Sono inefficaci tutte le modifiche unilaterali ai contratti fra banca e cliente che non siano state comunicate correttamente. Lo evidenzia la Banca d’Italia, in un approfondimento pubblicato sul suo sito in merito agli obblighi di istituti di credito e finanziarie e ai diritti dei clienti. Le norme vigenti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari debbano inviare alla propria clientela una comunicazione preventiva che illustri il contenuto della modifica unilaterale proposta, le motivazioni che ne sono alla base e la data di entrata in vigore. Nel dettaglio, la facoltà di modifica unilaterale deve essere prevista nel contratto e approvata specificamente dal cliente. Se non è prevista o non è approvata specificamente, le banche e gli intermediari finanziari non possono procedere.
Il cliente deve inoltre essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso. Le comunicazioni con cui le banche e gli intermediari finanziari comunicano i cambiamenti devono riportare in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’ e spiegare il motivo che giustifica la decisione. Nei contratti che hanno durata determinata (ad esempio mutui) se il cliente è un consumatore o una micro impresa non è consentita la modifica dei tassi d’interesse. Negli altri casi la modifica è consentita solo a fronte di specifici eventi previsti dal contratto approvato dal cliente. Il rispetto di questi obblighi permette ai clienti di valutare le modifiche unilaterali proposte, di conoscerne le motivazioni ed eventualmente cercare nuove soluzioni più adeguate alle proprie esigenze.
Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge sono inefficaci. Entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese: in questo caso, la liquidazione del rapporto deve essere effettuata applicando le condizioni precedenti. Se il cliente non recede dal contratto, le variazioni si intendono approvate e producono effetti dalla data indicata nella Proposta di modifica unilaterale del contratto. Il cliente che ritenga che non siano state rispettate le regole in materia può presentare reclamo anche dopo la data di entrata in vigore della variazione.