Gli studenti con disabilità, con disturbi evolutivi (come Dsa, Adhd etc.) e con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale necessitano di Bisogni Educativi Speciali (Bes) a scuola.

Su questo tema oggi c’è molta confusione.

Una lettura superficiale della normativa rischia di portare a delle affermazioni come “i Bes non esistono”; “Allora sono tutti studenti-Bes” oppure “Senza certificazione non posso fare niente” e molte altre ancora. Ma è tutto inesatto.

Vediamo insieme alcuni degli dubbi più frequenti legati alla nuova normativa e alla fine del post lasciamo un allegato che si può scaricare, il quale spiega ogni punto in riferimento alla normativa vigente.

Un primo dubbio è: “chi sono gli alunni con Bes?”. Sono tutti quelli che la scuola può individuare in tre modi: certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche. (punto 1, Dir. M. 27/12/2012)

“Un Bes è per sempre”. No, o meglio, non è sempre così. Infatti i Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, prevedono interventi verificati nel tempo, così da attuarli solo fin quando serve. (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

La diagnosi di Bes non esiste. Il concetto è quello che se uno studente ha una diagnosi di disturbo evolutivo (Dsa, Adhd, etc) o Disabilità (Leg. 104/92) allora necessità di Bisogni Educativi Speciali a scuola. La diagnosi è una categoria sanitaria come “Dislessia” o “Disturbo del Linguaggio”. Quando le diagnosi di questi alunni si depositano a scuola allora è necessario attivare dei Bisogni Educativi Speciali. Dunque il Bes non si certifica (per approfondire invito alla lettura del post del Prof. Flavio Fogarolo).

Bes e Dsa non sono la stessa cosa. Infatti i Dsa sono i Disturbi Specifici di Apprendimento come Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia (Art. 1 Leg.170/10), e riguardano dunque il tipo di difficoltà che mostra il ragazzo (disturbo specifico di apprendimento) mentre i Bes sono gli strumenti di intervento didattico che mettiamo in atto in classe sia per gli alunni con Dsa che per tutti gli “alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni”(Dir. MIUR 22/12/2012).

“Devo fare il Pdp per tutti gli alunni con Bes?” Assolutamente no.

Il Piano Didattico Personalizzato:

– è obbligatorio quando abbiamo una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, dunque con tutti codici che iniziano con F 81 dell’ ICD-10. In questo caso va compilato entro 3 mesi dalla consegna della diagnosi.

– è a scelta della scuola quando abbiamo una diagnosi di Disturbo Evolutivo (diverso dai Dsa) come Adhd, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale; oppure quando abbiamo delle difficoltà di apprendimento, svantaggio socio-culturale o alunni stranieri. In tutti questi casi il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Pdp. Questo può essere compilato in qualsiasi momento dell’anno. (pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363)

Il Pdp va firmato dai genitori dell’alunno in quanto rappresenta un accordo di collaborazione con famiglia. Anche se, in altre situazioni molto più frequenti a scuola, non c’è bisogno di alcun documento per spiegare l’utilizzo di strategie didattiche più conformi a migliorare l’apprendimento di un alunno in difficoltà.

Evitiamo Pdp rappresentati da semplici elenchi in cui con caselline, tipo checklist vi è da spuntare una lista di modalità dispensative/compensative. Rischieremmo di perderebbe tutta la sua personalizzazione.

Per quanto riguarda le prove Invalsi ed i Bes, una recente nota MIUR spiega schematicamente come fare: è possibile scaricarla qui.

I docenti possono accettare la diagnosi di Dsa emessa da strutture private per la piena applicazione della Legge 170/10: Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di Dsa rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010”. (Pag. 2 e 3 della CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

E’ dunque possibile abbattere sia i lunghi tempi d’attesa di molti enti pubblici, sia i costi elevati di alcuni enti accreditati. E nel contempo che vi sia garantita una diagnosi rigorosamente compilata da professionisti che rispettano la Consesus Conference sui Dsa. In questo modo, sia la scuola che la famiglia, può attivarsi tempestivamente per una diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi come previsto dalla legge quadro sui Dsa (comma f, art 2, L. 170/10).

Nell’allegato potete trovare l’esposizione completa di tutti i punti fin qui descritti, ognuno dei quali con il riferimento normativo preciso: Bisogni Educativi Speciali a scuola: 10 precisazioni necessarie

Un anno sperimentale: raccontaci la tua opinione

Il MIUR nella Nota del 22/12/2013 ha sottolineato che il corrente anno scolastico sarà utilizzato per sperimentare e monitorare procedure e metodologie relative ai Bisogni Educativi Speciali a scuola. E’ quindi importante conoscere la vostra esperienza e quella dei vostri colleghi.

Scaricate e date uno sguardo all’allegato proposto, stampatelo o inoltratelo ad amici e conoscenti per conoscere anche la loro opinione. Ma, sopra ogni cosa, se questo post è ricco di informazioni è anche grazie a chi ha speso il proprio tempo a raccontare la propria esperienza.

Come vi trovate a scuola con la nuova normativa sui Bes? Che miglioramenti apportereste? Cosa va bene o che cosa cambiereste?

Grazie in anticipo per ogni commento che vorrete condividere.

Qui trovate anche tutti i link alla normativa citata nel testo:

Legge quadro sui DSA 170/2010

DM 5669 del 12/7/2011

Direttiva BES del 27/12/2012

Circolare MIUR n° 8-561 6/3/2013

Nota MIUR del 22/11/2013

Nota Invalsi per alunni BES

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