Depositate le motivazione della sentenza della corte d'Appello di Milano che aveva ridotto drasticamente (da 14 anni a 4 anni e 11 mesi) la pena inflitta all'ex generale del Ros e agli altri carabinieri imputati nel processo perché accusati di essere stati protagonisti di una serie di operazioni "sporche" o irregolari, come ritardare arresti o mettere in piedi vere e proprie raffinerie di eroina per poi vantare brillanti successi nella lotta al narcotraffico
Ha sempre dichiarato che in tutta la sua attività di investigatore ha “sempre combattuto” il traffico di droga insieme alla criminalità organizzata e al terrorismo e di non aver mai commesso illeciti. Oggi Giampaolo Ganzer, ex comandante del Ros, ormai in pensione da due anni, si vede riconoscere dai giudici di secondo grado della IV corte d’Appello di Milano, che hanno drasticamente ridotto lo scorso dicembre la condanna, un eccesso dovuto non alla volontà di commettere un reato (ed è lunghissimo l’elenco di quelli contestati al generale e alla sua squadra) ma al “sacro fuoco” che ha portato tutti quei carabinieri “ad agire con spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai limiti chiaramente fissati dalle norme di legge”.
Ai quei militari dell’Arma veniva contestata l’associazione a delinquere, arresti ritardati, la creazione di vere e proprie raffinerie di eroina, la violazione delle norme che disciplinano i blitz antidroga sotto copertura solo per poi vantare brillanti successi nella lotta al narcotraffico: riconoscimenti che sarebbero stati utili dal punto di vista mediatico e per avanzamenti di carriera. I giudici, nella motivazione del verdetto che ha ridotto la pena per Ganzer da 14 a 4 anni e 11 mesi (il minimo), spiegano anche che la lunghezza del processo ha avuto una sorta di “effetto punitivo” e che questo fatto è stato preso in considerazione nella concessione delle attenuanti generiche. Ritoccata al ribasso, tra le altre, anche la pena per il colonnello Mauro Obinu: era passata da 7 anni e 10 mesi a 4 anni e mezzo.
“Presunzione, superbia e spregiudicatezza”. Secondo i giudici l’ex comandante del Ros e “i militari del Nucleo di Bergamo” hanno “agito” per una sorta di “presunzione o superbia di corpo, se così si può dire, di ‘fuoco sacro'” che li ha portati a muoversi “con spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai limiti”. Per l’accusa Ganzer sarebbe stato alla guida di un gruppo di ufficiali e sottufficiali del Ros che, tra il 1991 e il 1997, sarebbero stati protagonisti di una serie di operazioni “sporche” o irregolari, come ritardare arresti o mettere in piedi vere e proprie raffinerie di eroina, violando le norme che disciplinano i blitz antidroga sotto copertura solo per poi vantare brillanti successi nella lotta al narcotraffico: riconoscimenti che sarebbero stati utili dal punto di vista mediatico e per avanzamenti di carriera.
I fatti, secondo la Corte d’Appello, “sono stati posti in essere a decorrere da un periodo (anno 1991) in cui da poco vi era stata sia la costituzione del Raggruppamento Speciale che l’entrata in vigore della disciplina delle operazioni sotto copertura, per cui certamente era avvertita l’esigenza, da un lato, di trovare delle modalità e dei percorsi di ‘auto-legittimazione’ del corpo speciale e, dall’altro, di farlo utilizzando le prerogative accordate dalle nuove norme”. Ebbene, scrive il collegio, “è certo che i militari del nucleo di Bergamo con il concorso dei colleghi della sede centrale, nel perseguire le predette finalità abbiano ecceduto, ma appare, considerate anche le energie profuse e i pericoli corsi, che abbiano agito, piuttosto che per puro carrierismo o forse anche per un ritorno economico” per una sorta “piuttosto” di “fuoco sacro” che li “ha portati ad agire con spregiudicatezza e indifferenza rispetto ai limiti chiaramente fissati dalle norme di legge”.
Con ogni probabilità, si legge ancora, i militari del Ros “comunque hanno ritenuto, pur nella consapevolezza di forzare la norma e di cadere nell’illegalità, di poter effettivamente ottenere effetti positivi in termini di prevenzione dei reati, ovviamente però in un’ottica distorta giacché, a fronte del risultato di aver assicurato alla giustizia soggetti di più o meno rilevante spessore criminale, operanti sul mercato della droga, hanno consentito allo stesso tempo ad altri criminali, forse maggiormente pericolosi, di conseguire il loro profitto illecito”. In fase di requisitoria il pg di Milano Annunziata Ciaravolo chiese condanne tra gli otto e i 25 anni e sei mesi per gli altri imputati.
Attenuanti. “Effetto punitivo con la lunga durata dei giudizi”. Quando un processo è troppo lungo è come se fosse parte della pena stessa. Ed è questo il ragionamento che ha portato i giudici a concedere le attenuanti generiche a Ganzer e agli altri imputati i giudici. I magistrati hanno così considerato la “risalenza nel tempo ormai dei fatti reato (mediamente venti anni!)” e della “lunga durata dei giudizi, per cui certamente si è in parte già realizzato l’effetto punitivo”.
Secondo i giudici, la lunghezza dell’inchiesta, con al centro ipotizzate irregolarità nelle operazioni antidroga negli anni ’90, e dei processi ha “realizzato l’effetto punitivo, inevitabilmente discendente anche dalla mera pendenza delle indagini e del procedimento, tanto più se si tratta di soggetti con un ruolo istituzionale che hanno continuato a svolgere”. Anche per questo, dunque, i giudici hanno deciso di applicare le “attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti” e la pena “nei minimi di legge”. Deve essere anche considerato, secondo i giudici, “che comunque, per quanto risulta provato, i casi di dispersione della droga importata sono stati minimi rispetto ai quantitativi consegnati e immediatamente sequestrati contestualmente all’arresto degli acquirenti”.