Il verdetto della Suprema Corte su questa controversia di lavoro è stato depositato oggi. Inammissibile il ricorso dell’azienda dopo la cessione dello stabilimento a Fiat Group. Confermato il verdetto della Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto discriminatorio non riassumere i metalmeccanici iscritti alla sigla guidata da Maurizio Landini
Confermato, dalla Cassazione, il diritto all’assunzione di 145 operai con la tessera della Fiom nella fabbrica della Fiat di Pomigliano, così come era stato stabilito dalla Corte di Appello di Roma che, il 19 ottobre del 2012, aveva ritenuto discriminatorio non riassumere i metalmeccanici iscritti alla sigla guidata da Maurizio Landini. Il verdetto della Suprema Corte su questa controversia di lavoro è stato depositato oggi. Inammissibile il ricorso dell’azienda dopo la cessione dello stabilimento a Fiat Group.
Già il 21 giugno dell’anno scorso il tribunale di Roma aveva condannato l’azienda automobilistica per discriminazioni contro la Fiom a Pomigliano. Il sindacato aveva fatto causa al Lingotto sulla base di una normativa specifica del 2003 che recepisce direttive europee sulle discriminazioni.
Alla data della costituzione in giudizio su 2.093 assunti da Fabbrica Italia Pomigliano nessuno risultava iscritto alla Fiom. In base a una simulazione statistica affidata a un professore di Birmingham le possibilità che ciò accadesse casualmente risultavano meno di una su dieci milioni. Il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, aveva agito per conto di tutti i 382 iscritti alla sua organizzazione e a questa cifra aveva fatto riferimento il giudice di primo grado ordinando all’azienda di assumere le tute blu.
Senza entrare nel merito della vicenda, i supremi giudici hanno bocciato come “inammissibile” il ricorso della Fiat in quanto proposto ancora in qualità di ‘Fabbrica Italia Pomigliano’ (Fip) nonostante, il primo marzo del 2013, ci sia stata la cessione dello stabilimento campano incorporato nella ‘Fiat Group Automobil’ (Fga). Era stata la stessa Fiom – che ha chiesto agli ‘ermellini’ di tenere ferma la sentenza d’appello – ad eccepire, con una apposita memoria, “l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire, stante l’avvenuta cessione, a far data dal primo marzo 2013, da parte della Fip ed a favore della Fga, del complesso aziendale sito in Pomigliano d’Arco”.
Ad avviso della Suprema Corte, la Fip “non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla Fiom, ovvero presso il quale già siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha più alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell’ordinanza impugnata”.
Questo, in primo luogo, perchè Fip, “in alcun modo potrà conseguire un pregiudizio dal mantenimento presso il suddetto stabilimento dei lavoratori assunti (che erano, prima dell’assunzione, dipendenti della Fga e che tali sono tornati ad essere a seguito della cessione)”. Poi perché Fip “non potrà procedere ad ulteriori assunzioni presso il medesimo stabilimento di altri dipendenti della Fga affiliati alla Fiom”. Infine perché Fip “non potrà conseguentemente essere ulteriormente destinataria dell’ordine di cessare dal ritenuto comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti”.
La Cassazione, dato che la decisione di questa causa ha risentito delle “circostanze fattuali sopravvenute alla proposizione del ricorso” – ossia la cessione di Fip a Fga dopo la sentenza d’appello – e anche “avuto riguardo alla complessità delle questioni svolte”, ha deciso la “compensazione” delle spese tra l’azienda e il sindacato che le pagheranno metà ciascuno. Di diverso avviso era stata la Procura della Cassazione, rappresentata da Marcello Matera, che aveva chiesto il rigetto del ricorso di Fip ritenendo evidentemente infondata la tesi aziendale che riteneva che la decisione d’appello avesse leso la libertà di scelta dell’imprenditore e che i lavoratori non possono essere tutelati rispetto alle loro “opinioni personali di natura politica o di altro genere”, ma solo con riferimento alle loro “convinzioni personali” come quelle basate “su determinate credenze religiose o ad esse assimilabili”.
“Eravamo convinti di essere di fronte ad una discriminazione – ha sottolineato Andrea Amendola, segretario generale della Fiom di Napoli -, le sentenze ci hanno dato ragione e la Cassazione lo fa in maniera definitiva. Ora si tratta solo di porre rimedio nel più breve tempo possibile, in quanto la discriminazione è continuata anche dopo lo scioglimento della newco, con i nostri operai rimasti sempre in cassa integrazione, senza essere stati chiamati a lavorare nel settore ‘A’, quello che non è toccato dalla cig” e dove si produce la Panda.
Di diverso parere, naturalmente, la Uilm Campania che con Fiat ha siglato contratti senza la Fiom. “Per i lavoratori – ha detto il segretario generale Giovanni Sgambati – secondo me non cambia nulla, in quanto con il riassorbimento della newco tutti sono tornati nella stessa società, e non si devono fare assunzioni: Fabbrica Italia Pomigliano non esiste più. Questo è la dimostrazione di quanto la giustizia sia lenta rispetto all’evolversi della società dal punto di vista economico, e quindi di quanto sia meglio per un sindacato fare accordi che ricorrere ai tribunali”.
Il verdetto della Suprema Corte su questa contrapposizione – sul tema della libertà ideologica tutelata dalla direttiva comunitaria n.78 del 2000 – che ha segnato un momento di tensione altissima tra la casa automobilistica e le tute blu della Fiom, è contenuto nella sentenza 5581 (presidente Fabrizio Miani Canevari, relatore Gianfranco Bandini). L’udienza si era svolta lo scorso 11 febbraio, ma la decisione si è appresa – come sempre avviene nel settore civile – solo con la pubblicazione delle motivazioni.