Roma, 9 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti atti internazionali. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024 costituente un Accordo emendativo dell’Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull’assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 (disegno di legge). Si legge nella nota del Cdm.
La modifica conseguente allo Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, emendativa all’Intesa sull’assistenza spirituale alle Forze armate del 13 febbraio 2018, comporta: l’abbassamento dell’età richiesta per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento dagli attuali 28 a 25 anni, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni; la diminuzione, da 5 a 2, degli anni di servizio continuativo richiesti per accedere al grado di Cappellano militare addetto in servizio permanente, e l’eliminazione del limite d’età, ad oggi fissato a 45 anni; la revisione della normativa sulla cessazione dal complemento dei cappellani militari, portando da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale, se non riconosciuti idonei a giudizio dell’Ordinario militare, si cessa dal servizio e si è collocati in congedo assoluto.
L'altra ratifica riguarda l’Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l’11 ottobre 2012 (disegno di legge) L’Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell’ambito della Conferenza diplomatica dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), contiene disposizioni su progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, al fine di definire gli standard di sicurezza degli equipaggi e fornire condizioni di parità per l’industria. L’Unione europea, pur avendo disciplinato la materia in trattazione, ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos a tutte le navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri. L’Accordo, quale strumento vincolante di livello internazionale, fornirà un regime obbligatorio e renderà più facile il controllo e l’attuazione di un monitoraggio efficace dei pescherecci, includendo i requisiti internazionali obbligatori per la stabilità e la navigabilità, i macchinari e gli impianti elettrici, i dispositivi di salvataggio, le apparecchiature di comunicazione e la sicurezza antincendio, nonché per la costruzione di pescherecci, per tutte le unità di lunghezza pari o superiore a 24 metri o di equivalente tonnellaggio lordo. Ciò in analogia a quanto avviene per le altre tipologie di navi che svolgono attività commerciali, diminuendo conseguentemente le pratiche che mettono a rischio la vita degli equipaggi.