La sentenza della III sezione civile prefigura maglie più strette alla cronaca giudiziaria: gli atti non coperti da segreto sono pubblicabili, ma senza "estrapolazioni di frasi". Solo riassunto e nessun virgolettato, dunque. All'origine della controversia una serie di articoli sul processo Mediaset per i quali il quotidiano era stato assolto in primo e secondo grado. Ora il rinvio in Appello
I fatti giudiziari erano veri, gli elementi riportati erano tratti da atti non coperti da segreto, i toni e i contenuti non erano diffamatori. Eppure quegli articoli non andavano pubblicati. Una sentenza della Cassazione, relativa a un ricorso del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri contro Rcs Quotidiani per una serie di pezzi del Corriere della Sera sul processo dirtti tv Mediaset, prefigura una potente stretta alla cronaca giudiziaria. La sentenza della Terza sezione civile conferma il principio cardine secondo il quale gli atti di un processo non coperti da segreto possono essere sempre pubblicati. Ma, precisa, senza trarne dei virgolettati, neanche in misura minima rispetto alla mole dei documenti. Si possono scrivere solo per riassunto, insomma. Al contrario di molti processi che coinvolgono la stampa, in questo caso viene punito “chi è troppo preciso”, sintetizza sul Corriere di oggi Luigi Ferrarella, uno dei cronisti coinvolti.
“Fatta salva la possibilità di pubblicare il contenuto di atti non coperti dal segreto”, scrivono i giudici, “non può derogarsi al divieto di pubblicazione di tali atti (mediante riproduzione integrale o parziale o estrapolazione di frasi), nei casi previsti dall’art. 114 c.p.p., in dipendenza del dato quantitativo della limitatezza della riproduzione, trattandosi di deroga non prevista dalla norma e non compatibile con le esigenze sottese alla disciplina relativa alla pubblicazione di atti di un procedimento penale”. L’articolo 114 è appunto quello che stabilisce, fra l’altro, che è sempre consentita la pubblicazione “del contenuto” di atti non coperti da segreto. E su questo si è giocato lo scontro in tribunale. La Suprema Corte ha insistito sul fatto che “quanto al dato quantitativo, non si riviene nella norma alcuna deroga che consenta la trascrizione di brani di limitata estensione, nè può ritenersi che le citazioni testuali di alcuni atti fossero, nel caso, consentite per il fatto che non estendevano la conoscenza del lettore oltre il limite del contenuto degli atti stessi ed erano, comunque, funzionali alla migliore comprensione della vicenda”.
Gli articolo incriminati erano stati pubblicati sul Corriere il 23 e il 26 febbraio e il 2 marzo 2005. Confalonieri, difeso dagli avvocati Stefano Previti e Alessandro Izzo, aveva chiesto 200mila euro per diffamazione, violazione della privacy e pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. La richiesta era stata respinta dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano. Ora la Cassazione rinvia il caso a un nuovo pronunciamento dei giudici di secondo grado.
La Cassazione spiega che “va escluso che una qualunque deroga possa essere giustificata dall’esercizio del diritto di cronaca e dalla necessità di assicurare la massima informazione giacchè tali esigenze sono state considerate e soddisfatte dalla previsione della libera pubblicazione del contenuto degli atti non più coperti dal segreto”. La tutela, rimarca la sentenza, è verso il giudice, che in base al principio del “giusto processo” deve formare la propria decisione esclusivamente in base agli atti acquisiti durante il dibattimento in aula, al riparo da influenze esterne. La corte ha infatti accolto la parte del ricorso di Confalonieri che lamentava “la contradditorietà” delle motivazioni dell’Appello “laddove, per un verso, assume che la ratio del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale è correlata all’esigenza che il giudice ‘formi il proprio convincimento esclusivamente sugli atti ritualmente introdotti nel processo’ e, per altro verso, non considera che l’estrapolazione di frasi testuali da verbali e documenti depositati, determina la conoscibilità, attraverso i mezzi di informazione, di quegli stessi atti che dovrebbero essere acquisiti al giudizio solo nell’ambito del dibattimento”.
Resta da vedere, scrive ancora Ferrarella sul Corriere, se il riassunto fatto dal giornalista non rischi “di essere assai più infedele alla realtà” rispetto all’atto giudiziario citato testualmente, “e dunque davvero diffamatorio per la persona”.