Politica

Camera, Dl detenuti approvato. Lega protesta e lancia banconote da 8 euro

E' il risarcimento giornaliero previsto per i detenuti in condizioni 'inumane o degradanti', nel caso in cui non si possa applicare lo sconto di pena o nel caso in cui il periodo di pregiudizio sia inferiore ai 15 giorni. Il deputato Prataviera: "Lo Stato ha i soldi per tutti, tranne che per chi è onesto"

“Abbiamo lanciato delle banconote da otto euro per denunciare che lo Stato ha i soldi per tutti, tranne che per chi è onesto”. Otto euro che sono il risarcimento giornaliero per i detenuti in condizioni ‘inumane o degradanti’, nel caso in cui non si possa applicare lo sconto di pena o nel caso in cui il periodo di pregiudizio sia inferiore ai 15 giorni. Il deputato della Lega Emanuele Prataviera spiega così la protesta della Lega andata in scena alla Camera nel corso dell’approvazione in prima lettura del dl detenuti. Che, oltre al risarcimento, prevede anche l’eliminazione della custodia cautelare per le pene inferiori ai 3 anni, l’anticipo della scadenza del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie e una riorganizzazione del personale attivo nelle strutture detentive.

Nel corso del dibattito in aula la Lega ha cercato di fare ostruzionismo, presentando 89 emendamenti su circa 120 e provando ad allungare i tempi della discussione. Il relatore di minoranza del Carroccio, Nicola Molteni, ha più volte definito il testo come uno “svuota carceri”. I favorevoli al decreto sono stati 305, 110 i contrari, 30 gli astenuti. A votare a favore, insieme ai partiti di maggioranza, sono stati Sel e Led. Contrari Lega, Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle. Forza Italia astenuta. Adesso il testo, che scade il 28 agosto, dovrà passare al Senato.

Risarcimento per i detenuti: sconto pena o 8 euro – In caso di violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (‘proibizione della tortura’), il decreto istituisce due forme di risarcimento: nel caso in cui il periodo di detenzione in condizioni ‘inumane o degradanti’ sia superiore a 15 giorni il magistrato di sorveglianza dispone una riduzione della pena pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio; in caso di periodo inferiore a 15 giorni – o di periodo di pena rimanente da scontare non sufficientemente lungo – un risarcimento pari a 8 euro per ogni giornata di pregiudizio.

Lo stesso tipo di risarcimento in denaro può essere chiesto da chi ha subito il maltrattamento in stato di custodia cautelare o da chi ha finito di scontare la pena, a patto che la richiesta venga presentata entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Per questa misura il governo prevede di spendere 5 milioni di euro nel 2014, 10 milioni nel 2015 e 5,3 milioni nel 2016. Le risorse quest’anno saranno trovate nelle somme non spese derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e per gli anni successivi da una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

Niente custodia cautelare per pene inferiori a 3 anni – Un articolo del decreto prevede che le misure della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari non possano essere disposte quando il giudice ritiene che la condanna a pena detentiva possa presuntivamente rientrare entro il limite dei 3 anni. ‘La disposizione – si legge nella relazione tecnica – è finalizzata a prevenire ulteriori situazioni di sovraffollamento’. Una modifica della commissione Giustizia ha però specificato che la misura non si applica in caso di alcuni reati ad allarme sociale (maltrattamenti in famiglia, stalking, incendio boschivo, furto in abitazione e furto con strappo) e ai reati gravissimi – come quelli, per esempio, di mafia o di terrorismo – contenuti nel comma 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975.

Estensione misure alternative fino a 25 anni – Il decreto prevede che le disposizioni in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale (misure cautelari, alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) che si applicano nei confronti dei minorenni si adottino anche alle persone che non abbiano ancora compiuto 25 anni e non più, come era previsto, 21 anni. Questo è stato stabilito, come si legge anche nella relazione illustrativa del governo, ‘in un’ottica sia di deflazione della popolazione carceraria sia finalizzata a differenziare il trattamento rieducativo nei confronti di soggetti in giovane età’. La norma è sempre valida a meno che ‘non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative’.

