Banca d’Italia stima che gli italiani detengano illegittimamente all’estero capitali per circa 200 miliardi. Altri paesi prevedono procedure per dichiarare i redditi sottratti. Con una “confessione” spontanea e la rinuncia all’anonimato non sarebbe un condono.

di Tommaso Di Tanno* (lavoce.info)

A caccia dei capitali all’estero

Da qualche tempo sono tornati di moda i capitali illegittimamente detenuti all’estero e la volontà di snidarli. La materia è, in sé, affascinante (le stime Banca d’Italia parlano di 200 miliardi di euro) ma gravida di sospetti, visti i precedenti scudi di Giulio Tremonti che poco hanno arricchito le casse erariali (e meno che meno stimolato l’economia nazionale) e molto ingrassato le tasche dei soliti ignoti (per di più rimasti tali).
Certo è che la linea di un più trasparente rapporto bancario con la comunità internazionale su cui la Svizzera si sta muovendo (lasciamo perdere se scelta per amore o per forza), le posizioni più incisive assunte dall’Ocse dal 2010 in poi (anche sulla spinta dei Facta stipulati con gli Usa), le indicazioni della nostrana Commissione per lo studio sull’antiriciclaggio (Commissione Greco), hanno prodotto un contesto che rende sempre più pericoloso il mantenimento di ricchezze occulte all’estero ma in paesi “omogenei” (Svizzera, Lussemburgo, Singapore). E tuttavia hanno anche rafforzato la spinta a radicalizzare il nascondimento, muovendo i relativi capitali verso destinazioni più recalcitranti a qualsiasi forma di trasparenza che ne accentuano una già difficile governabilità e ne sottolineano gli scarsi confini con forme più esplicitamente delinquenziali (Isole Vergini, Panama, Vanuatu).
Non a caso procedure di voluntary disclosure sono state varate negli ultimi anni, tra gli altri, dagli Usa (nel 2009 in forma temporanea e poi, dal 2012, a regime), dalla Gran Bretagna, dalla Germania, dalla Francia e dalla Spagna.
Si tratta, in sostanza, di mere riaperture dei termini per procedere a dichiarare redditi sottratti, in passato, a tassazione mediante uso (perlopiù) di veicoli esteri e che oggi vengono regolarizzati. Lo sconto è concentrato sulle sanzioni, penali e amministrative; richiede una valutazione in qualche misura discrezionale del grado di collaborazione offerta dal contribuente pentito ed è, ovviamente, basata sulla piena trasparenza dell’operazione. Cioè a dire: niente anonimato.

Sanzioni e prescrizione

La versione italiana è contenuta in un emendamento alla Legge di stabilità che ragioni di opportunità hanno fatto accantonare, ma che dovrebbe essere ripresentato a breve in un “veicolo” normativo più adeguato.
La sostanza del discorso dovrebbe essere coerente con l’impostazione internazionalmente data a sanatorie del genere.
Innanzitutto la “confessione” deve essere spontanea e riguardare anche ricchezze possedute “indirettamente” (cioè via società, trust, fondazioni e quant’altro). “Spontanea” significa chenon deve essere preceduta da alcuna attività accertativa in corso. In cambio della piena confessione circa la provenienza dei capitali (beni e attività finanziarie) oggi posseduti all’estero, si avrebbe la tassazione integrale dei redditi che furono sottratti a tassazione e necessari per costituire la ricchezza oltreconfine; e, in aggiunta, la tassazione piena dei redditi generati dalle ricchezze costituite all’estero. Le sanzioni amministrative applicabili sarebbero ridotte al minimo edittale e ulteriormente abbattute alla metà (nei fatti pari a un sesto dell’imposta dovuta) per ricchezze costituite in paesi white list e abbattute solo di un quarto per quelle costituite in paesi black list. Le sanzioni penali verrebbero del tutto meno se il reato consiste solo nell’infedeltà o nell’omissione della relativa dichiarazione (articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000) oppure ridotte alla metà se la violazione si è prodotta mediante utilizzo di false fatturazioni.
Determinante, in questo contesto, diventa la tassabilità dei redditi al momento della costituzione dei patrimoni esteri. Se sono stati realizzati in periodi d’imposta ormai prescritti (ad esempio nel 2002) la tassazione sarebbe limitata ai rendimenti degli importi occultati: con i meccanismi attualmente in uso sono, perlopiù, dell’ordine del 3 per cento annuo. Al contrario, se i redditi da cui è derivata la ricchezza estera sono stati conseguiti in periodi più recenti e i cui termini per l’accertamento non sono ancora prescritti, la tassazione riguarderebbe anche questa fase e risulterebbe verosimilmente ben più onerosa. Con il che si conferma che la procedura non si risolve in un condono mascherato, ma in una pura e semplice mitigazione delle sanzioni.
Sennonché anche la mera individuazione di quali sono i periodi d’imposta ancora suscettibili di accertamento e quelli, invece, esauriti per prescrizione presenta delle insidie.
Le disposizioni in materia di “accertamento” tributario prevedono, da un lato, che il relativo termine scade alla chiusura del quarto anno (rectius: periodo d’imposta) successivo a quello nel corso del quale avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi; che detto termine si prolunga di un ulteriore anno nell’ipotesi di “omessa presentazione” della dichiarazione; e che detti termini vengono raddoppiati qualora la violazione comporti la denuncia (ex articolo 331 cp) per violazioni tributarie previste dal Dlgs 74/2000. Che il termine in questione risulti raddoppiato è certo qualora i redditi di cui si discute si siano realizzati mediante uso di fatture false (visto che la punibilità permane, ancorché mitigata). Ma il raddoppio vale se la violazione è consistita solo nell’infedeltà o nell’omissione della dichiarazione? Parrebbe di no, visto che la norma ipotizza la non punibilità di questa seconda fattispecie. E anche che l’Agenzia delle Entrate debba comunicare all’autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di “collaborazione volontaria” che dà luogo, per l’appunto, alla non punibilità dei “delitti di cui agli articoli 4 e 5” del Dlgs 74/2000.

*Professore di Diritto Tributario presso l’Università di Siena. Docente al corso di perfezionamento in Diritto Tributario nell’Università Bocconi; docente al Master Tributario de “Il Sole 24 ore”. E’ fondatore dello Studio Di Tanno & Associati, con sede in Roma e Milano (27 dottori commercialisti e 21 avvocati). E’ Membro di numerose commissioni di studio, italiane ed internazionali, in materia tributaria. E’ stato consigliere per gli affari economici e finanziari del Ministro delle Finanze (1996/2000). Membro del Comitato Piazza Finanziaria Italiana (1998 – 2001 e 2006 – 2008). E’ stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sisal Spa (2006-2010) e delle Assicurazioni di Roma (2005-2010). Consigliere di Amministrazione di INA Assitalia (2000-2008). Presidente del Collegio Sindacale di Banca Nazionale del Lavoro (2002-2005) e di Caltagirone Spa (2004-2007). E’ membro del Consiglio di Amministrazione di Tages Capital SGR SpA. Presidente del Collegio Sindacale di: Banca Monte dei Paschi di Siena, Vodafone Omnitel NV, BAT Italia, Prima SGR e Anima SGR. Membro del Collegio Sindacale di Atlantia e Alitalia.

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