I difensori di Massimo Bossetti riportano uno dei punti della perizia nell'istanza di scarcerazione rigettata dal gip di Bergamo che verrà riproposta al Tribunale del Riesame. "Corpo rimasto troppo a lungo esposto alle intemperie, reperti compromessi". Per l'accusa le tracce sul corpo sono la prova regina contro il 44enne
“Non è possibile una diagnosi certa sulle tracce di Dna di Ignoto 1 trovate sui vestiti di Yara”. E’ questa, in sintesi, una delle conclusioni presenti nella relazioni dei carabinieri del Ris di Parma su cui poggia l’istanza di scarcerazione, rigettata dal gip di Bergamo Ezia Maccora, presentata dai legali del 44enne Massimo Giuseppe Bossetti, Claudio Salvagni e Silvia Gazzetti. Gli argomenti avanzati dai difensori saranno molto probabilmente riproposti al Tribunale del Riesame di Brescia. Il muratore di Mapello è in carcere dal 16 giugno scorso con l’accusa di essere il killer di Yara Gambirasio, scomparsa da Brembate Sopra il 26 novembre 2010 e ritrovata cadavere il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d’Isola. Per il pm Letizia Ruggeri e le indagini del Ros dei carabinieri e lo Sco della polizia le tracce di Dna trovate sul corpo della 13enne sono compatibili con il profilo genetico dell’uomo, e questa sarebbe la “prova regina” della sua colpevolezza che gli avvocati cercano di smontare.
“Corpo esposto per troppo tempo a intemperie, reperti compromessi”
“Una logica prettamente scientifica – scrivono i Ris nelle conclusioni riportate nell’istanza – che tenga conto dei non pochi parametri che si è tentato di sviscerare in questa sede, non consente di diagnosticare in maniera inequivoca le tracce lasciate da ignoto 1 sui vestiti di Yara”. Inoltre la prolungata esposizione del corpo di Yara alle intemperie – si legge ancora nella relazione – “ha indubbiamente procurato un dilavamento delle tracce biologiche in origine certamente presenti sui suoi indumenti riducendone enormemente la quantità, compromettendone la conservazione e modificandone morfologia e cromaticità, tutto a svantaggio di una corretta interpretazione delle evidenze residuate”. I legali di Bossetti riportano anche quella parte della relazione in cui è scritto che “pare quantomeno discutibile come ad una eventuale degradazione proteica della traccia non sia corrisposta una analoga degradazione del Dna”. Tutto questo per la difesa testimonia come il Dna “non sia un elemento così scevro da dubbi, tanto da essere individuato sempre dai medesimi Ris come “quantomeno discutibile“. “In buona sostanza – scrivono gli avvocati – a parere della scrivente difesa, le enunciate certezze scientifiche paiono espresse secondo un criterio di ragionevolezza, principio più tipico del disquisire giuridico che dell’argomentare scientifico”.
“Nell’apparato respiratorio nessuna traccia di calce”
L’altra prova contro Bossetti, legata al suo lavoro di muratore, sono – secondo la Procura di Bergamo – le tracce di calce ritrovate nei polmoni di Yara. Ma nella perizia medico legale – contenuta sempre nell’istanza di scarcerazione – la difesa sottolinea come la parte dell’apparato respiratorio della ragazzina “non evidenzi alcuna presenza di ‘polveri riconducibili a calce'”.
Difesa: “Ultima cella telefonica agganciata è Brembate, non Mapello”
Nell’istanza di scarcerazione, gli avvocati Salvagni e Gazzetti contestano anche i risultati delle analisi delle celle telefoniche. L’accusa, spiegano i legali, indica come “indizio di rilievo” il fatto che il 26 novembre 2010 i cellulari di vittima e indagato abbiano agganciato la cella di Mapello, “identificata come ultima cella di aggancio dell’utenza di Yara”. In un documento di Vodafone S.p.a., invece, “è emerso che l’ultimo aggancio dell’utenza della vittima non deve intendersi quella di Mapello, bensì quella di Brembate”. “Attraverso l’analisi delle celle telefoniche – scrivono i legali – come sappiamo, è possibile conoscere (con sensibile approssimazione) la posizione di un cellulare con precisione massima pari al raggio della cella stessa”. I legali spiegano, però, che “in poche parole, non abbiamo informazioni che consentano di stabilire dove i cellulari fossero al momento del traffico telefonico con una precisione superiore al raggio di copertura della cella”. Per la difesa, infine, “se, oltretutto, come nel caso di specie, al momento dell’utilizzo (chiamata/ricezione), i cellulari si trovavano in zone distanti tra loro pochi chilometri in linea d’aria, non è neppure possibile stabilire se i cellulari fossero all’interno di una o dell’altra zona di copertura delle celle”.
Garante privacy dispone il blocco dell’articolo su interrogatori
Intanto il garante della privacy ha disposto il blocco di ogni ulteriore diffusione dell’articolo pubblicato, anche on line, sul quotidiano “la Repubblica”, nel quale vengono riportati ampi stralci dell’interrogatorio del 6 agosto scorso di Bossetti. In cui l’uomo dichiara ai magistrati: “Ho guardato siti porno con mia moglie, ma mai video sui minori“. “L’articolo pubblicato dal quotidiano – si legge nel comunicato del garante – riporta, tra l’altro, informazioni relative ai familiari dell’indagato, quali la moglie, il figlio, la madre, il fratello e il padre, con particolare attenzione a quelle inerenti le abitudini sessuali. Tali informazioni incidono gravemente sulla dignità delle persone terze estranee alla vicenda processuale. In particolare del figlio minore, che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore diffusione delle notizie”.