Dei figli nati fuori dal matrimonio (ex illegittimi ed ex naturali) si è parlato tanto in questi giorni per via della piccola Pia, appena riconosciuta dal calciatore Mario Balotelli.
Un rapporto del Censis del gennaio 2013 mostra che negli ultimi dieci anni le coppie coniugate con figli sono diminuite di oltre settecentomila unità, quelle non coniugate con figli sono oltre duecentosettantamila più di prima e le madri sole – single o separate- sono aumentate del 78%, mentre quasi il 23% dei bambini nasce ormai fuori dal matrimonio. A questi bambini sono da aggiungersi coloro per i quali si chiede il riconoscimento di paternità perché la mamma confessa la verità solo dopo anni in cui il bambino ha sempre conosciuto come papà il marito della madre: varie analisi parlano di 1 su 10.
In definitiva, i figli “naturali” (ma il termine giuridicamente è superato) sarebbero un terzo dei nati. Un fenomeno che è significativo e che mostra anche un numero elevato di padri che rifiutano o negano la paternità o di mamme che svelano anni dopo un segreto che non riguarda solo loro. In questi casi le vittime sono sempre i bambini, rifiutati o costretti a verità a orologeria che possono destabilizzare la loro vita.
Il Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154, in vigore da oggi, mira a tutelare loro egli altri bimbi, quelli nati da padri e madri responsabili anche se non uniti in matrimonio. Infatti nel diritto si prevedono da ora solo figli, che siano legittimi, naturali o adottivi, il che va a modificare tutte le norme – nazionali e di diritto internazionale privato, inerenti la filiazione. Per conseguenza, i figli nati fuori dal matrimonio entrano a far parte a pieno titolo dell’asse ereditario dell’intera famiglia, mentre viene portato a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio.
La nuova legge garantisce ulteriormente il bambino limitando a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento di paternità da parte della madre e del marito, lasciando tuttavia al figlio la possibilità di richiedere senza limiti di tempo il disconoscimento una volta maggiorenne.
Tre sono, tuttavia, le novità che mi preme evidenziare. Infatti già la legge 10 dicembre 201 aveva parificato sotto il profilo giuridico figli legittimi, naturali e adottivi e molti profili patrimoniali erano già validi nei confronti del padre naturale. Questa volta la legge entra tuttavia nei rapporti umani e infatti:
- sostituisce la nozione di potestà genitoriale con quella di responsabilità genitoriale;
- introduce il diritto dei nonni di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
- introduce l’ascolto dei minori capaci di discernimento, nel corso dei procedimenti che li coinvolgono.
Lo Stato si prende cioè la responsabilità di favorire una presa di coscienza da parte del genitore, che non è solo più colui che decide, ma colui che è responsabile, ed in quelle situazioni in cui gli adulti operano spesso in modo irresponsabile non è poco. Inoltre viene valorizzato il ruolo dei nonni, che non possono essere considerati solo con riguardo ai profili ereditari e che non devono essere esclusi dalla vita dei nipoti nei casi di coppie scoppiate, che fossero coniugate o meno, o nei casi di piccoli nati da rapporti passeggeri. Infine, giustamente ai minori viene data la possibilità di dire la propria in Tribunale per le vicende nelle quali si trovano incolpevolmente coinvolti a causa di adulti che, nonostante l’età, si sono mostrati prima o dopo non molto dotati di discernimento.