Mentre a Roma si discute di Jobs Act e sgravi contributivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, da Bruxelles arriva una “tegola” da 16,5 milioni di euro eredità di quel pacchetto Treu che nel 1997 fu il primo a introdurre in Italia forme di lavoro flessibile e interinale. La legge 196, varata dal governo Prodi, conteneva infatti anche esenzioni dagli oneri sociali per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato. Una norma che già nel 1999 è finita nel mirino della Commissione europea, che vi ha visto un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato comune. E martedì il Tribunale dell’Unione ha respinto il ricorso dell’Italia contro quella decisione condannando Roma a pagare 16,53 milioni a titolo di penalità per il semestre dal novembre 2011 al maggio 2012. Un altro ricorso Italia-Commissione, in merito al calcolo della penalità per il semestre successivo, resta pendente presso il Tribunale Ue.
Nel 2004, con una sentenza d’inadempimento, la Corte Ue aveva ordinato il recupero degli aiuti. Con un secondo pronunciamento, del novembre 2011, la Corte ha constatato la persistenza dell’inadempimento ma ha giudicato che si dovesse imporre una penalità decrescente in funzione delle somme nel frattempo recuperate da Roma. Ne deriva che l’Italia deve pagare ogni sei mesi quello che risulta moltiplicando un importo di base di 30 milioni di euro a semestre per la percentuale di aiuti illegali il cui recupero non è stato ancora effettuato o non è stato dimostrato, rispetto al totale degli importi non recuperati alla data della pronuncia della sentenza. E’ proprio in base alle ultime rilevazioni della Commissione sullo stato dei recuperi che il nostro Paese è stato chiamato a versare i 16,5 milioni.
Nella sentenza il Tribunale ricorda che uno Stato membro può legittimamente liberarsi dall’obbligo di recuperare gli aiuti che ha erogato in violazione del diritto dell’Ue solo provando l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione. Il fatto che un beneficiario sia insolvente o soggetto a una procedura fallimentare non libera il Paese dall’obbligo.