Una causa persa su tutti i fronti quella di Unipol Gruppo Finanziario, che il 26 giugno 2012 aveva citato in giudizio Palladio Finanziaria e la Sator di Matteo Arpe lamentando un danno “non inferiore a 100 milioni di euro“. I motivi? “Concorrenza sleale“, nell’ambito della partita Fondiaria-Sai, da parte dei due gruppi che tre anni fa avevano presentato un’offerta per il gruppo Ligresti alternativa a quella delle coop, ma non solo hanno perso la corsa, si sono anche visti accusare di aver causato a Unipol ingenti danni economici e reputazionali. Accuse del tutto infondate secondo i giudici di Bologna che si sono pronunciati in merito il 27 gennaio scorso. E non hanno mancato di ricordare all’ad di Unipol, Carlo Cimbri, che sono state altre fonti a danneggiare la sua compagnia. Come, per esempio, le inchieste giudiziarie che hanno coinvolto lo stesso manager e le richieste delle Autorità di Vigilanza di correggere il progetto di fusione Unipol-Fonsai per adeguarlo alle regole del mercato.

Nella sentenza con cui la quarta sezione civile del Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda condannando la holding delle coop al pagamento delle spese legali, il giudice Marcella Angelini Chiesi ricorda che il danno lamentato dalla società all’indomani del via libera dei Ligresti all’operazione Unipol sancito dall’assemblea della holding Premafin il 12 giugno 2012, si articolava in tre profili. Innanzitutto c’era il danno che le informazioni ingannevoli diffuse da Sator e Palladio avrebbero potuto arrecare alla conclusione della fusione tra Unipol e Fondiaria Sai poi avvenuta a fine 2013. “La fusione si è conclusa, il che è di per sé prova certa della non verificazione di questo specifico temuto danno”, è la conclusione del giudice. Cimbri, però, si era lamentato anche del fatto che, sebbene fosse riuscito a portare a casa il risultato, i costi dell’operazione a carico di Unipol erano aumentati rispetto alle previsioni proprio a causa delle “condotte” di Sator e Palladio. “I dati disponibili avrebbero consentito una precisa indicazione del quantum, ove sussistente, ed a maggior ragione la prova certa di un minimo idoneo a dar prova dell’an debeatur (se sia dovuto, ndr): è la stessa parte attrice, infatti, a dedurre di essere stata costretta ‘… a porre in essere market actions per rimarginare le lesioni reputazionali subite …’ con ‘… maggior costo dell’aumento di capitale di Unipol, funzionale alla realizzazione del progetto di integrazione’, si legge ancora nella sentenza secondo la quale “la perentorietà dell’affermazione avrebbe imposto una ben maggiore precisione. E’ proprio dunque nella – permanente – genericità dell’assunto che si coglie la sua insussistenza“. Non solo. Il giudice sottolinea anche che “di maggiore dettaglio certo non poteva farsi carico probatorio alla parte convenuta, per l’evidente paradosso di un onere processuale completamente sottratto alla disponibilità della prova. A ciò si aggiunga che costi aggiuntivi dell’operazione sono stati determinati dall’intervento delle diverse Autorità Garanti del settore (Consob, Isvap e Agcm), le quali hanno rilevato l’impropria previsione di condizioni di favore per alcuni soggetti e la conseguente necessità di rimodulazione degli accordi”.

Non ha giovato alle istanze di Unipol la perizia di parte del professor Paolo Gualtieri, ordinario di Economia del mercato mobiliare nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica di Milano recentemente finito nella lista degli indagati della procura di Torino proprio per la vicenda Unipol-Fonsai. “La stessa consulenza versata in atti da UGF (doc. 40) non è di utilità, in parte perché redatta in epoca anteriore alla realizzazione del progetto di fusione (è datata, infatti, 18-4-2013) ed in parte perché si diffonde in considerazioni di carattere generale, poco significative in ordine a quanto qui più interessa – è il commento del giudice – le prime dodici pagine, infatti, sono dedicate ad una puntuale ricostruzione dei dati di fatto, con la trascrizione letterale dei comunicati oggetto di doglianza attorea; le successive dieci a considerazioni di teoria generale del settore, la parte più specificamente dedicata al caso (“Il danno patrimoniale per UGF”) è limitata a tre pagine, delle quali solo l’ultimo paragrafo contiene un’indicazione vera e propria di danno, peraltro in termini meramente probabilistici“.

Notevole il passaggio della perizia citato dal magistrato: “Una misura diretto dal danno è probabilmente rinvenibile nel costo dell’aumento di capitale realizzato da UGF nel settembre 2012 e finalizzato alla realizzazione del Progetto di Integrazione, che … sarà stato sicuramente superiore a quello che sarebbe stato possibile ottenere … in assenza della lesione della sua immagine che ha provocato quanto meno l’insorgere di maggiori dubbi negli investitori sulla solidità patrimoniale del gruppo UGF ….”, scriveva il professore. A proposito della solidità patrimoniale di Unipol, va però ricordato che ben prima della citazione in giudizio da parte di Ugf, il sito Linkiesta aveva pubblicato il Progetto Plinio, uno studio di Ernst & Young che svelava le debolezze dei conti di Bologna e, in particolare il problema dei derivati in pancia alla compagnia delle coop. Una questione non secondaria, visto in seguito alla notizia la Procura di Milano aveva invitato formalmente la Consob a vigilare sulla solidità di Unipol e che perfino la Commissione di Giuseppe Vegas, seppure molto vicina alle posizioni del gruppo di Cimbri e del suo alleato Mediobanca, a fine 2012 aveva chiesto a Bologna delle informazioni supplementari sulla contabilizzazione di alcuni derivati nel bilancio 2011 e nella semestrale 2012, ritenendo il bilancio 2011 della compagnia non conforme ai principi contabili internazionali.

Nulla da fare, poi, neanche per il terzo danno lamentato da Cimbri, quello appunto d’immagine. “E’ noto – per le ripetute informazioni della stampa, specializzata e non, del periodo – che l’operazione sia stata accompagnata dall’attenzione di vari organi inquirenti. In questo contesto, sarebbe stato onere di parte attrice definire quale specifico aspetto dannoso fosse ascrivibile alle affermazioni della società convenute e non – piuttosto – alla diffusa conoscenza di indagini penali collegate, tra l’altro, all’operazione industriale in questione”. Inclusa, ma resta implicito, l’iscrizione dello stesso Cimbri nel registro degli indagati per aggiotaggio informativo.

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