Sono circa 75mila i contribuenti che finora hanno aderito alla mini sanatoria delle cartelle di Equitalia, per un importo che sfiora i 300 milioni di euro. Lo comunica la stessa agenzia di riscossione secondo la quale con l’avvicinarsi del termine del 28/2 inizialmente fissato, i contribuenti si sono affrettati a sanare le cartelle. Il termine è ora prorogato al 31 marzo. La Legge di Stabilità 2014 – fa sapere Equitalia – prevede la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).

La sanatoria è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari. E riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni). Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella sanatoria i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate a Equitalia e il tipo di atto ricevuto.

Queste informazioni sono tutte contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo. Chi sceglie di aderire dovrà pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il 30 giugno mediante posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, oltre ai dati personali, anche la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

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