Il governo ottiene la fiducia sulla giustizia civile al Senato. Il voto sul ddl di conversione del decreto legge ha ottenuto 161 sì e 51 no. La maggioranza richiesta era di 107 voti. I senatori di FI, Lega, M5S e Sel non hanno risposto alla chiama. Intanto, però, alla Camera la conferenza dei capigruppo  ha rimandato a novembre l’esame del medesimo decreto, il cui inizio era previsto dal 27 ottobre. Il testo è il solo decreto uscito dopo il consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia del 29 agosto, avendo il governo affidato le più delicate materie penali a disegni di legge delega. Ma anche sulla giustizia civile, provvedimento più volte presentato dal premier Renzi e dal ministro Orlando come frutto di un accordo pieno in maggioranza, l’esecutivo è stato costretto alla fine a chiedere la fiducia. “Grazie a senatori maggioranza x fiducia dl civile”, ha twittato Orlando. “Primo passo riforma per giustizia più veloce ed efficace. #opensenato”.

“Il governo corre, senza rendersi conto di trovarsi davanti ad un Senato semivuoto”, protesta Vincenzo Gibiino del Comitato di Presidenza di Forza Italia. “Non è possibile riformare il processo civile a colpi di fiducia, negando il confronto nelle aule parlamentari”.  L’Ncd si dice dinvece soddisfatto “per le modifiche introdotte in materia di divorzio e separazione”, commenta il senatore Maurizio Sacconi.  Forza Italia non ha partecipato al voto di fiducia.

Il provvedimento, sul quale il governo ha presentato un maxi-emendamento successivo al decreto, interviene fra l’altro su separazione e divorzio “breve”, negoziazione assistita sostitutiva della causa in tribunale, arbitrato e tutela del credito.

Nel merito del provvedimento, secondo Sel il decreto finirà per favorire i più ricchi: “Esiste il forte rischio che gli istituti dell’arbitrato e della negoziazione assistita finiscano per determinare un’intollerabile disparità di trattamento tra i cittadini in condizioni economiche più vantaggiose e quelli che non possono permettersi le spese necessarie”, rileva il senatore vendoliano Peppe De Cristofaro. “Anche nel caso del passaggio dal divorzio breve a quello lampo, che in sé ci trova concordi, è evidente il pericolo che ciò possa risolversi in una penalizzazione del coniuge più debole e dei figli”.

IL MAXIEMENDAMENTO DAL DIVORZIO ALLE FERIE

Negoziazione assistita anche per coppie con figli minori o maggiorenni con handicap gravi, taglio a 30 giorni delle ferie dei magistrati, stop alla norma che introduceva la testimonianza scritta nei procedimenti civili, arbitrato anche per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte di appello, tranne che sui diritti indisponibili. Sono queste alcune delle norme contenute nel decreto Processo civile, così come modificato dalla commissione Giustizia al Senato, che oggi ha ottenuto il via libera dell’aula che ha votato la fiducia al governo.

Il provvedimento, che tra le altre cose ha introdotto due binari per la semplificazione delle misure per lo scioglimento del matrimonio, ha diviso la maggioranza. In particolare, Ncd contestava le norme sul divorzio ‘veloce’. Ecco le modifiche principali introdotte in commissione, frutto dell’accordo tra Pd e Ncd.

Arbitrato. Sarà valido per i procedimenti pendenti in tribunale e Corte d’appello tranne queli che riguardano il lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale. Quindi, secondo le norme, il giudice trasmetterò il fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine forense del circondario per la nomina di uno o più arbitri individuati tra gli avvocati iscritti da almeno 5 anni all’albo. Il lodo ha valore di sentenza. La commissione Giustizia ha poi deciso che la funzione di consigliere dell’ordine forense e l’incarico arbitrale sono incompatibili.

Divorzio con figli minori. Per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio tramite la negoziazione assistita, prima dell’invio all’ufficiale di stato civile, l’accordo deve essere trasmesso al procuratore competente che dovrà ratificare l’accorso. La negoziazione, con un emendamento del relatore, è stata estesa anche alle coppie con figli minori, maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Anche queste dovranno ottenere l’ok del procuratore del tribunale competente. La proposta è stata presentata per trovare una quadra all’interno alla maggioranza, divisa sulle norme sul divorzio veloce.

Divorzio e separazione veloci. Il divorzio e la separazione ‘veloci’, previsti dal dl, potranno essere ‘conclusì anche di fronte il sindaco’ o ‘a un suo delegato’. Il dl infatti prevede per il divorzio semplificato un doppio binario: o lo scioglimento di fronte al sindaco oppure tramite la negoziazione assistita da avvocati.

Tutela del credito. Chi non paga volontariamente i debiti, pagherà di più, con un incremento del saggio di interesse moratorio all’8,15% nel caso in cui le parti non determinino la misura del tasso. Scatta la ricerca telematica dei beni da pignorare disposta, su istanza del creditore, dal presidente del tribunale, che autorizza l’ufficiale giudiziario ad accedere alle banche dati di Pa, anagrafe tributaria, archivio dei rapporti finanziari, Pra.

Taglio a 30 giorni delle ferie dei magistrati. Ok alla riduzione a 30 giorni delle ferie dei magistrati. Lo ha deciso la commissione Giustizia approvando – senza modifiche – l’articolo 16 del dl. Durante l’esame però è stato cambiato, rispetto al testo originario del dl, il regime di sospensione dei termini in cui tribunali e procure possono ridurre il lavoro, che andrà dal 1° al 31 agosto e non più dal 6 dello stesso mese.

Anticipo scadenza mora per mancati pagamenti. Le parti in causa, per i ritardi dei pagamenti commerciali, dovranno definire ‘il tasso d’interesse moratorio’ dal momento in cui viene presentata ‘la domanda giudiziale’ (con cui si chiede l’avvio di un processo) e non più dall’inizio del ‘processo di cognizione’, in cui il giudice accerta i fatti. La norma (all’articolo 17) introduce misure per il contrasto del ritardo dei pagamenti: nel caso di ritardo della previsione della misura del tasso d’interesse moratorio (sul pagamento oggetto del procedimento) ‘il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali’.

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