1A– Nel 1990 arriva il Dpr n. 309 (Iervolino-Vassalli). Art 73: lo spaccio di droghe pesanti è punito da 8 a 20 anni; quello di droghe leggere da 2 a 6. Al comma 5 è previsto “il fatto di lieve entità”: da 1 a 6 anni per le droghe pesanti e da 6 mesi a 2 anni per quelle leggere.
1B– Nel 2006 arriva la legge n. 49 (Fini-Giovanardi) che modifica l’art. 73 della vecchia legge: nessuna distinzione tra droghe pesanti e leggere, lo spaccio è punito da 6 a 20 anni. Resta “il fatto di lieve entità”, anche questo senza distinzione tra droghe pesanti e leggere: da 1 a 6 anni. Le critiche si sprecano: parificare droghe leggere e pesanti sembra irragionevole e le eccezioni di incostituzionalità fioccano.
1C– Il 24/12/2013 arriva il decreto legge 146 (lo chiamiamo Cancellieri&C?) che, secondo il concetto di legalità new age degli improvvisati legislatori attuali, apporta una minuscola modifica a questo tormentato art. 73: il fatto di lieve entità è ora punito da 1 a 5 anni. Sembra una cosa da poco ma, per via dei munifici sconti di pena previsti dallo svuota-carceri, significa che – in pratica – si visita la prigione in gita turistica e si esce subito. Come tutti i Dl, anche questo deve essere convertito in legge entro 60 giorni (cioè entro il 22 febbraio) altrimenti decade: niente legge nuova, abbiamo scherzato. La cosa ha, come vedremo, molta importanza.
1D– Oggi arriva la sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’art. 73 della Fini-Giovanardi. Seguirà (quando non si sa) la motivazione.
2– Come è noto, la legge dichiarata incostituzionale sparisce dall’ordinamento e ne cessano gli effetti. Se esiste una legge precedente che regolamenta lo stesso fatto, torna in vigore. Nel caso di specie, quella che si deve (dovrebbe) applicare da ora in avanti, e anche per tutti i processi già celebrati e conclusi con una condanna, è la Iervolino-Vassalli. E già qui cominciano le grane perché le pene previste per i fatti di lieve entità erano inferiori (di molto) rispetto a quelle della Fini-Giovanardi. Di conseguenza , anche i termini di prescrizione lo sono. Quindi bisogna rifare i conti e vedere se la sentenza definitiva pronunciata a norma della Fini-Giovanardi arrivò prima della scadenza dei termini di prescrizione calcolati in base alla Iervolino-Vassalli. Se arrivò dopo, il condannato va scarcerato.
3– Il motivo per cui la Corte ha dichiarato incostituzionale la Fini-Giovanardi dovrebbe stare nel fatto che non si facevano distinzioni tra droghe leggere e pesanti. Però non si saprà niente di preciso fino al momento del deposito della sentenza. In ogni modo, se fosse così, tutti i condannati per droghe leggere potrebbero fare istanza di revisione del processo: in effetti avrebbe dovuto essere applicata una pena minore.
4– Rifare tutti questi processi sarà un casino mostruoso. Ma non è tutto. Perché, come si è visto, il comma 5 dell’art. 73 della Fini-Giovanardi è stato modificato dalla Cancellieri&C, legge attualmente in vigore, semplicemente quanto alla pena, ferma restando la unicità del reato quanto alle droghe leggere e pesanti, che dovrebbe essere proprio la ragione per cui la Corte ha dichiarato incostituzionale la Fini-Giovanardi. Il problema, ovviamente, sta nel fatto che la sentenza della Corte non si estende alla Cancellieri&C, legge estranea al procedimento di costituzionalità appena concluso e però certamente incostituzionale in base agli stessi principi presumibilmente valutati dalla Corte. Insomma le sentenze di condanna per lo spaccio di droga di lieve entità sarebbero emesse in base a una legge certamente incostituzionale. Paradossalmente i condannati per la Fini-Giovanardi uscirebbero di prigione e quelli per la Cancellieri&C vi entrerebbero. Per uscirne quando arriverà una nuova sentenza di incostituzionalità.
5– Una soluzione ci sarebbe. La Cancellieri&C è un decreto legge che va convertito, a pena di decadenza, entro 60 giorni; in questo caso, entro il 22 febbraio. Basterebbe non convertirlo e la Iervolino-Vassalli si applicherebbe pacificamente in tutti i processi di droga. Le pene per lo spaccio di lieve entità sono molto inferiori ma – d’altra parte – l’obiettivo non è quello di non incarcerare più nessuno e far uscire tutti quelli che sono in prigione?
Il Fatto Quotidiano, 14 febbraio 2014