E’ un circolo vizioso. Da una parte i maxi conguagli. Dall’altra bollette che non arrivano, o vengono recapitate una volta ogni tanto e letture dei contatori del gas che non vengono effettuate. Un vero calvario per gli utenti, sempre più spesso costretti a fare i conti con gli errori o i disservizi dei fornitori. Secondo gli ultimi dati forniti dalle associazioni dei consumatori quasi un reclamo su due (il 46% delle segnalazioni raccolte nell’intero settore energetico) è causato da “problemi con le fatturazioni”: bollette “sballate”, fatture recapitate in ritardo e conguagli esorbitanti. Quest’ultimo aspetto, nel settore del gas, è causato dalla mancata o inesatta verifica dei misuratori da parte delle aziende di fornitura. Da un’indagine condotta dalla Federconsumatori sui reclami raccolti nel 2011 emerge che oltre il 10% dei disservizi denunciati provengono da utenti che non sono in grado di ricostruire i propri consumi del gas perché il fornitore non effettua la periodica lettura del contatore. La mancata verifica a domicilio spesso poi ostacola il passaggio verso un altro operatore e innesca altre forme di contenzioso: oltre il 30% delle lamentele raccolte infatti riguarda contestazioni sulla lettura del misuratore fornita dall’azienda.
Una vera e propria giungla dentro la quale, per districarsi, occorre conoscere bene quali sono gli obblighi per le aziende in fatto di periodicità degli invii delle bollette e delle letture dei contattori per poter poi contestare gli addebiti ingiustificati. Le delibere dell’Autorità dell’energia e del gas impongono dei tetti minimi che ogni fornitore deve rispettare. Partiamo dalle fatture. Nel mercato a maggior tutela, quello regolato dall’Authority, l’invio delle fatturazioni dipende dal consumo annuo dei metri cubi di metano. Fino a 500 metri cubi, l’utente deve ricevere una bolletta “in acconto o stimata almeno ogni quadrimestre” e una a conguaglio una volta l’anno. Dai 500 ai 5mila metri cubi annui le bollette in acconto devono essere “almeno trimestrali” e ogni sei mesi gli utenti devono ricevere almeno un conguaglio. Se invece il consumatore ha un contratto nel mercato libero la periodicità di invio delle bollette deve essere indicato nel contratto di fornitura.
E il contatore, quante volte deve essere verificato dal fornitore? Anche in questo caso la periodicità dipende, nel mercato a maggior tutela, dal consumo annuo. Il misuratore, se è accessibile dall’esterno dell’abitazione, deve essere letto almeno una volta l’anno qualora il cliente consumi meno di 500 metri cubi all’anno. L’obbligo di lettura sale a due in presenza di consumi tra i 500 e i 5mila metri cubi. E se il misuratore è in casa e il letturista non trova nessuno? In questo caso il fornitore deve informare l’utente del tentativo non riuscito e della eventuale possibilità da parte del consumatore di fornire il dato attraverso l’autolettura. Se il letturista non riesce a controllare il misuratore deve lasciare all’utente una “nota informativa cartacea” nella quale indica l’ora e la data dell’avvenuto tentativo e la facoltà per l’utente di comunicare i consumi tramite l’autolettura. Nei contratti nel libero mercato invece le condizioni della verifica periodica dei misuratori sono stabilite dal contratto di fornitura.
Nel caso in cui la mancata lettura di un contatore accessibile da parte dell’azienda produce un maxi conguaglio l’utente, nel mercato a maggiore tutela, ha diritto a chiedere e ottenere la rateizzazione della bolletta, a patto che l’importo richiesto superi i 50 euro. La rateizzazione può essere richiesta anche quando il conguaglio è superiore “al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio”. Cioè: se l’utente dopo un conguaglio ha ricevuto due bollette in acconto di 50 e 100 euro, può chiedere il pagamento rateale qualora il successivo conguaglio superi i 200 euro. Se però, specifica l’Authority, l’aumento della bolletta è dovuto a fattori di stagionalità – l’accessione dei riscaldamenti nel periodo invernale – l’azienda non è obbligata a concedere la rateizzazione. Ma in quante rate si può spalmare il pagamento? Sempre nei contratti regolati dall’Autorità, l’importo da rateizzare è suddiviso in un numero di rate pari almeno al numero di bollette in acconto ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio, e comunque “mai in numero inferiore a due”. E nei contratti del mercato libero? Non c’è nessun obbligo per le aziende di inserire nei contratti clausole che regolino la rateizzazione. Occhio quindi a cosa firmate.
di Francesco Contini