di un furto, è vero che il capo di gabinetto ricevette una telefonata da parte del presidente del Consiglio ma che con questa chiamata “non vi è nessuna richiesta di rilascio, non vi è nessuna richiesta di accelerare le procedure, non vi è nessuna richiesta di violare la legge né di affidarla alla Minetti”. In sostanza, quella chiamata, ribadisce la difesa del leader di Forza Italia, venne fatta solo come “mera richiesta di informazioni da parte di Silvio Berlusconi e l’invio della Minetti per agevolare l’identificazione” della marocchina della quale l’ex premier non era a conoscenza della minore età.
Per quanto riguarda il processo bis hanno presentato appello sia Lele Mora, “Ad Arcore squallore non reati“. Oltre alle difese, anche la Procura Generale di Milano ha presentato un atto di impugnazione in vista del processo d’appello a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. Nella sentenza di primo grado del 19 luglio scorso, infatti, i giudici non hanno applicato a carico dei tre imputati le multe, ossia le sanzioni pecuniarie, da comminare, invece, assieme alla pena della reclusione, come prevedono i reati di induzione e favoreggiamento della prostituzione.