Tutelare un lavoratore dai rischi presenti sul posto di lavoro significa anzitutto informarlo e formarlo sulla natura, sulla collocazione e sulle conseguenze di quei rischi.

Chi è tenuto a farlo (il datore di lavoro in primis, com’è ovvio), se non adempie in modo integrale e corretto a questo fondamentale obbligo di formazione \ informazione, risponde penalmente dell’infortunio in cui incorra eventualmente il lavoratore, anche in presenza di un comportamento imprudente o negligente di quest’ultimo, che abbia, quindi, concorso a causare il sinistro.

Questo è il principio in materia di sicurezza sul lavoro che emerge da una recente sentenza della Corte di Cassazione in un procedimento per la morte di un lavoratore addetto alla conduzione di una macchina raccoglibietole, che, durante un’improvvida operazione di sostituzione di una delle ruote anteriori che stava effettuando, con il mezzo a motore accesso, aveva perso la vita.

Il datore di lavoro, imputato di omicidio colposo, aveva provato a difendersi asserendo che la manovra in cui si era avventurato con temerarietà il malcapitato operaio non era di sua competenza, spettando esclusivamente a personale specializzato. L’imprenditore, inoltre, aveva affermato di aver comunque raccomandato al suo dipendente di non effettuare alcuni tipi di operazione sulla macchina a motore acceso. Infine, secondo l’imputato, la vittima aveva comunque posto in essere una condotta così “abnorme” rispetto alle sue mansioni che il tragico evento occorso sarebbe stato causato solo da quella abnormità e, quindi, non sarebbe stato prevedibile né, pertanto, evitabile anche in presenza di un adempimento più puntuale da parte dello stesso datore dei suoi obblighi su citati verso il suo subordinato.

l'aquila 640

La Cassazione non è stata dello stesso avviso. Ha anzi ribadito con forza principi già noti e consolidati in questo campo. In particolare, partendo dall’assunto che la formazione, secondo la nostra legge cardine in materia (il c.d. “Testo Unico sulla sicurezza”, è un vero e proprio “processo educativo”, ha affermato che essa deve riguardare non solo i rischi direttamente derivanti dall’attività alla quale il lavoratore sia addetto, ma anche quelli estranei a quest’ultima, tuttavia pur sempre connessi a questa.

Il senso dell’affermazione della Suprema Corte è chiaro: non basta “raccomandare”, in modo generico, a un lavoratore di non eseguire alcune manovre o di non eseguirle in alcune condizioni; occorre spiegargli le specifiche conseguenze dannose che incombono su di lui in caso di esecuzione scorretta di quelle stesse operazioni. Solo una persona ben consapevole degli effetti nocivi che possono derivargli da una certa situazione eviterà con cura di esporsi a quella fonte di rischio. Troppi sono, invece, ancora i lavoratori che mal formati, se non proprio del tutto disinformati sulle insidie che si celano nelle loro mansioni professionali o in attività a queste ultime collegate, danno causa (o meglio occasione, dato che la causa reale è la mancanza di formazione \ informazione) essi stessi ai loro incidenti, a volte mortali, come nel caso in questione.

E spesso lo fanno, per un feroce paradosso, mossi solo da un eccesso di scrupolo professionale: per non “perdere produttività” o, comunque, per risolvere un problema insorto durante l’attività lavorativa. Senza cedere ad alcuna impropria generalizzazione, non risulta, pertanto, molto elegante che poi “a lavoratore morto”, chi era in posizione di garanzia verso costui, chi doveva renderlo edotto di tutti i pericoli, direttamente o indirettamente connessi alle sue prestazioni lavorative e non lo ha fatto, provi a liberarsi scaricando tutte le responsabilità dell’accaduto sulla presunta imprudenza della stessa vittima. Come troppo spesso, ancora, si continua a vedere in tribunale.

Questa sentenza dimostra che il Supremo Collegio mantiene la barra dritta su principi giuridici che sono di vera e propria salvaguardia del diritto alla vita e all’incolumità di chi lavora. E’ una constatazione rincuorante.

Specie in un’epoca in cui la prestigiosa scuola dei giuslavoristi di Twitter ha elaborato, in materia confinante un diritto del tutto nuovo rispetto all’obsoleta tavola dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta della “Repubblica fondata sul lavoro”: quello di licenziare.

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