Un emendamento del capogruppo Pd in commissione Finanze alla Camera alla proposta di legge sulla voluntary disclosure introduce nel codice penale il reato commesso da chi “lava” denaro da lui stesso ottenuto illecitamente. Prevista la reclusione fino a 12 anni e multe fino a 50mila euro. Ma chi aderisce alla procedura di collaborazione con il fisco per far rientrare i capitali uscirà indenne
Alla fine prevale la linea del Pd e del ministero delle Finanze. Il reato di autoriciclaggio finisce nella proposta di legge sul rientro dei capitali dall’estero (“Voluntary disclosure”) in commissione Finanze della Camera. E in poche ore arriva il parere positivo dei deputati. Così, in un colpo solo, da un lato si introduce nell’ordinamento la reclusione fino a 12 anni per chi “lava” denaro che in precedenza lui stesso ha ottenuto illecitamente, dall’altro si stabilisce che chi aderirà alla collaborazione volontaria autodenunciandosi come evasore (e pagando le imposte dovute) non sarà punibile per quel reato.
Al termine di lunghe discussioni all’interno della maggioranza e dell’esecutivo, mercoledì pomeriggio è stato il capogruppo dei Democratici in commissione Marco Causi a comunicare che il governo aveva dato parere positivo all’emendamento che sostituisce l’articolo 648-bis del codice penale, quello che oggi stabilisce la pena per il riciclaggio “fuori dei casi di concorso nel reato”. Dopo il naufragio del ddl firmato dal presidente del Senato Pietro Grasso, sostituito dal testo dell’esponente di Ncd Nico D’Ascola (Ncd) ed emendato dal governo, le norme sull’autoriciclaggio finiscono nella proposta di legge che recepisce le indicazioni dell’Ocse e punta a far emergere i capitali nascosti. Sia fuori sia dentro i confini nazionali, come ha stabilito il subemendamento del relatore Giovanni Sanga (Pd). E dire che, solo due giorni fa, il premier Matteo Renzi aveva annunciato che l’autoriciclaggio sarebbe finito nel calderone della riforma della giustizia definita solo a grandi linee dal Consiglio dei ministri e rinviata a settembre dopo due mesi di consultazioni pubbliche. Di conseguenza martedì il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, aveva annunciato lo slittamento dell’inizio del voto sui subemendamenti all’emendamento che riscrive l’articolo 1 e su 80 ulteriori modifiche. Il risultato del “coordinamento interministeriale” sul veicolo legislativo prescelto è stato una sostanziale vittoria del Mef, favorevole all’inserimento delle norme in questo procedimento. Secondo indiscrezioni invece il titolare della Giustizia, Andrea Orlando, era contrario perché puntava a lasciarle nel più ampio pacchetto giustizia.
Ma che cosa prevede l’emendamento del Pd? Il testo, su cui la commissione dovrebbe esprimersi in serata, recita che “è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5mila a 50mila euro chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Pena e multa si riducono a due-otto anni e 2mila-25mila euro “se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni”. Altri benefici (riduzione della pena fino a due terzi) sono previsti “per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato e per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori”. La pena viene invece “aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una professione ovvero di attività bancaria o finanziaria”.
Subito dopo il bastone, però, spunta la carota. Se chi si ostina a nascondere i capitali viene punito in modo “molto più duro dei meri reati tributari”, come sottolinea Causi, chi si dichiara al Fisco potrà invece dormire sonni tranquilli. Il testo introduce infatti un paracadute per quanti si autodenunciano come evasori nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. In particolare “non è punibile colui che, ai fini del perfezionamento della procedura” di voluntary disclosure “pone in essere una delle condotte previste” dal reato di autoriciclaggio “in relazione a denaro, beni o altre utilità oggetto della procedura” non dichiarati al fisco “nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge e la data di presentazione della richiesta di collaborazione volontaria”.