Più agenti e meno ispettori di polizia penitenziaria – Viene ridotta di 703 posti la dotazione organica degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria (le cui funzioni sono state assorbite in questi anni dai commissari) e viene aumentata di massimo 907 posti la dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti. ‘Tale operazione consentirà una maggiore flessibilità nell’assegnazione del personale necessario ad adeguare le piante organiche alle effettive esigenze degli istituti penitenziari – si legge nella relazione tecnica del provvedimento – con effetti finanziari di sostanziale neutralità, a parità di organico complessivo, in relazione agli oneri stipendiali fissi ed accessori’. Viene prevista, inoltre, la riduzione della durata del corso di formazione degli allievi vice ispettori, da 18 a 12 mesi, per ‘rendere più rapido l’impiego operativo dei nuovi assunti e con effetti virtuosi di risparmio in relazione ai costi di formazione attualmente sostenuti dall’amministrazione penitenziaria’. Un articolo del decreto stabilisce, inoltre, che il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) non potrà essere comandato o distaccato – per i prossimi due anni – presso altre pubbliche amministrazioni e altri ministeri.

Nomina veloce per i magistrati di sorveglianza – Il Consiglio superiore della magistratura potrà attribuire le funzioni di magistrato di sorveglianza, al termine del tirocinio, anche prima del conseguimento della prima valutazione di professionalità. La novità, introdotta nel provvedimento da un emendamento del relatore, riguarda solo i 370 nuovi magistrati ordinari assegnati con il decreto ministeriale del 20 febbraio 2014, e potrà essere applicata solo nel caso in cui ‘sussista una scopertura superiore al 20% dei posti di magistrato di sorveglianza in organico’.

Anticipo scadenza commissario carceri Senesio – Viene anticipata – dopo l’approvazione di un emendamento del relatore – la scadenza del commissario straordinario del governo per le infrastrutture carcerarie, il prefetto Angelo Sinesio, al 31 luglio 2014 anziché al 31 dicembre 2014. Sinesio che il mese scorso ha ricevuto dalla procura di Roma un avviso di garanzia nell’ambito di una indagine legata alla ristrutturazione di alcune carceri – è attivo come commissario straordinario del governo per le infrastrutture dal 1 luglio 2013, secondo quando stabiliva l’allora piano carceri del governo. Tra i suoi compiti ci sono la manutenzione straordinaria delle strutture penitenziarie, la realizzazione di nuovi istituti, la destinazione e la valorizzazione delle strutture già esistenti. La norma stabilisce anche che con un decreto del ministro della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture, saranno ‘definite le misure necessarie per assicurare la continuità ed il raccordo delle attività già svolte’. Nella motivazione all’emendamento era possibile leggere che il provvedimento ‘si giustifica con l’attenuarsi della emergenza del sovraffollamento penitenziario, che era all’origine della sua previsione, nonché con l’esigenza di razionalizzazione delle modalità d’impiego del personale dell’amministrazione penitenziaria’.

Niente scorta per chi ha il braccialetto elettronico – Il decreto introduce una specifica regolamentazione relativa alle modalità di esecuzione degli arresti domiciliari, nel caso in cui venga disposto il controllo mediante i braccialetti elettronici. In questo caso – a meno di particolari esigenze processuali o di sicurezza – l’imputato raggiunge senza accompagnamento il luogo di esecuzione della misura e il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l’osservanza delle prescrizioni imposte.

Informativa in caso di condannati internazionali – Viene previsto che i giudici di sorveglianza debbano informare, in caso di provvedimenti su detenuti in Italia e condannati da tribunali o Corti penali internazionali, il ministro della Giustizia (fornendo idonea documentazione) e che quest’ultimo ne informi il ministro degli Affari esteri e, qualora previsto da accordi internazionali, ne dia successiva informazione all’organo internazionale che ha pronunciato la condanna. La norma – si legge nella relazione illustrativa- fa ‘fronte di alcune doglianze rappresentate da tribunali e Corti penali internazionali riguardanti la mancata comunicazione della pendenza di procedimenti incidenti sullo stato di libertà personale di soggetti condannati da questi organismi e detenuti in Italia’.