La legge Severino potrebbe avere depenalizzato alcuni reati che prima erano puniti con la vecchia concussione. E non si può escludere che anche l’assoluzione del caso Ruby sia frutto di questa novità legislativa anche se non ci sono certezze fino al deposito delle motivazioni. È questa l’ipotesi avanzata prima dal professore Franco Coppi e alla quale dà credito anche il capo dell’Autorità Anticorruzione Raffaele Cantone. Molto prima della sentenza di appello e prima della sua nomina a capo dell’Agenzia, nella veste di giurista e giudice di Cassazione, Cantone aveva scritto una relazione sui primi orientamenti giurisprudenziali in materia. Dopo l’assoluzione Il Fatto ha cercato di ricostruire con lui, senza ovviamente entrare nel merito del processo Ruby, gli effetti della riforma.
“Una premessa – spiega il magistrato – è d’obbligo: non sappiamo se le ragioni dell’assoluzione siano collegate alle novità introdotte dalla legge Severino o se invece siano collegate alla valutazione della Corte sul comportamento concreto di Silvio Berlusconi. I giudici potrebbero non avere individuato alcun comportamento illecito, né come costrizione né come induzione, nella telefonata del presidente del consiglio. Dal solo dispositivo della sentenza non si può dare una risposta”.
La legge Severino potrebbe avere influenzato il verdetto ‘spacchettando’ cioé dividendo in due il vecchio reato di concussione? Non sarà che i giudici di appello hanno ritenuto che il fatto compiuto da Berlusconi, punito dal vecchio articolo 317, non rientrasse né nella costrizione punita gravemente dal nuovo 317 né nella più lieve induzione indebita, punita oggi dal 319 quater?
Da giurista mi incuriosisce molto leggere le motivazioni della sentenza proprio per questo aspetto: se dovesse esser valida la prima tesi, cioè Berlusconi assolto proprio in conseguenza dello spacchettamento tra induzione e costrizione, si dovrebbe ammettere che fatti considerati illeciti penali prima della legge Severino, dopo lo spacchettamento non lo sono più. In questo caso, la sentenza avrebbe una carica innovativa molto forte, e sarebbe oggetto di grandi discussioni. Insomma, non possiamo escludere che la legge Severino sia stata la causa dell’assoluzione ma non possiamo nemmeno affermarlo.
Noi, con un commento pubblicato sul Fatto due giorni prima della sentenza, avevamo sostenuto la linea della derubricazione da concussione a induzione della telefonata di Berlusconi alla Questura, con riduzione della pena. L’avvocato di Berlusconi, Franco Coppi dice che la Corte non poteva farlo perché ora con la legge Severino ci vuole il vantaggio dell’indotto, cioé del funzionario Ostuni. È vero?
Prima avevamo un unico reato di concussione, sia per la costrizione che per l’induzione. La differenza era poco importante perché la vittima del pubblico ufficiale non era mai punita. Questa norma creava problemi nei casi di corruzione internazionale. Molti imprenditori corruttori si difendevano dicendo di essere stati concussi, quindi vittime, e che in Italia questo non è reato. Sia la commissione dell’Onu che la commissione Greco (che conta 49 Stati e fa riferimento all’area europea, Ndr) ci hanno più volte richiamato. Questi richiami sono entrati nel dibattito sulla legge anticorruzione e alla fine l’Italia ha spacchettato la concussione in due reati con la legge Severino.Così però ha introdotto una novità fondamentale: la controparte del pubblico ufficiale ora solo nella costrizione resta vittima mentre nell’induzione è punita, seppur in maniera minore rispetto al concussore. La novità non è da poco e la giurisprudenza ha elaborato tre linee per interpretare la differenza tra costrizione e induzione.Alla fine è arrivata la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite.
Però la sentenza della suprema Corte è arrivata nel marzo del 2014, dopo la condanna in primo grado di Berlusconi nel processo Ruby.
Le date, in questa storia, sono importanti. I giudici di primo grado hanno agito senza conoscere l’orientamento sul punto delle Sezioni Unite della Cassazione.
Il Tribunale ha contestato il reato di concussione per costrizione, non per induzione.
La grande novità introdotta dalla legge Severino è la punibilità – in caso di induzione – di quei soggetti che erano vittime nella vecchia concussione per induzione.
In questo caso il funzionario che ha ricevuto la telefonata di Berlusconi, Ostuni, era stato considerato vittima dal pm e dal Tribunale. Per questo era difficile per la Corte di Appello derubricare il reato in induzione?
Per contestare un reato del genere, secondo la Cassazione, bisogna poter dimostrare che alla vittima sia stato in qualche modo fatto intravedere un vantaggio. In sostanza il pubblico ufficiale deve mostrare allo stesso tempo il bastone ma anche la carota. La costrizione, secondo le Sezioni Unite, si configura invece quando il concusso viene messo spalle al muro.
In questo caso Ostuni, come Il Fatto ha scritto, aveva la possibilità di non assecondare Berlusconi. Quindi si può escludere la costrizione. Ma Berlusconi, stando a quanto Ostuni riferisce, non gli ha fatto intravedere un vantaggio. Quindi la Severino, eliminando l’induzione senza vantaggio dell’indotto dal novero dei reati potrebbe avere depenalizzato?
E aggiungo che potrebbe anche essere stata, almeno in qualche caso, una scelta che migliora il quadro normativo. Al di là del caso Ruby, il problema è giuridico ed è tuttora aperto. La Cassazione a Sezioni Unite ha da un lato stabilito un principio per distinguere costrizione da induzione ma poi nella stessa sentenza ha ammesso delle eccezioni.
Nel travaso dal vecchio contenitore della concussione (per induzione e costrizione) ai due nuovi contenitori dell’articolo 319 quater (induzione) e 317 nuovo (costrizione) si sono persi alcuni fatti prima puniti dal 317 del vecchio codice?
È quello che sostengo da molto tempo. Per questo, da giurista, mi interessa la sentenza Ruby. Premesso che, come dicevo prima, non sappiamo se la legge Severino abbia svolto un ruolo per motivare l’assoluzione.
Da Il Fatto Quotidiano del 20 luglio 2014