"Posso dire solo che abbiamo fatto una fatica enorme, considerata la complessità del quesito" commenta il presidente del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Cesare Mastrocola, che con i giudici Paolo Corciulo, relatore, e Carlo Dell’Olio, giudice a latere, ha emesso il provvedimento. La decisione è stata presa dal collegio all’unanimità
Aveva promesso battaglia legale dopo la sospensione per effetto della legge Severino e oggi il sindaco sospeso di Napoli, Luigi de Magistris, vince il suo primo round. Il Tar, sul ricorso presentato dall’ex pm condannato a un anno e tre mesi per abuso d’ufficio nel processo Why not, ha deciso di inviare gli atti alla Consulta per non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 235 e ha sospeso l’efficacia del provvedimento fino alla Camera di Consiglio successiva alla decisione della Consulta. Subito dopo il verdetto l’ex magistrato aveva parlato di “errore giudiziario” e nei giorni successivi si era detto convinto che sarebbe rimasto sospeso per pochi mesi. “Sono emozionato, non vedevo l’ora di riprendere le funzioni. È un bel giorno, ora si riprendere a lavorare” dice il sindaco reintegrato. “Questa attesa aveva riempito di ansia questi giorni anche se ho mantenuto sempre la serenità perché so che queste partite sono lunghe e complicate. Dalle istituzioni – sottolinea de Magistris – mi viene riconosciuto un diritto costituzionale, cioè quello di poter continuare a fare il sindaco di Napoli come una fetta importante della mia città aveva deciso nel 2011 e mi sento ancora di più sindaco di tutti”. “Ora si riapre il dibattito sulla legge Severino” e si “apre la strada anche per una riforma della legge in parlamento”. Il reintegro “in parte lenisce la ferita che le istituzioni mi avevano inferto. Nonostante tutto resto un uomo delle istituzioni, sebbene in pochi dalle istituzioni in questi giorni si siano fatti sentire”.
I giudici del Tribunale amministrativo di fatto restituiscono la poltrona di primo cittadino di Napoli all’ex pm e affidano alla Corte Costituzionale la decisione sulla legittimità della legge Severino. La prima sezione del Tar della Campania, presidente Cesare Mastrocola, era stata sollecitata ad esprimersi sul ricorso contro il provvedimento del prefetto di Napoli che lo scorso primo ottobre lo aveva sospeso dalla carica di sindaco del capoluogo partenopeo. Gli articoli 10 e 11 della legge disciplianno “l’incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e la sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità”. Sono solo questi articoli che verranno vagliati dai giudici costituzionalisti. “Posso dire solo che abbiamo fatto una fatica enorme, considerata la complessità del quesito” commenta il presidente del Tar Campania, Cesare Mastrocola, che con i giudici Paolo Corciulo, relatore, e Carlo Dell’Olio, giudice a latere, ha emesso il provvedimento. La decisione è stata presa dal collegio all’unanimità.
Durante la conferenza stampa in cui de Magistris commentava la notifica del provvedimento l’ex pm aveva puntato il dito contro tutti dicendo che l’Italia è una “democrazia malata”. Secondo i giudice del Tribunale di Roma quando era pubblico ministero de Magistris aveva consapevolmente violato le prerogative dei parlamentati acquisendo i tabulati dei parlamentari nell’ambito dell’inchiesta Why Not. Sul giudizio incombe la prescrizione e per questo la corte d’Appello di Roma dovrebbe fissare in tempi brevi il processo di secondo grado. In primo grado il pm aveva chiesto l’assoluzione e il Tribunale di Roma aveva comunque deciso per la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziario.
Applausi e grida di gioia dall’ufficio di Luigi de Magistris, a Palazzo San Giacomo, hanno accolto l’ordinanza del Tar che era attesa da una settimana. Una settimana lunga quella di de Magistris che, nonostante il rinvio dei giudici, ha continuato a fare il “sindaco di strada” come si è definito dopo il provvedimento di sospensione. Quando si discuteva della incostituzionalità della norma perché incombeva la decadenza di Berlusconi, condannato in via definitiva dalla Cassazione, erano emersi moltissimi casi di sospensione un po’ in tutta Italia; ma i ricorsi di amministratori sospesi erano stati respinti. La notizia ha provocato un fitto via vai di assessori, consiglieri, dirigenti comunali al secondo piano di Palazzo San Giacomo dove si trova l’ufficio del sindaco che ha festeggiato con il suo staff.
“Continuerò a fare il sindaco di strada perché dalla gente ho ricevuto affetto, amore e una solidarietà insperata dopo gli attacchi durissimi di chi voleva le mie dimissioni. Da oggi l’azione politica cambia e sarà molto più orientata sulla linea con la quale maturai il consenso nel 2011″ dice il sindaco in un’affollata conferenza stampa, ringraziando “tutti i napoletani, anche avversari, che mi hanno dimostrato affetto e la vicinanza umana che dà forza per superare ogni cosa”. Ringraziamento personale “a Tommaso Sodano“, sindaco facente funzioni nel periodo della sospensione, “alla Giunta, alla maggioranza e a tutto il Consiglio che ha dimostrato grande maturità. Andremo lontano con passione, entusiasmo e rinnovata energia – conclude de Magistris – oggi abbiamo ancora più responsabilità e ci sentiamo rigenerati da questa vicenda cosi difficile”. “Questa è una città che non si piega e la mia è una vicenda surreale. Ho subito troppe ingiustizie da uomo delle istituzioni, una delle più grandi dal Csm presieduto dal Capo dello Stato”.
Secondo i giudici del Tar l’applicazione retroattiva della legge Severino si pone in contrasto con gli articoli “2, 4, 51 e 97 della Costituzione”. Il Tar ha ritenuto fondato l’argomento contenuto nel ricorso di De Magistris in cui si sottolinea che la sospensione dello stesso De Magistris dalla carica di sindaco di Napoli sarebbe conseguenza di un’interpretazione retroattiva degli articoli 10 e 11 della legge Severino e quindi non conforme ai diritti di elettorato ed ai principi di cui agli articoli 2, 51 e 97 della Costituzione. In particolare de Magistris ha evidenziato che al tempo in cui aveva deciso di candidarsi, e fino alla proclamazione a sindaco avvenuta il primo giugno 2011, non figurava tra le cause di incandidabilità e di sospensione da tale carica l’aver riportato una condanna per abuso d’ufficio. Infatti, solo con l’entrata in vigore della norma ossia dal 5 gennaio 2013, è stata introdotta nell’ordinamento come causa ostativa la condanna per abuso d’ufficio. Su questo punto il Tar ha ritenuto di porre la questione di legittimità costituzionale alla Consulta rinviando gli atti. Inoltre per i giudici non può essere una sentenza di primo grado a stabilire l’indegnità morale di una persona.