Sì alla cannabis a scopo terapeutico in Abruzzo, che diventa la settima regione a varare una legge ad hoc. Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare davanti alla Corte Costituzionalela legge regionale sulla cannabis terapeutica numero 4 del 4 gennaio 2014, “Modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”. Una decisione che conferma l’orientamento positivo all’uso di cannabis per uso terapeutico e che è condivisa anche dal senatore Ncd Carlo Giovanardi perché in linea con la legge nazionale che consente l’uso della cannabis per scopi terapeutici “dietro presentazione della ricetta medica”, mentre ne vieta l’utilizzo per scopi ricreativi. Sandro Gozi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, scrive invece su Twitter: “La decisione del governo su cannabis terapeutica è un grande passo in avanti umano sanitario e giuridico“.
“Questa è una vittoria del buonsenso perché già il ministero aveva autorizzato l’uso terapeutico e l’Abruzzo diventa capofila perché lo ha disciplinato”, ha detto il consigliere regionale Maurizio Acerbo (Prc), che ha presentato la legge. “Perfino Giovanardi – ha detto Acerbo – è favorevole all’uso medico dei cannabinoidi, ma queste buone intenzioni fino ad oggi non erano operative”.
La norma prevede che i “medicinali cannabinoidi possono essere prescritti, con oneri a carico del sistema sanitario regionale, da medici specialisti del SSR e da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista”. Con la mancata impugnativa al modello abruzzese il governo dà il via libera a un trattamento considerato tra i più liberali di quelli previsti in ambito regionale. La cura può avvenire sia “in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabile” che “in ambito domiciliare”. In entrambi i casi è prevista l’erogazione gratuita. I medicinali cannabinoidi, si legge nel testo, “sono acquistati dalla farmacia ospedaliera o dell’Azienda sanitaria di appartenenza dell’assistito e posti a carico del SSR qualora l’inizio del trattamento avvenga nelle strutture ospedaliere o in quelle alle stesse assimilabili, anche nel caso del prolungamento della cura dopo la dimissione”.
Il paziente, inoltre, “può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, con oneri a carico del SSR, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura il paziente. Il rinnovo della prescrizione e’ in ogni caso subordinato ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilita’ individuale della risposta al trattamento”. La legge abruzzese arriva dopo quelle varate in altre regioni: prima la Toscana, poi la Liguria (legge impugnata dal governo Monti), le Marche (2013), ma solo “in assenza di valide alternative terapeutiche”, il Friuli Venezia Giulia (2013), la Puglia e il Veneto (anche in questo caso il governo Monti ha impugnato la normativa).