Approda martedì alla Consulta la battaglia giuridica per far ottenere un risarcimento agli ex deportati italiani costretti a lavorare per il Terzo ReichA portarla fino alla Corte Costituzionale l’avvocato Joaquim Lau. Il legale ha iniziato a seguire la vicenda negli anni ’90, prima davanti alla giustizia della Germania, “che – afferma – ha negato la possibilità di adire i suoi giudici”, poi davanti ai tribunali italiani. Ora, causa il passare del tempo, rappresenta soprattutto i familiari di quegli ex ‘schiavi’ di Hitler, per i quali, spiega, sarà la Consulta a decidere “se possano agire in giudizio per chiedere la riparazione dei crimini di guerra subiti, ossia se il principio fondamentale della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuto a livello internazionale, sia prevalente rispetto al principio dell’immunità giurisdizionale degli Stati. Su questa linea si era posizionata la Cassazione con la sentenza del 2004″.

All’udienza di martedì – relatore il presidente della Consulta Giuseppe Tesauro – al vaglio la questione, sollevata da Lau e ritenuta rilevante e non manifestamente infondata da un giudice fiorentino a gennaio scorso, di un presunto contrasto con gli articoli 2 e 24 della Costituzione – diritti inviolabili e diritto ad agire in giudizio – degli art.1-3 della legge 5/13 ‘Adesione dell’Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro benì e dell’art.1 della legge 848/1957 sull’esecuzione dello Statuto Onu. Norme che, riassume, obbligano il giudice italiano ad adeguarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia dell’Aja che, con sentenza del 3 febbraio 2012, riaffermando l’immunità della Germania, ha negato la giurisdizione del giudice italiano nelle cause per i danni da crimini di guerra commessi ‘jure imperii’ dal Terzo Reich.

Lau martedì illustrerà le proprie ragioni davanti alla Consulta, non alla Germania, “che pur essendo parte nella causa, non si è costituita”. Spiega il legale: “La Repubblica italiana è garante dei diritti inviolabili tra cui c’è quello di poter agire in giudizio, garantito anche a livello internazionale dalla stessa Carta Onu e da altri strumenti come la Carta di Nizza, specialmente nel caso di crimini di guerra, e che viene invece negato in virtù di un principio processuale, cioè l’immunità di uno Stato estero, senza che venga proposta una via alternativa per accedere alla giustizia”. Per Lau “quanto oggetto di questa causa va al di là della corrispondenza della legge 5/2013 alla Costituzione, incide sulla natura stessa del diritto e la sua effettività’: pensare che un diritto fondamentale non possa essere tutelato davanti a un giudice significa negare la sua esistenza. La legge del 2013 è un esproprio non indennizzato delle legittime pretese degli interessati che attendono giustizia da oltre 60 anni, non consente neanche di andare a vedere se uno Stato estero rinuncia alla sua immunità. Se l’Italia non garantisce il diritto di poter agire in giudizio per la sentenza dell’Aja – aggiunge -, abdica al suo ruolo di Stato”. “L’accordo di Londra del 1951-1953 che regola i debiti della Germania, inclusi quelli della Seconda guerra mondiale – conclude – contempla anche il risarcimento dei danni e la possibilità del singolo cittadino di adire un giudice: non è stato fatto rispettare, è mancata la volontà politica di farlo”. 

 

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