Sui licenziamenti collettivi il decreto attuativo del Jobs act sul contratto a tutele crescenti presenta un eccesso di delega, cioè va oltre i paletti fissati dal Parlamento. Lo sostiene il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, nella sua relazione sul provvedimento sul quale dovrà essere dato un parere entro il 12 febbraio. Damiano prospetta che l’articolo 10 del provvedimento, in assegna di correzioni, possa “incorrere in una declaratoria di illegittimità costituzionale”. Un giudizio identico a quello dato a ilfattoquotidiano.it dal giuslavorista Umberto Romagnoli, secondo il quale “il Jobs act determina un doppio binario nella gestione dei licenziamenti” e “siamo di fronte a un trattamento diversificato che è discrezionale, immotivato, non ragionevole”

L’ex sindacalista Pd ha usato parole quasi identiche: “Occorre interrogarsi se l’effetto delle nuove disposizioni sia ragionevole o se, piuttosto, non rischi di determinare disparità di trattamento e situazioni di difficile gestione. In un’azienda con più di 15 dipendenti che effettui licenziamenti collettivi che riguardino tanto lavoratori già in servizio quanto lavoratori assunti con il contratto a tutele crescenti, in caso di mancato rispetto dei criteri di scelta previsti dalla legge, i vecchi assunti sarebbero reintegrati, mentre ai nuovi assunti sarebbe riconosciuta solo una tutela indennitaria”.

Ma gli appunti di Damiano riguardano anche la nuova disciplina del licenziamento individuale e della reintegra: “In riferimento alla nuova disciplina in materia di reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo è necessario ripristinare un criterio di proporzionalità tra la gravità della condotta e la sanzione, recuperando la correlazione con quanto previsto in materia dai contratti collettivi e dai codici disciplinari applicabili”.

Il presidente della Lavoro ha poi ricordato che “il criterio di delega prevedeva che il diritto alla reintegrazione fosse limitato a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato”. Ma “qui siamo in presenza di una sola fattispecie, quella dell’insussistenza materiale del fatto contestato, peraltro particolarmente limitata. L’effetto è quello di escludere il reintegro in presenza di un fatto materialmente accaduto, ancorché esso abbia minima o nulla rilevanza sul piano disciplinare. Una volta accertata la sussistenza del fatto materiale, non sarebbe quindi reintegrabile il lavoratore che arrivasse una sola volta in ritardo di pochi minuti o fumasse una sigaretta sul luogo di lavoro”, ha concluso Damiano.

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