Il cosiddetto “bonus Irpef” è riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (art. 1, comma 1, d.l. n. 66 del 2014, in corso di conversione). Con la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni casi particolari, stabilendo tra l’altro che l’agevolazione spetta a chi abbia percepito somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione (cfr. “Irpef, bonus di 80 euro anche per cassintegrati e disoccupati con indennità”).
Il sottotitolo di questo post potrebbe essere “una circolare non fa primavera”: fondate sono infatti le perplessità espresse da Stefano Feltri e Peter Gomez in risposta alla pioggia di cinguettii (“Renzi promette gli ottanta euro per cassintegrati e disoccupati, quanto influisce sulla campagna elettorale? Come rilancerà B.?”) che ha accompagnato la diretta streaming su FattoTv (“Quanto ci frega dell’Europa?”). A differenza di quanto affermato da alcune testate giornalistiche (cfr. TgLa7: “si allarga, e non di poco, la platea di coloro che hanno diritto all’ormai famoso bonus da 80 euro mensili previsto dal decreto Irpef del Governo”), con la circolare non è stato ampliato il novero dei soggetti beneficiari rispetto a quanto già cristallizzato nel bonus Irpef: giuste o sbagliate che siano, si tratta soltanto di risposte formulate dall’Agenzia delle Entrate su dubbi interpretativi sottoposti alla sua attenzione.
Le circolari sono istruzioni che gli organi centrali della Pubblica Amministrazione forniscono alle proprie articolazioni periferiche in maniera tale da uniformarne l’azione. Ciò avviene tipicamente quando è introdotta una nuova disciplina, proprio come è accaduto in queste settimane per il bonus Irpef (circolare n. 8/E del 28 aprile 2014risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 dell’Agenzia delle Entrate; circolare n. 60 del 12 maggio 2014 dell’Inps). Al dichiarato fine di aiutare i contribuenti negli adempimenti tributari (cfr. art. 6, comma 3, Statuto dei diritti del contribuente), questi documenti sono messi a loro disposizione sui siti delle agenzie fiscali e nella bancadati del CeRDEF – Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria.
Le circolari non sono fonti del diritto, ma soltanto strumenti che consentono di conoscere quale interpretazione seguirà la Pubblica Amministrazione quando dovrà applicare la disciplina. Non vincolano né i contribuenti né il giudice. Impegnano esclusivamente gli uffici finanziari. Può accadere che il contribuente calcoli l’imposta dovuta adeguandosi all’interpretazione contenuta in una circolare (ad esempio applicando il “Bonus Irpef” alle somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni). Che cosa succede se la Pubblica Amministrazione cambia opinione? Al contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Finanziaria non soltanto non possono essere irrogate sanzioni né applicati interessi moratori (art. 10, comma 2, Statuto dei diritti del contribuente) ma non può neppure essere richiesto l’eventuale maggior tributo (Corte di Cassazione, sentenze nn. 17576 del 2002, 21513 del 2006 e 10982 del 2009).
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