In Italia ogni anno vengono presentati oltre 50mila reclami dai passeggeri che utilizzano il trasporto ferroviario, un numero significativo considerato anche il ritardo con cui il nostro Paese ha recepito le norme comunitarie a tutela dei diritti dei passeggeri. È questa la realtà rappresentata a Torino, all’Autorità di regolazione dei trasporti nel corso dell’audizione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, compresi i passeggeri a mobilità ridotta, con le imprese italiane ed estere di trasporto ferroviario di passeggeri operanti nel nostro Paese, con le Regioni ed altre amministrazioni interessate.
L’audizione, spiega l’Authority in una nota, era stata convocata nell’ambito del documento di consultazione sulle modalità di attuazione della disciplina sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, contenuta nel Regolamento (CE) numero 1371/2007. Al termine dell’audizione, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha confermato ai partecipanti che entro il 5 luglio prossimo, anche tenendo conto dei risultati questa consultazione, adotterà il suo regolamento e le relative modalità operative, attraverso cui i passeggeri, dopo il reclamo all’impresa ferroviaria, potranno presentare quello all’Autorità di regolazione dei trasporti.
Al regolamento comunitario è stata data recentemente esecuzione in Italia con il Decreto Legislativo 17 aprile 2014 numero 70 che individua nell’Autorità di regolazione dei trasporti l’Organismo di controllo sulla effettiva tutela ed esecuzione dei diritti ed obblighi di cui al regolamento comunitario. L’Autorità, quale organismo di vigilanza, è responsabile dell’accertamento delle violazioni al Regolamento comunitario e della disposizione delle sanzioni. Può, inoltre, effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di trasporto passeggeri ferroviari nonché effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell’infrastruttura.
All’incontro di giovedì 26 giugno, gli oltre 30 rappresentanti dei soggetti interessati hanno rappresentato le proprie osservazioni sui documenti posti in consultazione dall’Autorità che hanno riguardato “le modalità per la presentazione del reclamo, la legittimazione attiva delle associazioni di categoria, le condizioni e termini di presentazione del reclamo, reclamo di prima e seconda istanza”. E, ancora, elenca la nota, la “trattazione unitaria dei reclami, contenuti dell’atto di avvio del procedimento, partecipazione dell’impresa al procedimento dinanzi all’Autorità di regolazione dei trasporti, termine (ridotto) di conclusione del procedimento, adozione di provvedimenti temporanei di natura cautelare, pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, impegni (in altri termini, l’assunzione da parte dell’impresa di impegni per chiudere il procedimento senza accertamento dell’infrazione), misure aggiuntive per il monitoraggio dell’applicazione della disciplina”.