Sul documento dell'Unione europea è stato registrato il riconoscimento del marchio di indicazione geografica protetta per l'alimento. La procedura ora prevede tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni e la successiva definitiva registrazione
“Una bella notizia per un prodotto che in tutto il mondo parla di questa regione e delle sue tradizioni enogastronomiche. L’Igp per la piadina romagnola porterà a 40 il numero delle specialità del nostro territorio tutelate nella loro unicità dall’Europa. E’ un primato nazionale ed è il riconoscimento di un agroalimentare straordinariamente ricco di storia, di tradizione, biodiversità e tipicità, che ha saputo conciliare modernità e identità. Tra non molto, fuori dalla Romagna nessuno potrà più usurpare il nome di questo prodotto unico e irripetibile”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura dell’Emilia Romagna, Tiberio Rabboni, commenta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Ue del ‘documento unico’ per il riconoscimento della Igp Piadina romagnola – Piada romagnola (marchio di indicazione geografica protetta).
La procedura prevede ora tre mesi per la presentazione di eventuali osservazioni e la successiva definitiva registrazione dell’indicazione di origine. La zona di lavorazione e confezionamento della Piadina Romagnola – Piada Romagnola comprende la Romagna storica e più precisamente l’intero territorio delle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna e di alcuni Comuni della provincia di Bologna. In base al disciplinare gli ingredienti base dell’impasto sono farina, grassi, sale ed eventualmente lievito.
E’ vietata l’aggiunta di conservanti, aromi e altri additivi. Il prodotto può essere presentato nella variante, più sottile e larga, ‘alla riminese’. La commercializzazione può avvenire in involucri di carta alimentare o tessuto per il prodotto destinato all’immediata somministrazione, oppure in buste alimentari perfettamente sigillate per il consumo differito. Nel caso di adozione di un processo produttivo che comprenda la realizzazione manuale di almeno tre fasi e in assenza di confezionamento chiuso, potrà essere utilizzata la dicitura ‘lavorazione manuale tradizionale’.