Può sembrare strano ma la storia di Carolina Kostner può servire per far capire che la giustizia è una cosa e la legge un’altra; che ai giudici tocca applicare la legge e alla politica fare leggi giuste; e che, quando le leggi non sono giuste, la responsabilità dell’ingiustizia è della politica e non dei giudici. Carolina ha mentito a un ispettore antidoping: “Alex Schwazer, il mio fidanzato, non è qui a Oberstdorf ma a Racines”; invece era proprio lì. La giustizia sportiva se l’è presa con lei: ha mentito all’ispettore (favoreggiamento) e ha omesso di denunciare che si dopava. La vogliono squalificare per più di 4 anni che, per un’atleta della sua età, significa a vita.

FOTO DI REPERTORIOLAPRESSE31/01/2012Carolina Kostner  e Alex Schwazer

Non è importante se Carolina sapeva che Alex si dopava; e nemmeno se la sua impacciata difesa sulla menzogna all’ispettore sia fondata o no. Quello che è importante è la discriminazione della giustizia sportiva e di quella penale nei confronti delle coppie di fatto rispetto alle coppie di diritto; e anche l’inspiegabile maggiore severità della giustizia sportiva rispetto a quella penale in materia di obbligo di denuncia.

Cominciamo da qui. Il codice penale obbliga alla denuncia di un reato solo i pubblici ufficiali; i privati cittadini devono denunciare (nel caso ne abbiano conoscenza) solo i reati contro la personalità dello Stato, i sequestri di persona e la detenzione di armi e di esplosivi; non, per esempio , chi fa uso di droghe e nemmeno chi le spaccia. Se, per analogia, parifichiamo l’uso di sostanze stupefacenti al doping, proprio non si capisce perché la povera Carolina, che potrebbe benissimo tacere se l’universo mondo intorno a lei facesse uso di droga, avrebbe dovuto denunciare il suo fidanzato che si dopava.

Ma, ammessa la ragionevolezza di una maggiore severità della giustizia sportiva (il doping è una brutta cosa e tutti gli atleti dovrebbero collaborare per scongiurarlo), resta il fatto che Carolina e Alex si amavano e vivevano insieme. E qui giustizia sportiva e penale sono accomunate nella stessa perfidia. L’art. 199 del codice di procedura prevede che i prossimi congiunti dell’imputato possano astenersi dal testimoniare; nonni, genitori, figli, coniuge, fratelli, affini, zii e nipoti dell’imputato possono dire: no, non voglio; e, se non li avvertono di questa facoltà e loro testimoniano, la deposizione è inutilizzabile. Anche il convivente more uxorio, insomma la coppia di fatto, gode di questa facoltà. La Corte di Assise di Torino (1993) dette una bellissima definizione di questo tipo di relazione: “Ogni legame affettivo stabile che includa la reciproca disponibilità a intrattenere rapporti sessuali, il tutto ricompreso in una situazione relazionale in cui siano presenti atteggiamenti di reciproca assistenza e solidarietà”.  

Però questa parificazione della coppia di fatto viene meno in materia di favoreggiamento (art. 378 codice penale): l’art. 384 (non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un proprio congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore) a loro non si applica. Insomma una moglie, un papà, una mamma, un figlio, anche uno zio o un nipote, se la polizia cerca il loro parente, possono ospitarlo senza essere perseguiti. Una fidanzata, se la persona amata le chiede “non dire che sono qui con te, ti prego”, lo deve tradire per legge. La Corte costituzionale ha detto che va bene così (ord. 121/2004). Ma a me continua a sembrare una carognata.

Il Fatto Quotidiano, 5 dicembre 2014

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