L'Aula ha approvato quasi all'unanimità il dl: vengono stanziate risorse per le popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 e dalle alluvioni di gennaio 2014. Prorogato di un anno il pagamento della prima rata di restituzione del finanziamento alle imprese
L’Aula del Senato ha approvato quasi all’unanimità, ovvero con 216 sì e un solo astenuto, il dl Alluvionati-terremotati Emilia. Ora il testo, già approvato dalla Camera, diventa legge. Il decreto, in particolare, stanzia 210 milioni di euro nel biennio 2014-2015 per le popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto di maggio 2012 e dalle alluvioni di gennaio 2014: queste risorse potranno essere utilizzate anche per la ricostruzione dei Comuni colpiti dalle trombe d’aria del 2013 e del 2014. Viene prorogato di un anno il pagamento della prima rata di restituzione del finanziamento alle imprese che hanno avuto tasse e contributi sospesi per i danni subiti nel terremoto in Emilia e viene assicurata l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
A Errani 210 milioni per ricostruzione territori. Il commissario delegato, ovvero il presidente della Regione Emilia-Romagna, viene autorizzato a intervenire per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei comuni indicati per l’intera durata dello stato di emergenza. Potrà per questo ‘destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, per contributi per danni subiti da soggetti privatì. Potrà avvalersi, per l’attività di ricostruzione, oltre che dell’amministrazione della regione Emilia Romagna e di quelle locali (sindaci dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, presidente della provincia di Modena), anche del personale assunto attraverso contratti di lavoro flessibile. Per parere contrario della Bilancio è saltato un emendamento, approvato dalla commissione Ambiente, che permetteva a Errani di prorogare questi contratti oltre la scadenza del 31 dicembre 2014.
Risorse residue di Palazzo Chigi a fondo emergenze. Per l’anno 2014, viene disposto, per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali, confluiscono nel Fondo le risorse iscritte nel bilancio della presidenza del Consiglio dei ministri che risultano ancora disponibili. Dalla data di entrata in vigore del decreto, si stabilisce, non sono più attivabili i mutui concessi in virtù di specifiche disposizioni normative adottate fino al 31 dicembre 2011 per far fronte a interventi di spesa a seguito di calamità naturali, salvo quelli per i quali la procedura di attualizzazione sia già stata avviata alla predetta data di entrata in vigore.
Un anno di tempo per sospensione pagamento tasse. Si consente ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi ferma restando la durata massima del piano di ammortamento. Pertanto in caso di richiesta di sospensione per 12 mesi, le rate successive dovranno essere rimodulate in rialzo.
Più tempo sospensione rate mutui: fino a dicembre 2015. Viene ampliata la platea dei soggetti che possono usufruire del beneficio di sospensione delle rate dei mutui: oltre alle imprese che hanno sede nei comuni terremotati e alluvionati, il beneficio viene esteso anche ai soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni. Inoltre si specifica che i mutui possano essere relativi, oltre che ad edifici distrutti o inagibili, anche ad edifici inabitabili, anche parzialmente; si prevede che gli interessati ottengano, a domanda, la sospensione delle rate dei mutui (mentre il testo previgente attribuiva loro il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari detta sospensione); viene modificato il periodo di sospensione delle rate (attualmente previsto fino al 31 dicembre 2014) fino alla ricostruzione, agibilità o abitabilità dell’immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Viene infine precisato che l’operazione non deve comportare oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Proroga convenzione con Fintecna. Viene prorogata fino al 2016 la convenzione tra Fintecna o società da questa interamente controllata con la regione Emilia-Romagna, al fine di offrire il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Infortuni durante gli eventi sismici. Viene previsto che per le imprese operanti nei territori interessati dagli eventi sismici, ai fini del calcolo dell’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico nonché ai fini dell’applicazione della riduzione della percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ‘non si tiene conto degli eventi infortunistici verificatisi in concomitanza dei medesimi eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavorò.
Benefici fiscali a aziende agricole. Per le aziende agricole dei comuni dell’Emilia colpiti dal sisma del maggio 2012 e dalle alluvioni di gennaio 2014 si applicano benefici fiscali e contributivi come: contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato; prestiti ad ammortamento quinquennale; proroga delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio; esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendentì.
Contributi esentasse. Un’altra modifica apportata dalla Camera stabilisce che ‘i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi ai predetti eventi di qualsiasi natura, indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttivè.
Cig in deroga per alluvionati. Viene poi disposto che ‘al finanziamento delle autorizzazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito dell’alluvione del 17 gennaio 2014 concorrono le risorse già stanziatè dal decreto Emilia del 2012, fatto subito dopo il terremoto.
Esclusione dal patto di stabilità. Per il 2014 viene prevista una esclusione dal patto di stabilità interno di alcune spese finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi relativi al provvedimento in questione. La norma pone tre condizioni: 1) che si tratti in particolare delle spese sostenute dai comuni 1 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese; 2) che le spese siano finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito degli eventi calamitosi; 2) che l’importo massimo complessivo nel medesimo anno 2014 non superi i 5 milioni di euro.
Risorse residue 2002 per emergenza. Si prevede anche che ‘le somme iscritte nei bilanci delle regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a seguito dll’accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime regioni per assicurare l’avvio degli interventi urgenti per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell’anno 2014, venga disposto il rientro nell’ordinario, e a tal fine possono essere riversate nelle contabilità speciali all’uopo istituitè.
Prima casa. Viene stabilito che i termini per adibire un immobile ad abitazione principale ‘sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretò.
No alterazione corsi acqua da messa in sicurezza idrica. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica dei territori dell’Emilia colpiti dal sisma di maggio 2012 e dalle alluvioni di gennaio 2014 ‘devono integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce, che istituisce il quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/Ce, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni; in particolare detti interventi non dovranno alterare l’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua, e gli interventi di rinaturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale delle acque dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione’.
Nessuna risorsa dai fondi per Veneto e Lombardia. Per reperire le risorse da destinare alla ricostruzione dei territori dell’Emilia colpiti dal sisma di maggio 2012 e dalle alluvioni di gennaio 2014 non saranno fatti tagli alle contabilità speciali e alle quote finanziarie stabilite per le aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 site in Lombardia e Veneto, sia per quanto riguarda gli interventi su edifici pubblici che privati.