“Voto di scambio, incostituzionalità della pena ridotta”
Avevo recentemente illustrato su il Fatto Quotidiano l’enorme discrepanza tra l’avere riscoperto dopo 21 anni dall’introduzione del 416 ter C.p. (voto di scambio politico-mafioso) che la mafia procaccia voti non solo dietro erogazione di denaro, ma anche di qualsiasi altra utilità, e l’avere nonostante tale tardiva e più grave integrazione abbassato la relativa pena. Infatti, quella originaria era stata due volte aumentata, e per ultimo a 7-12 anni di reclusione, mentre essa è stata ora ridotta a 4-10 anni: e solo per tale reato, e non anche per il 416 bis C.p. (bssociazione di tipo mafioso).
Orbene, sussistono ben tre eclatanti discrasie:
Avevo auspicato la mancata promulgazione della nuova legge da patte del Presidente della Repubblica o, comunque, un referendum abrogativo della riduzione della pena.
Avevo tuttavia taciuto un altro aspetto, attendendo le altrui considerazioni al riguardo per smentire tassativamente le opinioni contrarie, ma essendo stranamente calato l’assoluto silenzio sull’argomento, che evidentemente non interessa i censori di turno sotto l’aspetto giuridico, devo ora affrontarlo: quello dell’incostituzionalità della pena ridotta, e ciò per evitare che essa venga “scoperta” dopo altri 21 anni.
Devo cioè rappresentare che con decisione n. 341 del 25.7.1994 la Consulta ha ritenuto incostituzionale l’allora vigente art. 341 C.p. (oltraggio a pubblico ufficiale) nella parte in cui irrogava nel minimo la pena di sei mesi di reclusione, minimo che fu eliminato in quanto fu ritenuto che esisteva una vistosa irrazionalità ed una violazione degli art. 3 (diritti dei cittadini) e 27 c. III (adeguatezza delle pene) della Costituzione, quale frutto di un bilanciamento ormai manifestamente irragionevole tra la tutela dell’amministrazione e del pubblico ufficiale e il valore della libertà personale.
Orbene, pur concernendo l’attuale revisione del 416 ter un caso inverso, il principio è identico, in quanto sussistono le eclatanti discrasie con le pene del 416 bis e con quella originaria del 416 ter sopra evidenziate: donde l’incostituzionalità del 416 ter sotto tale aspetto. Quindi, nel silenzio dei Maestri del Diritto, si resta in attesa che alla prima occasione la magistratura penale eccepisca detta incostituzionalità, essendo in contrasto con la razionalità del diritto punire con una pena minore un reato della maggiore o ddla stessa gravità di altro reato dell’identica specie.
Agostino Cordova