Secondo i giudici, “l'acqua potabile è un servizio essenziale per la fruibilità di un immobile”. Un precedente giuridico importante per i tanti contenziosi legati alla presenza del veleno negli impianti
“L’acqua potabile costituisce un servizio essenziale per la destinato a uso abitativo. La sua assenza, ancorché sopravvenuta, ne limita le normali potenzialità di godimento e ne diminuisce la concreta utilizzabilità ad opera del conduttore”. Questo è il passaggio fondamentale della sentenza del Tribunale di Mantova datata 11 febbraio 2014. Un pronunciamento per certi versi storico perché andrà a creare un precedente a livello nazionale. Già, perché d’ora in poi chi affitta a un inquilino una casa di sua proprietà è tenuto ad assicurarne la salubrità dell’acqua utilizzata per uso civile, pena la riduzione del canone d’affitto fino ad avvenuta risoluzione del problema.
I fatti. Nel 2012 tre affittuari abitanti in tre appartamenti di una palazzina di Goito, cittadina in provincia di Mantova dove si registrano alte concentrazioni di arsenico nell’acqua, decidono di far analizzare, a proprie spese, l’acqua proveniente dal pozzo condominiale. I residenti, che utilizzano l’acqua per tutti gli usi domestici, quando vedono i risultati saltano sulla sedia: la concentrazione del veleno, 10 µg per litro, è cinque volte superiore ai limiti consentiti dalla legge.
A quel punto l’amministratore condominiale decreta il divieto di utilizzo dell’acqua sia per uso alimentare che per uso personale. Sì, perché l’arsenico è considerato un pericoloso cancerogeno. Ma i proprietari degli appartamenti non ci stanno sostenendo che il problema debba risolverlo “il condominio, visto che la il pozzo è esterno e comune a tutte le abitazioni”. Si apre così il contenzioso e i residenti si rivolgono al sindacato inquilini Sunia con cui portano la vicenda in tribunale perché “l’acqua è un servizio essenziale, quindi a fronte del pagamento del canone è necessario che sia garantito il pieno godimento dell’immobile”.
E i giudici non solo danno ragione agli inquilini, ma decreta la riduzione del canone di locazione “del 40% unicamente per il periodo compreso da giugno 2012 a novembre 2013”, data in cui i proprietari rimediano al problema installando un apposito impianto abbattitore di arsenico per la depurazione dell’acqua. “Il caso – spiega l’avvocato Enzo Monacelli, fiduciario del Sunia – rientra tra i cosiddetti ‘vizi della cosa locata’. Non ci sono, cioè, precedenti a noi conosciuti a tal proposito e ciò, da una parte, ha reso complesso il caso, dall’altra traccia un precedente importante che può tornare utile in casi analoghi. Specialmente in quelle zone d’Italia dove l’eccessiva presenza di arsenico nell’acqua ne rende pericoloso l’utilizzo per l’uomo”. Come in alcuni quartieri di Roma Nord che da due anni non possono bere l’acqua perché contaminata. Ciò nonostante continuano a ricevere le bollette come se tutto fosse perfettamente in regola.