Dal 3 novembre, chi guida per più di 30 giorni un'auto non sua deve cambiare il nome della carta di circolazione, pena una multa di 705 euro. Ma la regola non vale per i familiari conviventi: interesserà soprattutto le società di autonoleggio
Dal 3 novembre sarà obbligatorio annotare sulla carta di circolazione il nome di chi ha a disposizione un veicolo non suo per più di 30 giorni. In 47 pagine di circolare, il 10 luglio scorso la direzione generale per la Motorizzazione del ministero dei Trasporti ha infatti pubblicato le norme che, sin dall’ultima riforma del codice della strada nel 2010, dovevano regolare “l’intestazione temporanea dei veicoli”, e che ora entrano in vigore. L’obiettivo sarebbe quello di individuare più facilmente i responsabili delle infrazioni e scoprire le intestazioni fittizie, ma secondo il Centro Studi Promotor, si tratta di “un adempimento che le esigenze della semplificazione suggerivano quantomeno di rinviare a tempi migliori, come dovrebbe essere per tanti altri adempimenti burocratici di dubbia utilità, soprattutto in tempi di crisi”.
Per mettersi in regola, è necessario rivolgersi agli sportelli del dipartimento dei Trasporti e aggiornare la carta di circolazione: ogni cambiamento costa 25 euro (16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione). Se i nomi scritti su patente e libretto non coincideranno, si andrà incontro a una multa salata, 705 euro, e al ritiro della carta di circolazione.
Il campo d’applicazione della circolare, comunque, è meno ampio di quello che si può pensare grazie a una serie di esenzioni. Innanzitutto, la norma non riguarda i familiari conviventi, a patto che risiedano allo stesso indirizzo. In generale, molto difficilmente sarà sanzionato chi prende in prestito un’auto privata da a un amico o un parente, perché questo tipo di accordo non è accompagnato da documenti che attestino l’inizio della “locazione gratuita” e conseguentemente la scadenza dei 30 giorni.
Inoltre, l’obbligo dell’intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva, dunque chi già aveva a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 novembre non è interessato. L’obbligo, poi, non vale per chi è iscritto all’Albo autosportatori, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus. Per le aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture aziendali e per le flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche, inoltre, sarà sufficiente registrare alla Motorizzazione il nome dell’utilizzatore, senza modificare la carta di circolazione.
La norma riguarda dunque essenzialmente “le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria”, come ha detto all’Ansa il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli. Vitelli ha anche precisato che “il provvedimento prima di essere emanato è stato oggetto di confronto con tutte le categorie interessate: ministero degli Interni, Aniasa, Assilea, Anfia, Unrae, Unasca e Confarca. E tutte si sono dichiarate soddisfatte delle soluzioni adottate”.