Nel gergo carcerario i “giorni” sono quelli della liberazione anticipata, di cui all’art. 54 della Legge 354/75 (Norme sull’ordinamento penitenziario, modificata dalla Legge Gozzini del 1986): “a chi ha dato prova di partecipazione attiva all’opera di rieducazione è concessa, ai fini del più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata”.
È il “beneficio” più automatico in quanto nella maggior parte degli istituti penitenziari, dove non ci sono attività cui partecipare, viene negato solo a chi ha ricevuto rapporti disciplinari. Per il resto, si applica a tutti, indistintamente, anche ai condannati per i reati più riprovevoli. Lo stesso art. 4 bis, introdotto nel ’92 per far fronte all’emergenza delle stragi mafiose, dice che chi ha commesso i peggiori delitti viene escluso da tutti i benefici e le misure alternative “fatta eccezione per la liberazione anticipata”.
Da anni siamo di fronte al dato incontrovertibile del sovraffollamento in carcere. Dopo il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, è intervenuta persino la Corte europea dei diritti umani con una condanna e un termine, che scade il 28 maggio prossimo, entro cui è necessario adeguarsi a standard di trattamento degni di un paese civile. I governi Berlusconi, Monti e Letta che hanno preceduto l’attuale, hanno adottato ognuno un provvedimento chiamato “svuota carceri”: tutti evidentemente inefficaci. L’ultimo era il decreto-legge n.146 dello scorso dicembre che aveva, tra le disposizioni più rilevanti, quella che portava da 45 a 75 i giorni di liberazione anticipata per un periodo che va dal 2010 al 2015.
I condannati per i reati di cui all’art. 4 bis potevano avere la maggiore detrazione di pena a condizione che avessero “dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità”. Per una volta una norma ben scritta, puntualmente cancellata in sede di conversione con l’emendamento della Lega Nord che restringe di molto il campo di applicazione: si escludono tutti i condannati “per taluno dei reati previsti dal 4 bis”, senza neanche distinguere quelli di prima fascia, c.d. ostativi, dagli altri. Quindi, considerando che metà dei detenuti è in attesa di giudizio e che difficilmente si può scontare una condanna definitiva in carcere se non per un reato abbastanza grave, la liberazione anticipata speciale interessa un numero limitatissimo di casi.
La prima contraddizione, evidente, è che si nega un beneficio a chi rientra nel 4 bis, il quale diceva che tutto si può togliere a quei condannati tranne proprio quel beneficio. Inoltre, come sempre accade quando le leggi sono scritte male, di fretta, per rincorrere qualche interesse particolare, subentrano problemi di interpretazione. Tra i detenuti, coloro che hanno presentato istanza nel periodo di vigenza del decreto, prima della conversione in legge, hanno ottenuto un concreto sconto di pena e alcuni sono stati scarcerati. Ad un certo punto si è inserito un limite temporale costituito dalla data di entrata in vigore della legge 10/2014, contenente l’emendamento modificativo. Non solo ne consegue una evidente disparità di trattamento ma sorgono questioni di difficile risoluzione, tanto che anche la dottrina più accreditata ritiene che non si può far altro che affidarsi al buon senso del giudice, che vede ancora una volta aumentare i propri margini di discrezionalità.
Vediamo i due casi estremi: secondo l’interpretazione più estensiva si potrebbero concedere la liberazione anticipata speciale a tutti, invocando il principio di irretroattività della legge penale per chi aveva maturato i “giorni” prima del 23 gennaio e il principio del favor rei anche per chi ha presentato istanza successivamente, considerando che tra due norme contrastanti (l’art. 4 del d.l. e quello emendato dalla legge di conversione) si intende applicare quella più favorevole al condannato.
Il caso opposto è quello dell’interpretazione più restrittiva, secondo cui gli effetti della legge di conversione inglobano tutte le norme del decreto: così come la mancata conversione avrebbe fatto decadere l’intero decreto con effetti ex tunc, come se non fosse mai esistito, allo stesso modo un emendamento può cancellare fin dall’origine il contenuto modificato.
Questo orientamento, di non concedere il beneficio praticamente a nessuno, rigettando tutte le istanze, è quello che ha assunto da ultimo la Sorveglianza di Roma. In maniera così rigida da poter sembrare quasi una provocazione volta a far emergere le contraddizioni del legislatore.
Qui non si sta prendendo posizione sulla giustezza o sull’efficacia che questo provvedimento avrebbe potuto avere. Si vuol solo sottolineare che, attualmente, come svuota carceri è completamente inutile e non fa che creare ulteriore confusione nelle corti già intasate di lavoro e pratiche pendenti. Ribadisco la previsione che ho già espresso in un post precedente: prima o poi la Corte Costituzionale sarà costretta a intervenire per cancellare l’ennesimo pastrocchio partorito dai nostri politici. Intanto, la situazione in carcere resta appesa alla scadenza di maggio, dopo le europee.