La bozza, che a meno di sorprese approderà in Consiglio dei ministri venerdì 9 maggio, inasprisce le pene per l'associazione mafiosa modificando l’attuale articolo 416-bis e prevede carcere fino a sei anni per chi "lava" denaro da lui stesso ottenuto. Per le aziende confiscate arriva l'opzione del "controllo giudiziario"
Pene più severe per l’associazione mafiosa, introduzione del reato di autoriciclaggio e una revisione delle norme sui beni confiscati alle mafie. Sono i principali contenuti della bozza del ddl per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, che a meno di sorprese approderà in Consiglio dei ministri venerdì 9 maggio. Il pacchetto, messo a punto dai ministeri della Giustizia e degli Interni, sostituisce l’attuale articolo 648-bis del Codice penale, quello sul riciclaggio, e aumenta le pene previste dal 416-bis sull’associazione di tipo mafioso. Per quanto riguarda la ripulitura di denaro sporco il testo – riporta l’agenzia Public Policy – lascia invariato il primo comma del 648-bis (che prevede il carcere da 4 a 12 anni per chi “sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa”) ma innalza la relativa multa a un valore compreso tra 10mila e 100mila euro, un salto notevole rispetto all’attuale forchetta compresa tra 1.032 e 15.493 euro. La vera novità, però, è quella contenuta nel nuovo comma 3, che prevede il carcere fino a 6 anni per il reato di autoriciclaggio, quello commesso da chi “lava”, riutilizzandolo “per finalità imprenditoriali o finanziarie”, denaro che in precedenza lui stesso ha ottenuto illecitamente. Una novità assoluta: oggi in Italia – nonostante le sollecitazioni arrivate da Fondo monetario internazionale, Commissione Ue e dalla stessa Bankitalia – quel crimine non è perseguito, perché la reimmissione nell’economia di soldi sporchi viene considerata solo un “effetto collaterale” del reato da cui sono stati ottenuti i proventi illeciti.
Pene più pesanti per i colletti bianchi che riciclano – Non solo: mentre attualmente il 648-bis stabilisce solo che la pena per il riciclaggio sia aumentata “quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale”, il nuovo testo stabilisce aggravi anche per chi si rende responsabile del reato “nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell’imprenditore”. L’ultimo comma introduce poi una sorta di ravvedimento operoso, con una diminuzione della pena “fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto”.
Fino a 26 anni per i capi di associazione mafiosa armata – Per quanto riguarda l’associazione mafiosa, le pene previste dal 416-bis sono aumentate dagli attuali 7-12 anni a 10-15 anni per “chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone” e dagli attuali 9-14 anni a 12-18 per “coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione”. Nel caso di associazione armata, stando alla bozza la pena passa da 9-15 a 12-20 anni in caso di associazione mafiosa formata da tre o più persone e da 12-24 a 15-26 anni per promotori, capi e organizzatori. Il provvedimento tratta anche dei beni confiscati alle mafie, raccogliendo molte delle indicazioni uscite dai lavori della Commissione di studio istituita dal precedente governo, in cui siedono i magistrati Raffaele Cantone e Nicola Gratteri, oggi rispettivamente presidente dell’Autorità anticorruzione e consulente della commissione Antimafia. Da un lato viene rafforzato da 30 a 60 unità l’organico dell’Agenzia creata ad hoc – oggetto, negli ultimi mesi, di critiche sull’affidamento degli incarichi agli amministratori giudiziari e sull’effettivo utilizzo dei beni e dei fondi – dall’altro viene introdotta la misura più “leggera” del controllo giudiziario, attivabile quando non ci sia il rischio di infiltrazioni mafiose. L’obiettivo è far sì che realtà economiche ancora potenzialmente produttive non finiscano per per fallire.
Arriva il sequestro per interposta persona – In più, riporta Public policy, in base alla bozza il sequestro o la confisca potranno avvenire anche per i beni posseduti “per interposta persona“. L’articolo 8 del testo riscrive infatti l’articolo 25 del Codice antimafia sul “Sequestro o confisca per equivalente” stabilendo che “se non è possibile procedere al sequestro dei beni” perché “il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona”. L’elemento di novità riguarda non solo i beni posseduti per interposta persona (per cui si potrà procedere anche a valere sugli eredi, come stabilisce il comma 2 e 3 dell’articolo 18 del Codice antimafia) ma anche la formulazione della fattispecie, che attualmente prevede la confisca di beni equivalenti “se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi”. Con riguardo alla confisca, prevista dell’articolo 24 del Codice antimafia, si stabilisce che “in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale”.
Cantone: “Corsia preferenziale in Parlamento” – Raffaele Cantone in un’intervista all’Ansa chiede che per il Ddl sia prevista “una corsia preferenziale” in Parlamento. E promuove l’introduzione del reato di autoriciclaggio, con pene fino a 6 anni: “E’ un paradosso – osserva – punire che ricicla per conto terzi e non chi lo fa sa sé. Anche gli organismi internazionali chiedevano ci completare la normativa. Ora il tema vero è modulare una norma che non punisca il mero utilizzo del denaro, ma chi realmente ricicla denaro sporco con operazioni di occultamento che ostacolano l’identificazione dell’origine dei soldi”. Il testo che entrerà in Cdm, infatti, dovrebbe punire l’autoriciclaggio (diversamente dal riciclaggio) solo se compiuto per finalità imprenditoriali o finanziarie. Un limite? “In un certo senso sì, ma è una limite che ha una sua razionalità – chiarisce Cantone – Faccio un esempio. Se un soggetto commette un furto e con i soldi compra un’auto, questo non è autoriciclaggio. Se invece con quei soldi apre una pizzeria, allora questo comportamento va punito allo stesso modo del riciclaggio”. Quanto alle novità sul fronte della gestione dei beni confiscati, il ddl secondo Cantone ha “l’obiettivo di non punire con la confisca aziende in cui i livelli di infiltrazione mafiosa non sono ancora definitivi” per “garantire un’opportunità a quelle che possono rientrare nel contesto produttivo legale”. Quanto all’Agenzia, per il magistrato “va confermata e rilanciata, prevedendo però modifiche della governance. Il ddl affronta in parte questi aspetti, ma c’è altro da fare e molto da approfondire. A mio giudizio l’Agenzia dovrebbe essere portata sotto la Presidenza del Consiglio e potrebbe essere affidata a figure professionali, manageriali, e non necessariamente a un prefetto o a soggetti provenienti dai ranghi dell’Amministrazione”.