Parte la sperimentazione del nuovo 730 precompilato. Dal 2015 il sistema di dichiarazione dei redditi cambierà in base alle disposizioni introdotte dal Consiglio dei ministri. Riguarderà in prima battuta trenta milioni di contribuenti, in particolare lavoratori dipendenti, pensionati e una buona parte dei lavoratori titolari di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, che, in caso di accettazione senza modifiche, dovranno solo preoccuparsi di verificare l’esattezza e la completezza dei dati.

Ecco come funzionerà: l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati dell’Anagrafe tributaria (come la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), quelli trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e quelli contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta (redditi di lavoro dipendente e assimilati o compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). Dal 2016, grazie al sistema Tessera sanitaria, è previsto che la dichiarazione contenga anche i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.

DICHIARAZIONE MODIFICABILE DA PRESENTARE ENTRO IL 7 LUGLIO – È previsto che entro il 15 aprile di ciascun anno l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione online la dichiarazione precompilata, che potrà essere accettata così com’è oppure modificata, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il cittadino può farlo da solo oppure delegare Caf, sostituti di imposta e professionisti. In ogni caso la dichiarazione va presentata entro il 7 luglio, se ci si avvale di assistenza fiscale sempre entro il 7 luglio Caf professionisti o sostituti d’imposta devono consegnare al contribuente la dichiarazione elaborata, prima di inviarla all’Agenzia delle Entrate. Si potrà comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi nel modo ‘tradizionale’.

CON ACCETTAZIONE SENZA MODIFICA NON SONO PREVISTI CONTROLLI – In caso di accettazione senza modifiche, i dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione forniti dai soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc) non saranno sottoposti al controllo formale. Se ci si avvale di assistenza fiscale i controlli formali saranno effettuati, senza più rivolgersi ai cittadini, su Caf o professionisti, che riceveranno anche le eventuali richieste di pagamento di imposta, sanzioni e interessi nella misura attualmente prevista per i contribuenti, salvo che il visto infedele sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente. Se si rettifica la dichiarazione entro il 10 novembre, imposta e interessi restano a carico del contribuente. In questa ipotesi il Caf o il professionista possono versare la sanzione entro il 10 novembre, avvalendosi così della riduzione a 1/8.

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