La diffusa richiesta di grazia per Fabrizio Corona, evidenzia la dicotomia tra certezza ed incertezza della pena con buona pace di Cesare Beccaria.

Beccaria sosteneva che le pene dovessero essere lievi ma certe. Negli ultimi trenta anni i nostri codici hanno inficiato questa massima evitando di abbassare le pene edittali, ma introducendo procedure penali alternative (patteggiamenti e riti abbreviati) e abbreviandole, in termini di esecuzione, tramite la legge Gozzini.

La legge Gozzini ha un suo fondamento che dovrebbe essere storicizzato: interveniva a smorzare un diritto penale che nel carcere aveva assoluta centralità e stemperava una situazione detentiva dettata dalle infinite e numerose proteste che a partire dagli anni 70 attraversarono il circuito penitenziario di tutta la penisola. Legge invidiata perché funzionò riducendo i conflitti ma al tempo stesso legge forse da rivedere, insieme alla centralità del carcere quale unico sistema punitivo.

Sta di fatto che il sentire comune, diffuso e non del tutto errato, fa sì che, ad una condanna anche severa, il cittadino, applicando in maniera spannometrica il calcolo dovuto alla legge Gozzini, rimanga il più delle volte insoddisfatto dalla pena, attribuendone, tale insoddisfazione, alla mancanza di certezza.

Quello su cui ci si interroga poco, in tema di legge Gozzini, è di come oggi funzioni tale legge. Ferrajoli ne parla in termini di “illiberale quanto arbitrario sindacato sull’anima dei detenuti posto che, fondamentalmente, quello che si richiede, si riassume in una espressione tangibile (?) di ravvedimento. Tutte le relazioni da parte degli esperti, su cui il magistrato dovrà poi decidere in termini di accoglimento o meno della domanda (di affidamento, di semilibertà, ecc) non possono prescindere da tale indagine. Tema tipicamente discrezionale, che se assume eguale importanza rispetto alle effettive possibilità che esistono all’esterno rispetto ad una eventuale recidiva (casa, contesto familiare e relazionale, lavoro prospettive progettuali), finisce con lo spiegare perché i detenuti che non si prostrano all’Autorità (di un educatore, di un criminologo o di uno psicologo e, infine, di un magistrato) hanno ben poche possibilità di vedere accolte le proprie istanze.

L’esecuzione della pena diventa, quindi, un esame morale della coscienza del detenuto, argomento più da confessore che da operatore di diritto. Argomento anche di un certo pericolo perché rischia di non assicurare alla società un “redento” ma, più prosaicamente, uno più furbo di altri. Da criminologo posso dire che tema più scivoloso di questo il legislatore non poteva inventare.

Non tanti, ma ne ho incontrati di detenuti che rivendicavano l’intimità di una scelta rifiutando di pubblicizzarla al fine di un baratto per un beneficio o uno sconto di pena. Forse non è il caso di Corona (che non conosco) ed in tale caso la grazia per lui potrà sembrare l’unico sentiero percorribile. Ma il tema rimane e forse Corona potrebbe essere (suo malgrado) uno dei buoni testimonial posto che per carattere e personalità risulta difficile amarlo e questa difficoltà, credo, spieghi severità della pena e rifiuto di convertirla in esecuzione alternativa.

Espellere la morale dal diritto – quel sindacato sull’anima altrui dal binomio violazione/sanzione – diventa battaglia che investe noi operatori congiuntamente ai detenuti. Tema poco popolare, ma di sostanziale giustizia.

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