Ad aprire il corteo anti Jobs Act della Cgil a Bologna giovedì, c’era uno striscione su cui campeggiava una frase chiara: “Il verso giusto è quello dei diritti”. Diritti che, a partire dalla riforma del lavoro e dall’abolizione dell’articolo 18, non sembrano in capo agli interessi di esecutivo e Parlamento. Ma ci sono altri nodi importanti per il Paese, come gli ulteriori previsti tagli al welfare (sanità in primis) o come il pacchetto giustizia che, stando alle recenti anticipazioni di stampa, è “soft” su temi come la reintroduzione del falso il bilancio o la creazione del reato di autoriciclaggio che viene escluso per il godimento personale di patrimoni frutto di attività illecite.

A fronte di tutto ciò, dialogando con un magistrato di lungo corso oggi a riposo come Agostino Cordova, si nota che tra le tante critiche mosse al Parlamento e al governo ce n’è una che sembrava scaduta d’attualità e come tale dimenticata: cioè se fossero organi “illegittimi” perché espressione diretta per il primo e di riflesso per il secondo di una legislatura modificata con una legge elettorale del 2005, il Porcellum, e definita incostituzionale meno di un anno fa.

“Essendo al di fuori dei partiti, preferisco non esprimere giudizi sull’attività governativa”, dice Cordova, che però fa un’eccezione: “Nonostante abbia illustrato questo aspetto sulla stampa sin dal 2006, nessuno ha inteso affrontarlo. Il 21 dicembre 2005 fu abolito con legge ordinaria il voto di preferenza e ciò in contrasto con gli articoli 56 e 58 della Costituzione, secondo cui i parlamentari devono essere eletti con suffragio universale e diretto. Con quella modifica, invece, la scelta non era più in capo agli elettori, ma ai partiti, che collocavano ai primi posti delle rispettive liste chi volevano fosse nominato. Per tanti anni, così facendo, si creò un contrasto con un altro articolo (il primo) della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti da detta Carta fondamentale. Il risultato? Lo Stato, da democratico, si era trasformato in partitocratico”.

È vero e oggi quella legge elettorale è stata finalmente dichiarata incostituzionale con la sentenza del 4 dicembre 2013 depositata il 13 gennaio 2014. Però la legislatura è proseguita e Cordova alcune considerazioni in proposito le fa. “Posto che, come prescritto dall’articolo 21 della Costituzione, chiunque ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, potrebbe porsi, ovviamente con tutto il rispetto per la Corte Costituzionale, un’alternativa alla sentenza da essa pronunciata. Con essa, infatti, si escluse l’illegittimità delle Camere elette con la legge del 2005 dichiarata incostituzionale. La stessa esclusione si è estesa agli atti emanati dopo la riforma per il principio della continuità degli organi costituzionali. Ciò in quanto le relative elezioni erano un atto concluso con la proclamazione degli eletti e ‘le Camere sono organi costituzionalmente necessari e indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere'”.

All’apparenza sarebbe tutto a posto: senza Parlamento non si può stare e allora si deve andare avanti. Però l’ex magistrato calabrese fa presente che teoricamente potrebbe essere opinato il contrario. “A mio modesto avviso, chi la pensa diversamente potrebbe ritenere che questa tesi contrasterebbe con un fatto: la proclamazione non sarebbe una sanatoria della violazione della Costituzione e proclamare coloro che sono stati eletti per via incostituzionale sarebbe a sua volta un provvedimento incostituzionale”.

Se le pulsioni “del fare” riforme sempre meno “riformiste” dovessero essere illimitate e andare oltre l’attacco a diritti fondamentali dei cittadini, allora le conseguenze non sarebbero disastrose? “Apparentemente. Basterebbe che il nuovo Parlamento eletto col voto di preferenza per prima cosa abrogasse leggi e provvedimenti non condivisibili emanati dagli eletti con la modifica incostituzionale e confermasse quelli condivisi. Ma, volendo aderire a quanto ritenuto dalla Corte, tanto più che si trattava di un caso non previsto dalla Costituzione, potrebbe essere da taluno rilevato che, per il mero principio di legalità, il Parlamento avrebbe potuto sciogliersi sua sponte subito dopo la sentenza d’incostituzionalità. Oppure che, emanata la legge modificatrice in esame, poteva essere immediatamente sollevata la questione d’incostituzionalità e, se decisa subito prima o subito dopo le nuove elezioni, le Camere così elette avrebbero potuto essere sciolte, ed ex art. 61 Cost. i poteri di quelle precedenti sarebbero stati prorogati fino all’elezione delle nuove col voto di preferenza, eliminando così il vuoto parlamentare. Comunque resterebbe il fatto che, in uno Stato definito di diritto, vengono ora emanate leggi da un Parlamento i cui membri sono stati eletti incostituzionalmente”.

Eppure un aspetto del genere doveva essere sollevato e dovrebbe esserlo ancora. Perché non è stato così? “Lo chieda ai taciturni maestri del diritto e non a me, in quanto non vorrei che, dopo essere divenuto incompatibile con Napoli, lo diventi con l’Italia tutta, costringendomi a chiedere asilo politico all’estero”.

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