L'autorità garante della concorrenza vuole accertare se abbiano attivato e addebitato ai consumatori servizi a pagamento "omettendo informazioni rilevanti o diffondendo informazioni non rispondenti al vero sull'oggetto del contratto". Le istruttorie sono state aperte in seguito a esposti presentati dal Codacons
L’autorità garante della concorrenza ha aperto indagini nei confronti dei Telecom, Wind, Vodafone e H3G per accertare se siano responsabili di pratiche commerciali scorrette. In particolare, i rilievi dell’Antitrust riguardano servizi a pagamento (“premium”) non richiesti dai clienti ma addebitati sul loro credito telefonico. Le istruttorie sono state aperte in seguito a esposti presentati dal Codacons. Nei quattro avvisi si legge che “secondo segnalazioni di consumatori e associazione di consumatori pervenute e alcune informazioni acquisite d’ufficio”, la compagnia (tutte e quattro sono chiamate in causa per gli stessi motivi) “avrebbe fornito agli utenti di telefonia mobile servizi a pagamento non richiesti e/o richiesti inconsapevolmente e addebitato i relativi importi sul credito telefonico del consumatore”.
“Nello specifico sarebbero state attuate le seguenti condotte: l’omissione di informazioni rilevanti e/o la diffusione di informazioni non rispondenti al vero circa l’oggetto del contratto di telefonia mobile e, in particolare, l’abilitazione dell’utente alla ricezione di servizi a pagamento durante la navigazione in mobilità, le caratteristiche essenziali, le modalità di fornitura e di pagamento dei suddetti servizi, nonché circa l’esistenza del blocco selettivo e la necessità per l’utente di doversi attivare mediante una richiesta esplicita di adesione alla procedura di blocco”.
Inoltre l’autorità rileva “l’implementazione da parte dell’operatore di telefonia mobile di un sistema automatico di trasferimento del numero di telefono dell’utente (“enrichment”) dal gestore ai Content Service Provider che editano i contenuti digitali a pagamento e il successivo automatico addebito del servizio sul credito telefonico dell’utente senza che quest’ultimo abbia mai inserito il proprio numero telefonico o si sia, in altro modo consapevole, reso riconoscibile”.