Lo scorso 11 settembre la Corte di Giustizia europea ha pubblicato una sentenza relativa all’Iva sui libri che già sta facendo discutere e non risolve la questione delle differenti aliquote applicate alla versione cartacea e a quella digitale. La Corte di Giustizia era stata chiamata in causa da una casa editrice finlandese che pubblica le sue opere in formato cartaceo e digitale. In Finlandia, come in Italia, i libri digitali sono penalizzati con un’aliquota più alta, per questo l’editore aveva chiesto l’intervento della Corte Europea. In realtà anche in Italia si attendeva tale sentenza per cercare di fare chiarezza su una decisione che pone tante restrizioni alla diffusione degli e-book e che obbliga i lettori a pagare un prezzo più alto. Ed ora che la sentenza è arrivata non cambia nulla, o meglio, si riapre il dibattito perché quanto pubblicato non dà indicazioni precise, ma lascia spazio alle interpretazioni e demanda agli Stati la decisione in merito alle aliquote Iva.
Infatti l’articolo 32 della sentenza afferma: “Tale risposta non varia a seconda del tipo di supporto utilizzato, del contenuto del libro in parola, o a seconda delle proprietà tecniche del supporto fisico di cui trattasi, dato che sono siffatte circostanze, tra le altre, che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione al fine di valutare se i libri pubblicati in formato cartaceo e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici siano prodotti idonei ad essere considerati simili da parte del consumatore medio”. Vale a dire, i legislatori devono mettersi nei panni del consumatore medio e decidere di conseguenza.
Ma in conclusione la sentenza dichiara: “L’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, e l’allegato III, punto 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, devono essere interpretati nel senso che, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta i libri pubblicati in formato cartaceo a un’aliquota Iva ridotta e quelli che sono pubblicati su altri supporti fisici, come Cd, Cd-rom o chiavette Usb, all’aliquota normale di tale imposta”. In questo passaggio, quindi, si ribadisce che libri cartacei e digitali non sono la stessa cosa e devono aver un’aliquota differente.
Indubbiamente una sentenza così contraddittoria lascia ampi spazi di interpretazione e quindi i ministri sono nella condizione sia di non cambiare nulla sia di imboccare la strada della equiparazione, ovvero un’unica aliquota per tutti i formati di libri. Ma questa è una decisione politica, vedremo se i responsabili dei Ministeri culturali europei saranno in grado di scegliere la strada più favorevole alla cultura e ai cittadini o se preferiranno lasciare le cose come stanno o rinviare la decisione.